DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2004, n. 68
Piano di azione ambientale II fase: eco incentivi per il Sistema delle imprese di cui alla deliberazione della Giunta regionale 546/03: recepimento nulla-osta dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con proprio atto deliberativo n. 546 del 31 marzo ha approvato il
"Piano di Azione Ambientale II fase: eco-incentivi per il sistema
delle imprese";
- che tale atto e' stato notificato alla Commissione Europea ai fini
dell'ottenimento del previsto nulla-osta in materia di aiuti di stato
con lettera del Presidente della Giunta regionale prot. 9551/03/PGR
del 16 aprile 2003;
- che la Commissione Europea, per il tramite della Direzione generale
Concorrenza, in fase di avvio dell'istruttoria con nota prot.
D/53521-03, assunta agli atti del Servizio regionale competente con
prot. n. 20031 del 4 luglio 2003, ha richiesto di acquisire ulteriori
elementi di valutazione per avviare l'esame del regime degli aiuti in
parola;
- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad inoltrare la
risposta ai chiarimenti richiesti con nota del Presidente della
Giunta regionale prot. 18691/03/PGR del 29 luglio 2003;
- che la Commissione Europea, per il tramite della Direzione generale
Concorrenza, ha formulato una seconda richiesta di chiarimenti con
nota prot. D/55631 del 4 settembre 2003;
- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad inoltrare la
risposta alla seconda richiesta di chiarimenti con nota del
Presidente della Giunta regionale prot. 22582/03/PGR del 29 settembre
2003;
preso atto che la sopracitata Commissione Europea, con nota acquisita
agli atti con prot. 15 del 7 gennaio 2004, ha comunicato l'esito
positivo dell'esame di compatibilita' del programma di aiuti degli
impegni assunti dalla Regione Emilia-Romagna;
considerato che, conseguentemente occorre adeguare, riapprovandolo,
l'atto deliberativo della Giunta regionale 546/03, al fine di
renderlo conforme agli impegni assunti con la Commissione Europea,
anche attraverso l'introduzione di modifiche ed integrazioni
riguardanti aspetti sia di carattere generale (procedurale ed
amministrativo), che relativi a specifici obiettivi d'intervento;
in particolare:
- per quanto attiene gli aspetti di carattere generale:
a) qualora il regime di aiuti previsti dal bando in argomento dovesse
continuare dopo l'1 gennaio 2005, la Regione Emilia-Romagna si
impegna ad applicare la nuova definizione delle microimprese, piccole
imprese e medie imprese contenuta nella raccomandazione della
Commissione Europea del 6 maggio 2003, (GU, L. n. 124 del
20/5/2003);
b) per quanto attiene il meccanismo di determinazione dei costi
ammissibili a finanziamento per i progetti di cui agli obiettivi A),
B), C.1), la Regione Emilia-Romagna si impegna ad attivare meccanismi
chiari ed obiettivi al fine di delimitare l'applicazione
dell'incentivo regionale agli effettivi "sovraccosti" d'investimento
da sostenere per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale
previsti dal bando, secondo modalita' in linea con quanto previsto al
punto 37 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato
nel settore ambientale n. 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee del 3 febbraio 2001. A tal fine la
stima dei costi di investimento, che dovra' essere indicata a cura
delle imprese all'interno della relazione tecnico-descrittiva ed
economica allegata alla domanda di contributo, dovra' tenere in
considerazione i seguenti fattori:
- qualora non sia possibile scorporare l'effettivo costo
dell'investimento ambientale rispetto al costo complessivo
dell'intervento, allora ci si potra' basare, ove e' possibile, ad
esempio sul raffronto con il costo di un investimento analogo sotto
il profilo tecnico ma con minori performances ambientali, anche in
base a stime tecniche o economiche;
- per gli investimenti direttamente finalizzati alla tutela
ambientale, senza cioe' che ne scaturiscano altri vantaggi economici,
non si applicheranno le riduzioni supplementari per determinare i
costi ammissibili (secondo il punto 37, nota 33 del regolamento in
materia di aiuti di Stato in campo ambientale); in questo caso non si
applicheranno quindi le riduzioni supplementari relative ai risparmi
di spesa ovvero le produzioni aggiuntive ottenute nei primi cinque
anni;
- qualora viceversa, gli investimenti complessivamente intesi
dovessero comportare anche vantaggi di tipo economico, allora i costi
ammissibili dovranno essere calcolati al netto dei suddetti vantaggi
economici, anche in base a stime tecniche o economiche;
- per quanto attiene i singoli obiettivi di intervento:
a) relativamente all'obiettivo A), Azione 4, per quanto attiene
quelle tipologie di imprese che intendono sostituire i mezzi con cui
trasportano proprie merci o necessari per l'espletamento di servizi
in proprio, con mezzi a basso impatto, considerando la potenziale
elevata richiesta di domande di contributo, si ritiene opportuno al
fine di incentivare il maggior numero possibile di operatori
applicare unicamente a tale casistica il regime "de minimis" ex
Reg.(CE) n.69/2001, limitando il contributo max concedibile ad Euro
100.000, rapportati al triennio precedente;
b) relativamente all'obiettivo di cui al punto C.2), in particolare
per le attivita' di riciclo dei rifiuti prodotti da terzi, potranno
essere ammessi a contributo quei progetti che non coinvolgono
processi produttivi di riutilizzo dei rifiuti gia' consolidati nello
"stato dell'arte", di settore. Per "stato dell'arte" di un processo
si intende quando la trasformazione del rifiuto in prodotto finito e'
gia' pratica normale, consolidata ed economicamente vantaggiosa;
c) relativamente attiene i progetti relativi all'Obiettivo D),
trattandosi di attivita' consistenti perlopiu' in servizi forniti da
consulenti esterni, e' applicabile il punto E.2 della Disciplina
Comunitaria e pertanto sono ammissibili al regime di aiuto
esclusivamente le 70/2001;
d) relativamente all'Obiettivo E) alla luce della possibilita' di
attivare tale misura unicamente in regime "de minimis", si ritiene
opportuno stralciare le risorse finanziarie ad esso ripartite agli
altri obiettivi, secondo i pesi attribuiti originariamente agli
stessi;
dato atto altresi':
- che a seguito dell'entrata in vigore della Legge finanziaria dello
Stato per l'anno 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002, in particolare
l'art. 72, i contributi in conto capitale concessi alle imprese
debbono essere restituiti nell'arco di un decennio dalla
assegnazione, nella misura di almeno il 50%;
- che la Regione Emilia-Romagna, nelle more delle determinazioni che
saranno assunte dalla Corte costituzionale, a seguito del ricorso
presentato dalla Amministrazione regionale contro il disposto
legislativo citato al punto precedente, applichera' norma nazionale
soprarichiamata, secondo le modalita' indicate al punto dell'allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare a specifico provvedimento del Direttore generale
dell'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, la definizione di
ulteriori disposizioni operative cui le imprese che risulteranno
beneficiarie dei contributi, dovranno attenersi, qualora il ricorso
presentato dalla Regione Emilia-Romagna presso la Corte
costituzionale venga rigettato;
ritenuto di fissare i termini di decorrenza per la presentazione
delle domande di ammissione a finanziamento secondo i termini e le
modalita' di seguito indicate:
Domande relative agli Obiettivi A), B), C2)
Le istanze potranno essere presentate entro 60 giorni effettivi a far
data dalla pubblicazione del presente atto deliberativo nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le
modalita' indicate nell'allegato bando;
Domande relative agli Obiettivi D), C1)
Le istanze, potranno essere presentate a partire dal trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale
del presente atto, secondo le modalita' indicate nell'allegato
bando. La scadenza del termine per la presentazione delle domande e'
fissata entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di
presentazione delle stesse;
viste:
- la L.R. del 22 dicembre 2003, n. 28 recante per oggetto "Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. del 15
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale
2004/2006" pubblicata nel Bolletttino Ufficiale regionale n. 192 del
22 dicembre 2003;
- la L.R. del 22 dicembre 2003, n. 29 recante per oggetto "Bilancio
di previsione per l'esercizio 2004 e pluriennale 2004/2006",
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 193 del 22 dicembre
2003;
dato atto:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale dell'Ambiente e Difesa del suolo e
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di riapprovare con modifiche ed integrazioni originate dal
recepimento del nulla-osta comunitario unitamente alle motivazioni
espresse in premessa, la deliberazione 546/03 inerente "Piano di
Azione Ambientale II fase: eco-incentivi per il sistema delle
imprese", da attivarsi attraverso il bando allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
b) di dare atto che il termine di avvio per la presentazione delle
domande di ammissione a finanziamento e' determinato secondo i
termini e le modalita' di seguito indicate:
Domande relative agli Obiettivi A), B), C2)
Le istanze potranno essere presentate entro 60 giorni effettivi a far
data dalla pubblicazione del presente atto deliberativo nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le
modalita' indicate nel bando allegato quale parte integrante e
sostanziale.
Domande relative agli Obiettivi D), C1)
Le istanze, potranno essere presentate a partire dal trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficile regionale
del presente atto, secondo le modalita' indicate nell'allegato
bando. La scadenza del termine per la presentazione delle domande e'
fissata entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di
presentazione delle stesse;
c) di stabilire che ai fini dell'attuazione del programma di
ecoincentivi si conferma quanto indicato al punto d) del dispositivo
della deliberazione della Giunta regionale 546/03 dando atto che la
disponibilita' delle risorse finanziarie e' da intendersi riferita al
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004;
d) di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, viene
stralciato l'Obiettivo E) destinando le risorse finanziarie ad esso
ripartite agli altri obiettivi, secondo i pesi attribuiti
originariamente agli stessi, secondo lo schema di cui al punto 18),
dell'allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
e) di dare atto che la Giunta regionale, per quanto attiene le
tipologie di intervento A), B), C.2), sottoposti ad iter valutativo
"a graduatoria", approvera' l'elenco in ordine di priorita' degli
interventi ammissibili a finanziamento, determinando in via
definitiva la percentuale di contributo assegnabile, sulla base
dell'attivita' istruttoria del Nucleo di valutazione di cui al punto
dell'allegato parte integrante e sostanziale;
f) di dare atto che la Giunta regionale per quanto attiene le
tipologie di intervento C.1) e D), per le quali e' previsto l'iter
valutativo a sportello "a sportello", approvera' l'elenco degli
interventi ammissibili in base al plafond disponibile cosi' come
determinato da apposito atto del Direttore generale dell'Ambiente,
Difesa de suolo e della costa;
g) di dare atto che la Giunta regionale potra' valutare di riaprire
il termine per la presentazione delle domande ovvero di ammettere a
finanziamento interventi ammissibili ma non destinatari di
contributo, scorrendo la graduatoria, a fronte della disponibilita'
di ulteriori risorse finanziarie;
h) di dare atto che, nelle more delle determinazioni che
interverranno a seguito del ricorso presentato dalla Regione
Emilia-Romagna, presso la Corte costituzione, viene data attuazione a
quanto previsto dall'art. 72 della Legge finanziaria dello Stato,
approvata il 27 dicembre 2002, n. 289;
i) di demandare a successivo atto del Direttore generale
dell'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, la definizione delle
disposizioni operative specifiche qualora il ricorso presentato dalla
Regione Emilia-Romagna alla Corte costituzionale venga rigettato.
(segue allegato fotografato)