DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 2732
PRSR 2000-2006 - Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" - Adeguamenti Programma Operativo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in
particolare l'art. 8;
- il Reg. (CE) 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1257/99, in particolare
l'art. 52;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) 1257/99;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano
regionale di sviluppo rurale, ed in particolare l'art. 2, comma 2;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura;
viste inoltre:
- la scheda della Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole"
compresa nel PRSR;
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000, di
approvazione del Programma Operativo della Misura 1.a, di seguito
indicato "Programma Operativo", rettificata con deliberazione n. 2053
del 21 novembre 2000;
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 recante
modifiche al Programma Operativo, con la quale veniva approvato un
testo coordinato comprendente le precedenti rettifiche;
considerato che la Commissione Europea, con propria Decisione C
(2003) 2697 del 17 luglio 2003, ha approvato alcune modifiche al PRSR
richieste dalla Regione Emilia-Romagna e che talune di esse
interessano la scheda della Misura 1.a ed il Programma Operativo di
cui alla sopracitata deliberazione 305/02;
preso atto che - per effetto di tali modifiche - sono ritenute
ammissibili, pur nel rispetto delle condizioni determinate dalla
Commissione Europea, le seguenti tipologie di investimento:
1) relativamente al settore produttivo di cui al punto 8.1 "Colture
di pieno campo (cereali, oleoproteaginose e colture industriali)" del
Programma Operativo: 1.1) strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali, limitatamente al farro
o alle colture biologiche, ottenute applicando i metodi di cui al
Reg. CEE 2092/1991; 1.2) impianti di irrigazione destinati alla
coltura bieticola;
2) relativamente al settore produttivo di cui al punto 8.8 "Bovini da
latte" del Programma Operativo, l'acquisto di bestiame esclusivamente
quale prima dotazione di riproduttori bovini di qualita' pregiata,
registrati nei libri genealogici o equivalenti, destinati al
miglioramento qualitativo;
3) relativamente al settore produttivo di cui al punto 8.9 "Bovini da
carne" del Programma Operativo: 3.1) acquisto di bestiame
esclusivamente quale prima dotazione di riproduttori bovini di
qualita' pregiata, registrati nei libri genealogici o equivalenti,
destinati al miglioramento qualitativo; 3.2) strutture e attrezzature
per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali, con
esclusione dei macelli;
preso atto, in particolare, che l'ammissibilita' di impianti di
irrigazione destinati alla coltura bieticola, di cui al precedente
punto 1.2, e' subordinata alla condizione che questi siano
realizzati:
a) in aziende collocate in aree vocate dal punto di vista agronomico
e di convenienza agroindustriale;
b) con impianti e metodologie distributive a basso consumo idrico,
che non ricorrano all'emungimento della falda sotterranea;
ritenuto pertanto rispondente ai requisiti richiesti dalla
Commissione Europea:
- per quanto attiene alla precedente lettera a), l'individuazione
dell'areale di espansione della coltura riferibile all'ultimo
triennio precedente alla domanda, in considerazione delle
caratteristiche pedoclimatiche regionali e della dislocazione degli
impianti di trasformazione, nonche' del processo di evoluzione
complessivo di cui e' oggetto il settore bieticolo;
- per quanto attiene alla precedente lettera b), prevedere che, per
la gestione dell'irrigazione, si debba fare riferimento ai princi'pi
e metodi gia' previsti dal disciplinare di produzione integrata
approvato dai competenti Servizi della Direzione generale
Agricoltura;
preso atto che l'acquisto di bestiame, esclusivamente quale prima
dotazione di riproduttori bovini di qualita' pregiata, e'
ammissibile solo quando non comporti aumento della capacita'
produttiva a livello regionale;
constatato che il trend produttivo regionale di carne bovina e' in
costante calo;
ritenuto comunque necessario, al fine di soddisfare le prescrizioni
fissate dalla Commissione Europea, che:
- l'acquisto di bestiame, relativamente al settore produttivo "Bovini
da latte", sia coperto da adeguato possesso di quote di produzione;
- l'acquisto di bestiame, relativamente al settore produttivo "Bovini
da carne", sia consentito limitatamente al periodo di attuazione del
presente Programma Operativo;
constatato che la nuova formulazione del testo della scheda relativa
alla Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" consente la
presentazione di Piani di investimento a giovani agricoltori,
insediati da almeno un anno e dotati delle caratteristiche di accesso
alla Misura 1.b, anche qualora non sia verificabile, al momento della
presentazione del Piano di investimenti, il requisito della
sufficiente capacita' professionale;
ritenuto pertanto opportuno prevedere che i giovani agricoltori di
cui al punto precedente possano presentare istanza ai sensi della
Misura 1.a qualora garantiscano, previa presentazione di apposita
polizza fidejussoria, il raggiungimento del requisito della
sufficiente capacita' professionale entro il termine previsto in
materia dal Programma Operativo della Misura 1.b di cui alla
deliberazione 815/02;
considerata l'esigenza di definire condizioni che agevolino il
completo utilizzo del massimale di investimento fissato per ogni
azienda, consentendo la presentazione di una ulteriore domanda alle
imprese che abbiano usufruito di aiuti per un solo PI e non abbiano
esaurito il predetto massimale;
considerato inoltre che:
- al punto 5. del Programma Operativo e' specificato che "il numero
delle ULU aziendali e' riferito alla richiesta di manodopera della
struttura aziendale al momento della presentazione della domanda";
- tale formulazione deve essere intesa quale numero delle ULU
aziendali nell'anno di riferimento scelto dal beneficiario al momento
della domanda, coerentemente con quanto previsto per la valutazione
di tutte le altre condizioni di ammissibilita' previste dal medesimo
Programma Operativo;
preso atto che, anche in conseguenza di intervenute modifiche della
normativa comunitaria e nazionale, il "Manuale delle procedure,
controlli e sanzioni" approvato da AGEA e' stato recentemente
aggiornato e che sono entrati in vigore sia il "Manuale delle
procedure, controlli e sanzioni" di AGREA, sia il "Piano annuale dei
controlli" del medesimo Organismo pagatore regionale;
considerato pertanto opportuno adeguare complessivamente il Programma
Operativo della Misura 1.a, modificandone il testo sulla base di
quanto precedentemente illustrato e stabilendo altresi' che tali
modifiche siano efficaci per le domande presentate in data successiva
a quella di esecutivita' del presente atto;
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del
presente atto con i contenuti del PRSR;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione 447/03;
preso atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai
sensi del sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione di Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
delibera:
1) di modificare la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002
come segue:
a) inserendo, dopo l'ultimo periodo del punto 3.1 "Condizioni di
ammissibilita' del conduttore", il seguente capoverso: "I giovani
agricoltori che possiedono le caratteristiche di accesso alla Misura
1.b, che dopo un anno dall'insediamento non siano in possesso del
requisito della capacita' professionale, potranno egualmente
presentare un PI, a condizione che garantiscano, previa presentazione
di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa
equipollente, il raggiungimento di tale requisito nel biennio
successivo, ferme restando tutte le altre condizioni di
ammissibilita' alla presente Misura.";
b) sostituendo il secondo capoverso del punto 5. "Entita' degli
aiuti" con il seguente: "In generale ogni azienda ha un limite
massimo di due piani di investimento finanziati per il periodo di
programmazione finanziaria e di 100.000 Euro/ULU per ciascun Piano di
investimento: il numero delle ULU e' riferito alla richiesta di
manodopera della struttura aziendale.";
c) sostituendo il punto 7.12) con il seguente: "7.12: Gli
investimenti collegati alla vendita diretta dei prodotti aziendali,
ad eccezione di quelli previsti a completamento di investimenti in
strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione dei
prodotti aziendali e limitatamente ai settori di cui ai successivi
punti 8.3., 8.4., 8.6., 8.8., 8.9., 8.11., 8.12.";
d) sostituendo il punto 8.1.4 con il seguente: "8.1.4: gli
investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o
trasformazione delle produzioni aziendali sono ammessi per il farro e
per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al
Reg. (CEE) 2092/1991. Per tutte le altre colture, sono ammessi
limitatamente all'essicazione";
e) sostituendo il punto 8.1.6 con il seguente: "8.1.6: L'irrigazione
in colture estensive, ad eccezione delle bietole purche' coltivate in
terreni vocati ed inseriti in aree consone dal punto di vista
agronomico e di convenienza agroindustriale. In tali casi,
l'irrigazione e' consentita soltanto se il prelievo non sia
effettuato dalla falda sotterranea, non presenti controindicazioni di
carattere geoambientale e sia orientato verso impianti e metodologie
distributive a basso consumo idrico. Per terreni vocati ed inseriti
in aree consone devono intendersi quelli di aziende che hanno
inserito tale coltura nel proprio riparto colturale in almeno uno
dei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda. Si
precisa altresi' che le attrezzature oggetto di finanziamento
dovranno essere utilizzate con le modalita' gia' previste dai
Disciplinari di produzione integrata approvati dai competenti Servizi
della Direzione generale Agricoltura, ed in ogni caso non potranno
essere utilizzate a favore di colture per le quali l'investimento
stesso non sarebbe stato considerato ammissibile ai sensi del
presente Programma Operativo."; inserendo, dopo il punto 8.8.8 il
seguente punto: "8.8.8-bis: Acquisto di bestiame, esclusivamente
quale prima dotazione di riproduttori bovini di qualita' pregiata,
iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici, destinati al
miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico. Si precisa che
non puo' essere considerato di prima dotazione il bestiame esistente
in azienda all'atto dell'insediamento nei casi in cui si configurino
le condizioni di continuita' gestionale previste per i giovani
subentranti nella impresa familiare";
f) inserendo, dopo il punto 8.9.4 il seguente punto: "8.9.4-bis:
Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o
trasformazione delle produzioni aziendali, ad esclusione di quanto
previsto al successivo punto 8.9.7".
g) inserendo, dopo il punto 8.9.5 il seguente punto: "8.9.5-bis:
Acquisto di bestiame, esclusivamente quale prima dotazione di
riproduttori bovini di qualita' pregiata, iscritti nei libri
genealogici o registri anagrafici, destinati al miglioramento
qualitativo del patrimonio zootecnico. Si precisa che non puo' essere
considerato di prima dotazione il bestiame esistente in azienda
all'atto dell'insediamento nei casi in cui si configurino le
condizioni di continuita' gestionale previste per i giovani
subentranti nella impresa familiare.";
h) inserendo, dopo il punto 8.9.6, il seguente punto: "8.9.7:
Impianti di macellazione.";
i) modificando il punto 9.1. "Presentazione delle domande" del
Programma Operativo, sostituendo il secondo capoverso con il
seguente: "L'impresa puo' presentare al massimo due domande, anche
contemporaneamente, purche' gli investimenti previsti dai PI siano
completamente diversi tra loro. Tale diversita' si configura anche
qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano
interessate strutture o superfici diverse. Tuttavia, qualora
un'impresa abbia avuto ammesso a finanziamento un solo PI e non abbia
esaurito il massimale di spesa ammissibile di cui al precedente punto
5.,e' consentita la presentazione di una ulteriore domanda.";j)
sostituendo il punto 12. "Controlli" del Programma Operativo con il
seguente: "Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare sui
beneficiari i seguenti controlli: a) controllo sulle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio allegate al PI; b) controllo sul 100%
delle opere finanziate al fine di verificarne l'esecuzione a regola
d'arte ed il rispetto di eventuali prescrizioni; c) controllo annuale
post-pagamento sul rispetto degli impegni assunti e vincoli
prescritti dalla presente Misura; d) controllo in loco sul rispetto
dei requisiti minimi ambientali. Tutti i controlli sono da eseguire
secondo quanto indicato in materia dal Manuale delle procedure, dei
controlli e delle sanzioni, nonche' dal Piano dei controlli,
approvati dall'Organismo pagatore competente.";
2) di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1) sono
applicabili alle domande presentate in data successiva a quella di
esecutivita' della presente deliberazione;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.