DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2004, n. 43
Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) gia' emanate con atto di Giunta regionale 804/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001,
n. 804, la Regione aveva emanato le Linee di indirizzo per
l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di
inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99);
considerato che:
- per quanto attiene la qualita' dell'aria sono intervenute
sostanziali modifiche in seguito all'entrata in vigore del DM 2
aprile 2002, n. 60 che stabilisce per gli inquinanti biossido di
zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato,
piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del
DLgs 351/99:
a) i valori limite e le soglie di allarme;
b) il margine di tolleranza e le modalita' secondo le quali tale
margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria
ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione con particolare
riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di
campionamento nonche' alle metodiche di riferimento per la misura, il
campionamento e l'analisi;
e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione
inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e
degli agglomerati;
f) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico;
g) il formato per la comunicazione dei dati;
- il DM 1 ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente ed i
criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli
articoli 8 e 9 del DLgs 4 agosto 1999, n. 351, fornisce i principi di
riferimento per:
a) le tecniche di valutazione che integrano le misure in siti fissi;
b) la determinazione della distribuzione spaziale delle
concentrazioni;
c) interpretazione dei dati ai fini della definizione delle zone;
d) la zonizzazione;
- fra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni superiori a 50.000
abitanti e' stato stipulato, in data 14 luglio 2003, il II Accordo di
programma sulla qualita' dell'aria "per la gestione dell'emergenza d
PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UH al
2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60", nel quale si individua il
complesso di misure da applicare per il risanamento della qualita'
dell'aria e gli obiettivi temporali per la zonizzazione dei territori
provinciali e per l'adozione dei piani e programmi di tutela e
risanamento della qualita' dell'aria;
considerato altresi' che:
- e' necessario attivare un processo di pianificazione su tutto il
territorio regionale sulla base di criteri omogenei;
- le modifiche alle linee di indirizzo sono state illustrate in modo
approfondito nel corso di incontri tecnici tenutisi a livello di ogni
Provincia e ai quali sono stati invitati tutti i Comuni interessati;
- la zonizzazione definitiva e la struttura della rete di
monitoraggio saranno quelle risultanti dalle scelte operate a livello
di singola Provincia avvalendosi della collaborazione di ARPA;
ritenuto quindi opportuno:
- apportare modifiche a quanto precedentemente indicato nella DGR
804/01 riguardo ai limiti di qualita' dell'aria, alla zonizzazione
del territorio, alla metodologia di valutazione dei dati di
monitoraggio, alla struttura della rete di monitoraggio, agli
strumenti modellistici e agli inventari per la pianificazione;
visti:
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 351;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- i DPCM 12 ottobre 2000 recanti l'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire
alle Regioni e agli Enti locali, pubblicati nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
- i DPCM 14 dicembre 2000 recanti i criteri di ripartizione e
ripartizione tra le Regioni e tra gli Enti locali di risorse umane,
finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni conferite con DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia
di mercato del lavoro pubblicati nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001;
- il DM 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE
del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di
qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido
d'azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite della qualita'
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- il DM 1 ottobre 2002, n. 261 "Regolamento recante le direttive
tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria
ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di
cui agli articoli 8 e 9 del DLgs 4 agosto 1999, n. 351";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 804
"Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti
locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R.
3/99)";
- il decreto Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2003, n. 215,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n. 122 del 19 agosto
2003 "Approvazione accordo di programma sulla qualita' dell'aria ôper
la gestione delle emergenze da PM10 e per il progressivo allineamento
ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n.
60'";
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447
del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda
Boschetti in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'aggiornamento
delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti
locali in materia di inquinamento atmosferico, relativamente a:
- il nuovo quadro normativo a scala nazionale di UE;
- la gestione della qualita' dell'aria;
- strumenti per la pianificazione: inventari e modelli,
conformemente a quanto indicato all'Allegato 1) che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;
b) di confermare la validita' di quanto indicato nelle precedenti
Linee di indirizzo, approvate con deliberazione di Giunta regionale
15 maggio 2001, n. 804, e non modificato ai sensi del precedente
punto a);
c) di inviare alle Province e Comuni interessati copia della presente
deliberazione;
d) di rinviare a successivi atti deliberativi l'integrazione di dette
linee con particolare riferimento alla metodologia di valutazione,
agli strumenti modellistici, alla redazione e aggiornamento degli
inventari delle emissioni, alla rete di monitoraggio dei flussi di
traffico, nonche' all'aggiornamento dei criteri di autorizzabilita'
delle sorgenti fisse;
e) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)