LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge nell'esercizio delle competenze attribuite
dall'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della
salute ed alimentazione, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge dello Stato, disciplina la movimentazione di
ovini e caprini nel territorio della regione Emilia-Romagna al fine
di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili
attraverso il pascolo.