DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 16 gennaio 2004, n. 226
R.R. 17/03 - Anagrafe delle aziende agricole - Disposizioni in merito alle modalita' di gestione delle domande di cui al Reg. CE 2529/01 del Consiglio relativo alla OCM nel settore delle carni ovine caprine e Reg. CE 2550/01 della Commissione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- La L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del DLgs 30 aprile
1998, n. 173";
- il DM del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 19
marzo 2002 "Modalita' di applicazione in materia di premi ai
produttori di carni ovine e caprine";
- il R.R. del 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'anagrafe
delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si e' data
attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
del 28 novembre 2003 - n. 16309, "R.R. 17/03 - Anagrafe delle aziende
agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle
aziende agricole dell'Emilia-Romagna";
considerato che:
- le modalita' di individuazione e di attivazione dei singoli sistemi
collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe sono state
determinate con atto della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- oltre ai procedimenti amministrativi individuati con il citato atto
sono da attivare quelli collegati alle modalita' di applicazione del
Regolamento CE 2529/2001 del Consiglio, relativo alla OCM nel settore
delle carni ovine caprine e del Regolamento CE 2550/2001 della
Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del
Regolamento CE 2529/2001 per quanto riguara il regime di premio alla
pecora e/o capra;
ritenuto pertanto necessario definire le modalita' operative in
materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine, di cui ai
citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle
aziende risultanti nelle fattispeie sotto riportate:
a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende
agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel
sistema informativo dell'anagrafe;
b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle
aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza agricola - CAA -
sono autorizzati a validare le posizioni aziendali limitatamente ai
soli dati anagrafici dell'azienda. La suddetta validazione e'
consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri
procedimenti per i quali e' richiesta la validazione completa, estesa
anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concerente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali;
attestata la regolarita' amministrativa del presente povvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
1) le modalita' operative in materia di premi ai produttori di carni
ovine e caprine, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche
situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie
sotto riportate:
a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende
agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel
sistema informatizzato dell'anagrafe;
b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle
Aziende agricole i Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA -
sono autorizzati a validare le posizioni aziendali limitatamente ai
soli dati anagrafici dell'azienda. La suddetta validazione e'
consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri
pocedimenti per i quali e' richiesta la validazione completa, estesa
anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi;
2) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Teresita Pergolotti