DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 2623
Quote latte: indicazione dei laboratori per la determinazione del tenore di materia grassa del latte ai sensi del DM 31/7/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. CEE 3950/92 modificato dal Reg. CE 1256/99, che istituisce
un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
- il Reg. CE 1392/01, che stabilisce le modalita' di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
- il DL 28 marzo 2003, n. 49 convertito con Legge 30/5/2003, n. 119
"Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari",
che stabilisce le modalita' di attuazione della normativa comunitaria
in materia di quote latte e di prelievo supplementare;
- il DM 31 luglio 2003 "Modalita' di attuazione della Legge
30/5/2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari";
preso atto che il citato Reg. CE 1392/01:
- stabilisce che per il computo finale della produzione lattiera e
dell'eventuale prelievo supplementare i quantitativi consegnati da
ciascun produttore siano aumentati o ridotti in relazione al tenore
di materia grassa del periodo e di riferimento (art. 4, comma 1);
- prescrive, come onere in capo all'acquirente, la trasmissione
all'autorita' competente di una distinta dei conteggi effettuati per
ogni produttore che indichi, fra l'altro, il tenore di materia grassa
del latte consegnato, ai fini della rettifica di cui sopra (art. 5,
comma 2);
- prevede la tenuta, da parte del medesimo acquirente, di una
specifica contabilita', nella quale siano indicati, per ciascun
produttore e per ogni mese, il tenore di materia grassa del latte
ritirato (art. 14, comma 2);
considerato che l'articolo 13 del citato DM 31 luglio 2003 prevede
che gli acquirenti effettuino uno o due prelievi al mese - in base
alla localizzazione territoriale dell'azienda e/o della quota
disponibile - sul latte consegnato da ciascun produttore, per il
calcolo del tenore di materia grassa di periodo, e che a tal fine
possono effettuare le analisi presso i laboratori degli Istituti
Zooprofilattici oppure presso altri laboratori indicati dalla Regione
o che operino secondo criteri definiti dalla Regione stessa;
valutato che:
- il latte prodotto a livello regionale e' destinato a diverse
produzioni, tra le quali incide maggiormente quella del Parmigiano
Reggiano;
- gran parte della produzione e' soggetta ad analisi del latte
finalizzata al pagamento secondo qualita' e tra i parametri rientra
sempre l'analisi della materia grassa;
valutato inoltre che il laboratorio del Consorzio del Parmigiano
Reggiano esegue periodicamente dei ring test con i laboratori
coinvolti nelle analisi del latte destinato a tale produzione e che
fra i parametri testati rientra la materia grassa;
considerata la consistente presenza di laboratori sul territorio
regionale, particolarmente nell'area di produzione del Parmigiano
Reggiano, che da tempo effettuano analisi del latte;
ritenuto che:
- le analisi della materia grassa finalizzate al pagamento latte
qualita' siano tali da assicurare l'affidabilita' del risultato a
fronte dell'esistenza di interessi contrapposti fra le parti;
- il ring test a cui sono sottoposti i laboratori interessati
costituisce ulteriore garanzia della correttezza delle analisi per la
determinazione della materia grassa;
considerato opportuno, al fine di una razionale ed economica gestione
del settore, non richiedere duplicazioni di analisi gia' effettuate
di routine;
considerato che nella realta' produttiva regionale si e' consolidato,
sulla base della normativa precedentemente vigente in materia di
quote latte, l'utilizzo, per le analisi della materia grassa del
latte, di laboratori sottoposti al ring test o che effettuano analisi
finalizzate al pagamento latte qualita';
ritenuto pertanto di confermare i criteri sopracitati di
individuazione dei laboratori ai fini di ottemperare a quanto
previsto dalla normativa attualmente in vigore in materia di quote
latte;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico
del Direttore generale per l'area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, ai sensi del citato
art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione
447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare atto che gli acquirenti possono effettuare le analisi
della materia grassa presso i laboratori degli Istituti
Zooprofilattici secondo quanto disposto dal DM 31/7/2003;
2) di stabilire, per quanto indicato in premessa e qui integralmente
richiamato, che gli acquirenti possono effettuare le analisi ai fini
della determinazione del tenore di materia grassa del latte presso i
laboratori regionali sottoposti a ring test da parte del Consorzio
del Parmigiano reggiano ed i laboratori che effettuano analisi del
latte finalizzate al pagamento secondo qualita';
3) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.