DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 17 dicembre 2003, n. 17018
Consorzio per l'acquedotto rurale di San Lorenzo - Domanda 12/9/2001 e 6/11/2003 di variante non sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica da sorgenti per uso acquedottistico in comune di Langhirano (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5, 6 e 31, commi 2 e 3. Provvedimento di variante non sostanziale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) di assentire al Consorzio per l'acquedotto rurale di San Lorenzo,
partita IVA 80101440347, con sede in Riano di Langhirano, Strada di
Riano n. 92/1, presso la residenza del Presidente e legale
rappresentante sig. Montali Mario, codice fiscale MNTMRA20M12E438Z,
legalmente domiciliato presso la sede del comune di Langhirano, la
variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acqua
pubblica n. 1395 del 2/5/1975, consistente nella captazione della
sorgente "Fontana Fresca", in Frazione Riano del Comune di Langhirano
sul foglio 51, mappali 239 e 240, per una quantita' d'acqua di l/sec
2, senza restituzione, destinata al ripristino della portata gia'
concessa, ai fini dell'impinguamento della derivazione in atto al
Servizio dell'Acquedotto rurale San Lorenzo, per una portata
complessiva dell'intera derivazione che non dovra' comunque superare
quanto concesso con il provvedimento originario, moduli max 0,095,
l/sec. 9,5;
b) di stabilire che la richiesta variante sia concessa con validita'
all'1 maggio 2005, scadenza della concessione originaria, ai sensi
dell'art. 49 del TU 1775/33 ed esercitata nel rispetto degli obblighi
e delle condizioni contenute nel disciplinare aggiuntivo, che
costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di
presa descritte nei progetti di massima e definitivi indicali nel
disciplinare medesimo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 17018 in data 17/12/2003
(omissis)
Art. 4
Condizioni particolari cui dovra' soddisfare al derivazione
proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini