DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 22 gennaio 2004, n. 2
Approvazione del Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza dei territori dei comuni di Cerignale e Ottone (PC) - Prosecuzione degli interventi (II stralcio) - connessi agli eventi idrogeologici del 20/10/2001, in attuazione dell'OPCM 3276/03. OPCM 3311/03 e 3317/03
L'ASSESSORE
Visti:
- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- gli articoli 107 e 108 del DLgs 30 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45;
premesso che:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1
febbraio 2002, e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino all'1
febbraio 2003, termine prorogato fino al 31 dicembre 2004 dal
successivo decreto del 13 gennaio 2004, nei territori dei comuni di
Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza, colpiti da eccezionali
eventi meteorologici verificatisi il giorno 20 ottobre 2001, che
hanno provocato lo straripamento e 1'esondazione di fiumi e torrenti,
determinando conseguentemente frane e smottamenti;
- con ordinanza n. 3276 del 28 marzo 2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5
aprile 2003, n. 80, per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
in parola sono stati stanziati appositi fondi per l'attuazione di
interventi urgenti di Protezione civile;
- a valere sui fondi di cui alla citata ordinanza ministeriale,
assegnati alla Regione Emilia-Romagna per fronteggiare le conseguenze
di tali eventi, e' stato gia' approvato, con proprio decreto n. 14
del 6 giugno 2003, ed avviato il "Piano degli interventi urgenti per
la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi del 20
ottobre 2001 nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in
provincia di Piacenza";
- il DL 7 febbraio 2003, n. 15, recante "Misure finanziarie per
consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita'
naturali" pubblicato nella GU n. 32 dell'8 febbraio 2003 e
convertito, con modificazioni, nella Legge 8 aprile 2003, n. 62,
pubblicata nella GU n. 83 del 9 aprile 2003, ha autorizzato (art. 1,
commi 1 e 2) il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui stipulabili dalle Regioni interessate per fronteggiare le
esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera
di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali che
abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali
sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5,
comma 1 della Legge 225/92;
- l'art. 1, comma 3 del DL 15/03, ha disposto che alla ripartizione
delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si provveda
con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai
sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 225/92, riservandone una quota
non inferiore al 60% per fronteggiare le esigenze derivanti, tra le
altre, dalle situazioni emergenziali verificatesi nel mese di
novembre 2002 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2002 e la restante quota del 40% per le
esigenze connesse, in particolare, alle calamita' di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003,
nonche' alle altre calamita' per le quali non sia cessato lo stato di
emergenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge medesimo;
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311
del 12 settembre 2003, pubblicata nella GU del 20 settembre 2003, n.
219, come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, pubblicata nella GU del 17
ottobre 2003, n. 242, con la quale sono state determinate le
procedure, le modalita' di utilizzo e di riparto, tra le varie
Regioni interessate, della seconda tranche del 40% delle risorse
finanziarie autorizzate dal citato DL 15/03;
dato atto che, nei limiti del 40% suindicato, per la Regione
Emilia-Romagna e' stato autorizzato, come da prospetto allegato alla
citata ordinanza 3317/03, un limite di impegno annuale a decorrere
dal 2003 pari, complessivamente, ad Euro 1.238.499,76, di cui
809.491,76 Euro relativi agli eventi calamitosi indicati nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 e
429.008,00 Euro relativi agli eventi calamitosi verificatisi nel
Parmense tra il 21 e 22 ottobre 2002 e nei territori dei comuni di
Ottone e Cerignale il 20 ottobre 2001, di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003;
richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119
del 6 maggio 2003, con il quale sono stati affidati all'Assessore
"Difesa del suolo e della costa. Protezione civile" tutti i compiti
previsti in capo al Presidente medesimo dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003;
richiamato il proprio decreto n. 26 del 6 novembre 2003 con il quale
e' stato disposto di assumere con la Cassa depositi e prestiti un
mutuo di Euro 13.541.000,00 al saggio vigente al momento della
concessione, relativamente al limite di impegno quindicennale
decorrente dall'anno 2003, nonche' e' stato delegato il Dipartimento
della Protezione civile al pagamento delle rate di ammortamento del
mutuo, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza 3311/03 e del DL
7 febbraio 2003, n. 15, art. 1, comma 1;
dato atto che nella seduta del 14 novembre 2003 il Comitato
istituzionale, di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 119 del 6 maggio 2003, ha dato parere favorevole alla
proposta del Piano, formulata in linea tecnica dallo Staff
tecnico-amministrativo di cui alla determinazione del Direttore
generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 5320 del 6
maggio 2003, per la prosecuzione e l'avvio di ulteriori interventi
connessi agli eventi calamitosi verificatisi nei territori dei comuni
di Ottone e Cerignale il 20 ottobre 2001, da finanziarsi con le
risorse di cui alla citata ordinanza 3311/03, come modificata
dall'ordinanza 3317/03;
ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'approvazione del
Piano sopraindicato, finanziato per un importo pari ad Euro
750.000,00, quota parte del sopraindicato mutuo di Euro
13.541.000,00, di cui alla citata ordinanza 3311/03, come modificata
dalla 3317/03;
considerato che il Piano in parola si configura come ulteriore tappa
del processo di superamento dell'emergenza nelle aree colpite dagli
eventi del 20 ottobre 2001 e che, quindi, per ragioni di
economicita', efficacia ed efficienza gli interventi pianificati
devono essere realizzati in forma coordinata con gli interventi gia'
attivati per le finalita' di cui all'ordinanza 3276/03, con
riferimento al medesimo quadro organizzativo e procedurale, nonche',
sotto il profilo finanziario, mediante l'afflusso delle nuove ed
ulteriori risorse alla contabilita' speciale di cui la Regione
Emilia-Romagna ha chiesto l'istituzione ai sensi dell'art. 3, comma 2
dell'ordinanza 3276/03;
ritenuto di stabilire che per l'attuazione degli interventi in parola
e per l'erogazione delle relative somme ammesse al finanziamento, i
soggetti attuatori faranno riferimento a quanto previsto al Capitolo
3 del Piano che si va ad approvare con il presente atto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, a cio' delegato dal
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa
Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
dato atto del parere favorevole espresso ai sensi della citata
determinazione 8519/03 dal Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il piano degli
interventi di Protezione civile che si va ad approvare con il
presente atto e i programmi di intervento di difesa del suolo;
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l'allegato Piano, parte integrante e sostanziale del
presente atto, recante in oggetto "Legge 8 aprile 2003, n. 62, di
conversione del DL 15/03. Piano degli interventi straordinari e di
messa in sicurezza dei territori dei comuni di Cerignale e Ottone
(PC) - Prosecuzione degli interventi (II stralcio) connessi agli
eventi idrogeologici del 20 ottobre 2001, in attuazione dell'OPCM
3276/03. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3311/03,
integrata con ordinanza 3317/03";
2) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Mariouluigi Bruschini