REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2832

Approvazione terza modifica al calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere n. 1240 del 15 luglio 2002, n. 38 del 20 gennaio 2003 e n. 1859 del 29 settembre 2003 (DLgs 372/99, art. 4, comma 3)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e               
riduzione integrate dell'inquinamento;                                          
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli, 1            
comma 3, 2 e 21, nonche' l'Allegato B, recante la delega al Governo             
per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE;                                      
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della Direttiva            
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate                        
dell'inquinamento";                                                             
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il              
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa";                                                                
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e                 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in              
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                         
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle Direttive CEE              
nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia di             
qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di            
inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti                 
attuativi;                                                                      
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle Direttive           
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE            
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti                   
attuativi;                                                                      
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela            
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva                     
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e              
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole";                                                                      
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro                       
sull'inquinamento acustico";                                                    
- la Legge 23 Marzo 2001, n. 93, che all'art. 3, comma 2, ha previsto           
alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal DLgs 4 agosto                
1999, n. 372;                                                                   
- la Legge "comunitaria" 39/02, che all'art. 41 prevede la delega al            
Governo per il completamento del recepimento della Direttiva                    
96/61/CE;                                                                       
- la Legge 31 Luglio 2002, n. 179 che da' continuita' allo                      
stanziamento effettuato dalla Legge 93/01;                                      
- il decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della                
Tutela del territorio concernente l'istituzione della Commissione               
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee              
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche            
disponibili, di cui all'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99;                        
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che                 
all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione           
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche'              
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di           
cui all'articolo 1, comma 1 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377,                    
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della Direttiva             
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996";                                 
- il DL 24 dicembre 2003, n. 335, recante "Proroga di termini                   
previsti da disposizioni legislative", che all'art. 9 dispone che "Il           
termine di cui all'art. 4, comma 14 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 e'           
prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono o             
adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la              
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4             
del medesimo DLgs n. 372 del 1999.";                                            
considerato che:                                                                
- la Direttiva 96/61/CE cosi' come il DLgs 372/99 di attuazione                 
disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate                            
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nello                    
specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti                  
normativi;                                                                      
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia               
possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,             
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per            
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo               
complesso;                                                                      
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il               
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti                 
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti                     
medesimi;                                                                       
considerato inoltre che:                                                        
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione            
integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,              
nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti             
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione,               
fatta salva la normativa emanata in attuazione della Direttiva n.               
96/82/CE;                                                                       
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 3, prevede che l'Autorita'                  
competente, individuata nella Regione territorialmente competente,              
stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per             
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                      
ambientale;                                                                     
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario e'                
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;                              
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, altresi', che               
tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata                     
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;            
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni           
autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le                  
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso            
nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la           
quale tali prescrizioni debbono essere attuate;                                 
- con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002,               
questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle                   
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione n. 113 del 7 agosto 2002;                                               
- con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,                
questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del                 
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione n. 23 del 19 febbraio 2003;                             
- con delibera della Giunta regionale n. 11859 del 29 settembre 2003,           
questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del               
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione n. 163 del 29 ottobre 2003;                             
considerato altresi' che:                                                       
- la Giunta regionale ha in corso la predisposizione di un progetto             
di legge regionale, da sottoporre al Consiglio regionale per la sua             
approvazione, con cui provvedere a recepire nell'ordinamento                    
regionale quanto disposto dalla Direttiva 96/61/CE, e dal DLgs                  
372/99, ad individuare nella Provincia l'Autorita' competente alla              
effettuazione dei procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata           
ambientale, in quanto da tempo la Provincia in Emilia-Romagna                   
rappresenta l'Autorita' preposta all'insieme dei procedimenti                   
amministrativi che riguardano le tematiche dell'inquinamento e della            
tutela ambientale ed infine a disegnare un procedimento snello,                 
efficiente ed in grado di introdurre significative semplificazioni              
rispetto alla situazione attuale concernente i procedimenti                     
autorizzatori;                                                                  
- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, ad emanare            
le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori            
tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99,            
provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al                 
medesimo comma ed articolo ed all'avvio dei lavori della Commissione            
medesima;                                                                       
- appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie precedenti           
deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003 e n. 1859 del 29 settembre              
2003 e cioe' che, in assenza di specifiche linee guida per la                   
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale              
emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99,              
questa Regione provveda, al fine di garantire omogeneita' e buon                
funzionamento al procedimento autorizzatorio, ad adottare specifiche            
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda             
di autorizzazione integrata ambientale;                                         
- il Parlamento con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante                  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato", che all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti           
ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti               
esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle                 
attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del            
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,                   
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della Direttiva             
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996", modificando in tal              
modo l'ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;                  
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in                     
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,           
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;              
- la Regione, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle,           
ARPA Emilia-Romagna ed APAT, sta proponendo per le industrie                    
produttrici di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni                  
produttive, alla normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della             
Tutela del territorio, la elaborazione dei "requisiti generali                  
vincolanti" al fine della adozione dell'Atto di indirizzo e                     
coordinamento di cui all'art. 3, comma 3 del DLgs 372/99;                       
ritenuto che:                                                                   
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra                   
ricordati ed in particolare alla previsione del DL 24 dicembre 2003,            
n. 335, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni                    
legislative", che all'art. 9 dispone che "Il termine di cui all'art.            
4, comma 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e'                    
prorogato al 30 ottobre 2005", a ridefinire, nel rispetto di quanto             
previsto dall'art. 4, comma 3 del DLgs 372/99, il calendario delle              
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale;                                                           
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la                         
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti                 
obbligati alla effettuazione della domanda di autorizzazione                    
integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all'Allegato            
1 che appare identico sia nella Direttiva 96/61/CE, sia nel DLgs                
372/99; tale stima e' riassunta nella seguente tabella:                         
(segue allegato fotografato)                                                    
- sia, altresi', necessario confermare i seguenti criteri utilizzati            
per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con                  
delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e delle              
successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con               
delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003 e n. 1859             
del 29 settembre 2003:                                                          
- tipologia e numerosita' delle diverse categorie di impianti;                  
- disponibilita' delle normative tecniche di riferimento (BREF)                 
predisposte dalla Commissione Europea;                                          
- convenienza a far pesare le BAT gia' in uso in Emilia-Romagna per i           
settori per cui non sono disponibili i BREF;                                    
- tempi di presentazione compatibili con l'ipotesi di un tempo                  
massimo di 120 giorni per il rilascio della autorizzazione integrata            
ambientale previsti nel progetto di legge regionale per la                      
conclusione del procedimento;                                                   
- attribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli            
uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di                        
riferimento;                                                                    
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la               
definizione e l'approvazione del progetto di legge regionale;                   
- sia necessario modificare il calendario delle scadenze per la                 
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio             
2002 e successivamente modificato con delibere della Giunta regionale           
n. 38 del 20 gennaio 2003 e n. 1859 del 29 settembre 2003 come                  
specificato nella seguente tabella:                                             
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1 Attivita' energetiche e                                                       
4.Industria chimica  dall'1/10/2004  al 31/10/2004                              
5 Gestione dei rifiuti  dall'1/11/2004  al 30/11/2004                           
2 Produzione e                                                                  
trasformazione dei metalli  dall'1/12/2004  al 31/12/2004                       
6 Altre attivita'                                                               
(esclusi allevamenti)  dall'1/1/2005  al 31/1/2005                              
3 Industria dei prodotti                                                        
minerali  dall'1/2/2005  al 28/2/2005                                           
6 Altre attivita' -                                                             
solo allevamenti  dall'1/3/2005  al 31/3/2005                                   
- sia quindi necessario confermare l'abrogazione della delibera della           
Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, recante il calendario              
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione             
integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione n. 113 del 7 agosto 2002 nonche' abrogare le delibere della             
Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003 e n. 1859 del 29 settembre           
2003 recante le modifiche del calendario delle scadenze per la                  
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
approvate con la citata delibera 1240/02, pubblicata nel Bollettino             
Ufficiale della Regione n. 23 del 19 febbraio 2003;                             
dato atto che:                                                                  
- sullo schema  della presente ulteriore modifica del calendario                
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione             
integrata ambientale piu' sopra riportato si sono svolti numerosi               
momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che             
hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica              
del calendario;                                                                 
dato inoltre atto:                                                              
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa                
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.               
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;                         
tutto cio' premesso, dato atto e ritenuto;                                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DLgs 372/99, il              
nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di           
autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente                    
tabella:                                                                        
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1 Attivita' energetiche e                                                       
4 Industria chimica  dall'1/10/2004  al 31/10/2004                              
5 Gestione dei rifiuti  dall'1/11/2004  al 30/11/2004                           
2 Produzione e                                                                  
trasformazione dei metalli  dall'1/12/2004  al 31/12/2004                       
6 Altre attivita'                                                               
(esclusi allevamenti)  dall'1/1/2005  al 31/1/2005                              
3 Industria dei prodotti                                                        
minerali  dall'1/2/2005  al 28/2/2005                                           
6 Altre attivita' -                                                             
solo allevamenti  dall'1/3/2005  al 31/3/2005                                   
b) di abrogare la delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15                
luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la                        
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto           
2002 e le delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003 e           
n. 1859 del 29 settembre 2003 recanti le modifiche del calendario               
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione             
integrata ambientale, approvate con la citata delibera 1240/02,                 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 19                  
febbraio 2003;                                                                  
c) di riservarsi, in assenza dell'emanazione di specifiche linee                
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata            
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs           
372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche                   
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda             
di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire                    
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;                
d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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