DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2822
Modalita' di svolgimento delle attivita' di valutazione e monitoraggio di Progetti presenti a valere sul Programma regionale per la Ricerca industriale l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico L.R. 7/02, art. 9, comma 1
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista:
- la delibera di Consiglio n. 525 del 5 novembre 2003, e della
successiva delibera di rettifica n. 533 del 16 dicembre 2003, che, in
attuazione dell'art. 3, comma 1 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7,
approva il Programma regionale per la Ricerca industriale,
l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) per gli anni
2003-2005;
dato atto:
- che tale programma, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/02, in sede
di prima applicazione della medesima legge regionale, e' stato
predisposto come integrazione del Programma triennale per le
attivita' produttive 2003-2005, trovando, conseguentemente,
collocazione nell'ambito dell'Asse 3 "Programma per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R. 7/02)" di
quest'ultimo;
vista la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, e in particolare:
- l'art. 9 che prevede la nomina di un Comitato di esperti, garanti
per le attivita' di valutazione dei progetti presentati e per il
monitoraggio e stabilisce che detto Comitato operi attraverso una
rete di valutatori secondo modalita' stabilite dalla Giunta
regionale, ispirate alle procedure in uso per la valutazione dei
progetti di ricerca e innovazione comunitari;
- l'art. 12, comma 1, che agli oneri derivanti dall'attivazione del
FRIITT di cui all'art. 10, nonche' dalle attivita' di valutazione e
monitoraggio di cui all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione
di apposite Unita' previsionali di base e relativi capitoli di
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40;
richiamati inoltre, dalla stessa legge:
- l'art. 1, che illustra le finalita' della legge in particolare
rivolte allo sviluppo del sistema produttivo verso la ricerca
industriale, al trasferimento di conoscenze e competenze
tecnologiche, allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative,
attivita' e strutture rivolte alla ricerca di interesse industriale e
al trasferimento tecnologico;
- l'art. 2, che illustra le definizioni delle attivita' che vengono
sostenute per le finalita' di cui all'art. 1;
- gli artt. 4, 5 e 6, che illustrano le diverse tipologie di azioni
che vengono sostenute;
- gli artt. 7 e 8 che elencano rispettivamente le tipologie di
contributi concedibili e i soggetti ammissibili ai contributi;
vista:
- la disciplina comunitaria sugli aiuti alla ricerca e sviluppo 96/C
45/06 e successive modifiche e integrazioni;
visti:
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", in particolare il Capo I;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in
particolare gli artt. 17, 19, 23, 26, 48 e 49 che definiscono e
disciplinano il trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di attivita' produttive industriali non
mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 18 del medesimo
DLgs;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo
1997, n. 59", cosi' come modificato dal DL 24 maggio 1999, n. 148;
- il DPCM del 6 agosto 1999 concernente l'identificazione delle
attivita' relative alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria,
conservate allo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, in particolare il Capo III, recante
"Riforma del sistema regionale e locale", relativo alla disciplina
dell'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle
funzioni concernenti la materia dell'industria, cosi' come definita
dall'art. 17 del DLgs 112/98, citato;
richiamati:
- il DLgs 27 luglio 1999 n. 297 "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori", dichiarato compatibile con gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo del Trattato CE con nota del 26 luglio 2000, e il
DM 8 agosto 2000, n. 593 del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca scientifica e tecnologica, contenente le modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal
decreto legislativo stesso;
- la Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14 "Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica" e il DM 16 gennaio 2001 del Ministero
dell'Industria, contenente le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni previste da detto articolo;
- la pubblicazione del Comitato di indirizzo per la valutazione delle
ricerca istituito presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca "Linee guida per la valutazione
della ricerca";
- gli "Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di
selezione delle proposte nell'ambito del Sesto Programma Quadro per
la ricerca e lo sviluppo tecnologico" della Commissione Europea;
vista la delibera di Giunta n. 20367 del 20/10/2003 con la quale sono
stati nominati i membri del Comitato degli esperti, garanti per le
attivita' di valutazione e monitoraggio, ai sensi dell'art. 9, comma
1 della L.R. 7/02;
sottolineata la rilevanza che la messa a punto di un efficace e
veloce sistema di valutazione ha per garantire la qualita'
dell'intervento regionale, specialmente in materia di promozione
della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo;
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447,
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Direttore generale alle Attivita'
produttive, dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, comma 4
della L.R. 43/01 e della deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le Modalita' di svolgimento delle attivita' di
valutazione e monitoraggio dei progetti presentati a valere sul
Programma regionale per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il
Trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 14
maggio 2002, n. 7, allegato parte integrante della presente
delibera;
2) di pubblicare la presente delibera comprensiva dell'allegato parte
integrante nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Modalita' di svolgimento delle attivita' di valutazione e
monitoraggio dei progetti presentati a valere sul Programma regionale
per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento
tecnologico (L.R. 7/02, articolo 9, comma 1)
Art. 1
Principi generali
1. Il presente articolato, in conformita' con quanto stabilito dal
comma 1 dell'art. 9 della L.R. 7/02, reca indicazioni generali e
fissa principi, regole e procedure per la presentazione, valutazione
e selezione delle proposte a valere sul Programma regionale per la
Ricerca industriale, l'Innovazione ed il Trasferimento tecnologico di
cui all'art. 3 della L.R. 7/02. I riferimenti normativi utilizzati
sono:
a) L.R. 7/02 - Promozione del sistema regionale delle attivita' di
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico;
b) DLgs 123/98 - Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4
, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) DM 593/00 - Modalita' procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal DLgs 27 luglio 1999, n. 297.
Inoltre, sono stati considerati i seguenti documenti:
d) linee guida per la valutazione della Ricerca - Pubblicazione del
comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca istituito
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca;
e) orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di
selezione delle proposte nell'ambito del Sesto Programma Quadro per
la ricerca e lo Sviluppo tecnologico della Commissione Europea.
2. Le attivita' di valutazione previste nel presente Articolato sono
ispirate ai seguenti principi:
a) Qualita': le proposte selezionate secondo il presente Articolato
dovranno essere di elevato livello qualitativo e dovranno contribuire
in maniera adeguata al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalita' di cui all'art. 1 della L.R. 7/02;
b) Trasparenza: il processo decisionale a cui le proposte sono
soggette sara' noto a tutti i potenziali beneficiari, sia per cio'
che riguarda i principi che le procedure. Saranno inoltre fornite ai
beneficiari adeguate informazioni sull'esito del processo stesso;
c) Parita' di trattamento: le proposte presentate a valere sulle
stesse misure saranno sottoposte alle medesime procedure,
indipendentemente dalla natura dei proponenti, dalla loro sede e
dalla loro identita', nel rispetto delle regole di partecipazione;
d) Indipendenza di giudizio: la valutazione della qualita' delle
proposte sara' effettuata da esperti indipendenti;
e) Efficienza e rapidita': il processo decisionale obbedira' a questo
principio nel rispetto della qualita' del processo stesso;
f) Ulteriore qualificazione dei proponenti e delle proposte: la messa
in opera di un sistema integrato di valutazione e' anche finalizzata
a migliorare la qualita' media delle proposte attraverso l'esercizio
di buone pratiche e l'apprendimento dei proponenti attraverso
l'intero ciclo di vita del progetto e il suo monitoraggio.
3. Il processo di valutazione, di norma, sara' basato sui seguenti
elementi:
a) Elementi tecnico-scientifici: rientrano ad esempio tra questi
elementi il grado di innovativita' della proposta (per il contesto
nel quale si propone di operare), il grado di aggiornamento rispetto
allo stato dell'arte, la qualita' del piano di lavoro previsto,
l'adeguatezza delle risorse tecnico-scientifiche messe a disposizione
e previste, la qualita' del proponente;
b) Elementi economico-finanziari: rientrano ad esempio tra questi
elementi la congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del
progetto, l'adeguatezza delle risorse economico-finanziarie messe a
disposizione e previste, la sostenibilita' della proposta;
c) Elementi gestionali-manageriali: rientrano ad esempio tra questi
elementi l'esperienza maturata nella gestione di progetti complessi e
pluriennali, l'adeguatezza delle competenze manageriali previste, la
comprensibilita' del progetto gestionale;
d) Impatto regionale: rientrano ad esempio in queste voci la
conformita' rispetto agli obiettivi e alle priorita' espressi nel
PRRIITT o specificamente identificati nelle schede di misura e/o nei
bandi per la presentazione di proposte.
Art. 2
Organismi di valutazione
1. Le procedure di tipo valutativo e negoziale di cui ai successivi
artt. 6 e 7 sono predisposte dal Comitato di esperti, costituito con
delibera della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 della
L.R. 7/02, e realizzate avvalendosi di valutatori indipendenti.
2. I valutatori indipendenti hanno competenze specifiche in ambiti
disciplinari identificati e sono responsabili della valutazione delle
caratteristiche delle proposte, secondo le procedure contenute nel
presente articolato, utilizzando criteri ed indicatori opportunamente
determinati nei bandi. I valutatori indipendenti sono individuati dal
Comitato di esperti tra soggetti dotati di comprovata esperienza
scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da
trattare, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 7/02. I valutatori
indipendenti curano, per ogni proposta esaminata, la redazione di un
rapporto di valutazione da fornire al Comitato di esperti, sulla base
di uno schema elaborato dal Comitato stesso. Tale rapporto contiene
sia una valutazione quantitativa risultante dall'applicazione di
criteri ed indicatori specificati nei singoli bandi, sia una
valutazione qualitativa, contenente sintetiche considerazioni sulla
validita' complessiva della proposta.
3. Il Comitato di esperti oltre a svolgere direttamente le attivita'
valutative con le competenze attribuite dalla L.R. 7/02, esercita
anche compiti di garanzia. Tali compiti sono realizzati mediante:
a) l'identificazione dei valutatori indipendenti di cui al comma
precedente e la loro attribuzione alle singole proposte.
b) l'analisi dei rapporti di valutazione espressi dai valutatori
indipendenti.
c) l'integrazione dei risultati dell'attivita' dei valutatori
indipendenti sulla base degli "altri elementi" di cui all'art. 1
comma 3) punto d) del presente Articolato;
d) la definizione di un giudizio complessivo sulla proposta,
includendo una valutazione della congruita' del piano
economico-finanziario;
e) la verifica preliminare della sussistenza degli effetti di
incentivazione alla ricerca e sviluppo per i progetti presentati da
grandi imprese;
f) la partecipazione diretta alle attivita' di negoziazione, qualora
previste;
g) la redazione di documenti di sintesi per la Giunta regionale
concernenti le attivita' di valutazione e contenenti le proposte di
approvazione e gli elementi per la trasmissione dei giudizi espressi
ai proponenti.
4. Il Comitato di Esperti ed i valutatori indipendenti si impegnano a
rispettare la clausola di riservatezza sui contenuti delle proposte
pervenute ed esaminate. Eventuali conflitti di interesse sono risolti
mediante dichiarazione dell'esistenza del conflitto e astensione dal
giudizio caso per caso.
Art. 3
Presentazione delle proposte
1. Le proposte sono presentate in risposta a bandi pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione che contengono, tra l'altro:
a) la misura del PRRITT sulla quale si possono presentare proposte;
b) i requisiti dei proponenti;
c) l'eventuale data entro la quale far pervenire le proposte e la
scadenza del bando;
d) le modalita' da utilizzare per la redazione della proposta.
Le proposte devono essere redatte su sistema informatizzato
opportunamente predisposto, ed inviate sia per via telematica, sia in
formato cartaceo, quest'ultimo corredato dagli eventuali allegati e
dai necessari documenti firmati in originale.
2. Ad ogni proposta viene assegnato un numero di riferimento; viene
inoltre registrata la data e l'ora in cui la proposta e' stata
ricevuta dai competenti uffici regionali. Il proponente viene
ufficialmente informato dell'avvenuto ricevimento della proposta da
parte dei competenti uffici regionali, nonche' della data e dell'ora
di tale ricevimento.
3. Le proposte inviate sono sottoposte a verifica di ammissibilita'
da parte degli uffici competenti. Tale verifica e' realizzata sulla
base di elementi di riscontro della presenza dei requisisti previsti
dal bando.
Art. 4
Procedimenti e modalita'
di valutazione e selezione delle proposte
Le proposte presentate secondo quanto stabilito dall'apposito bando
possono essere valutate e selezionate con procedimento automatico,
valutativo e valutativo negoziale descritti agli articoli seguenti.
L'indicazione del procedimento previsto e dei criteri adottati
nell'attuazione delle singole misure e' contenuta nel relativo
bando.
Art. 5
Procedura automatica
1. In conformita' con quanto indicato all'art 4 del DLgs 123/98, la
procedura automatica e' utilizzata qualora non risulti necessaria
un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e
finanziario della proposta.
2. Le proposte vengono presentate utilizzando l'apposito formato,
corredato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
del richiedente e dal presidente del collegio sindacale (o, in
mancanza, da un revisore dei conti iscritto al relativo albo)
attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle
condizioni necessarie alla partecipazione.
3. I competenti uffici regionali accertano esclusivamente la
completezza e regolarita' formale delle dichiarazioni e propongono
alla Giunta regionale l'approvazione delle proposte compatibilmente
con le risorse disponibili, assegnandole secondo l'ordine cronologico
di presentazione.
Art. 6
Procedura valutativa
1. Il procedimento valutativo, in conformita' con quanto indicato
all'art 5 del DLgs 123/98, e' applicato a programmi complessi, da
realizzare successivamente alla presentazione della proposta.
2. Nella procedura valutativa a graduatoria, il bando precisa le
risorse disponibili e i termini iniziali e finali entro i quali
presentare le proposte. La selezione e' effettuata mediante
valutazione comparata sulla base di criteri ed indicatori oggettivi
che portano alla redazione di una graduatoria di merito. E' possibile
definire soglie minime per la approvazione delle proposte. Il
Comitato di esperti propone alla Giunta regionale l'approvazione
delle proposte il cui giudizio di merito supera tale soglia minima,
secondo l'ordine di punteggio decrescente, e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili. E' possibile, qualora ritenuto opportuno
dal Comitato e al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse
disponibili, la rimodulazione del piano finanziario e tecnico
previsto dalle proposte per l'approvazione.
3. Nella procedura valutativa a sportello il bando identifica i
termini iniziali a partire dai quali possono essere presentate su
base continuativa le proposte. Il bando identifica inoltre i
requisiti minimi qualitativi e quantitativi che devono essere
posseduti dalle proposte per la loro approvazione. La selezione delle
proposte e' effettuata mediante la verifica del possesso dei
necessari requisiti minimi, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle proposte. Il procedimento di selezione viene
interrotto ad esaurimento dei fondi disponibili.
4. La procedura valutativa di cui ai commi 2 e 3 e' realizzata
ricorrendo a uno o piu' valutatori indipendenti di cui all'art. 2,
comma 2 del presente articolato, identificati dal Comitato di
esperti. I valutatori indipendenti, entro limiti temporali stabiliti
dal Comitato, provvedono alla redazione di un rapporto di valutazione
per ogni proposta, costituito da un punteggio e da un giudizio. Il
punteggio risulta dall'applicazione di criteri ed indicatori basati
sugli elementi di cui all'art. 1), comma 3 punti a), b e c) del
presente articolato, opportunamente descritti e specificati nel
bando. Il rapporto di valutazione viene inviato al Comitato di
esperti, che provvede alla sua validazione, alla sua integrazione in
base al punto d) dell'art. 1, comma 3 e, se del caso, alla redazione
della graduatoria di merito dell'insieme delle proposte. Tale
graduatoria o, in alternativa, l'elenco delle proposte che hanno
ottenuto punteggio superiore alla soglia minima, viene inviata alla
Giunta regionale per l'approvazione.
Art. 7
Procedura valutativa negoziale
1. Il procedimento valutativo negoziale e' applicato a progetti di
elevata integrazione e complessita', che rivestano un particolare
interesse per il raggiungimento degli obiettivi strategici del
PRRIITT. Il procedimento puo' essere preceduto da selezione di
pre-proposte, se previste esplicitamente dal bando.
2. Il bando definisce le fasi procedurali previste da ogni caso
specifico.
3. Le eventuali pre-proposte potranno consistere in una sintetica
descrizione dell'idea di progetto, dei soggetti coinvolti, degli
obiettivi, del piano di lavoro e finanziario. Esse saranno analizzate
dal Comitato di esperti al fine di selezionarne un sottoinsieme per i
quali viene richiesta una formulazione dettagliata del progetto da
sottoporre al procedimento valutativo.
4. In questa fase e' utilizzata la procedura valutativa a
graduatoria, con l'attivazione di valutatori indipendenti come
previsto all'art. 6, comma 2 del presente articolato. I rapporti di
valutazione vengono inviati al Comitato di esperti che, dopo averli
eventualmente integrati in base al punto d) dell'art. 1, comma 3,
provvede alla redazione della graduatoria.
5. Sulla base di tale graduatoria il Comitato avvia una attivita'
negoziale sui contenuti tecnici ed economici delle proposte valutate
positivamente, selezionate in base al merito sulla base dei fondi
disponibili.
6. La negoziazione e' realizzata dal Comitato di esperti, integrato
con rappresentanti della Direzione generale Attivita' produttive,
Commercio, Turismo e, se del caso, con specialisti del tema
affrontato dalla proposta. Esso esamina i documenti inviati e puo'
anche provvedere all'organizzazione di incontri con i proponenti, al
fine di chiarire eventuali aspetti della proposta. Il Comitato, nella
sua composizione integrata, ha facolta' di richiedere la
riformulazione della proposta anche al fine di renderla maggiormente
attinente agli obiettivi di cui alla L.R. 7/02.
7. L'elenco delle proposte per le quali il processo di negoziazione
si e' concluso con successo, corredato dalle valutazioni del
Comitato, viene inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.
Art. 8
Monitoraggio
1. Il cofinanziamento delle proposte approvate implica per i
proponenti l'accettazione delle procedure di monitoraggio in itinere
e finali dell'attivita' svolta, relativamente agli aspetti
tecnico-scientifici e gestionali.
2. Il monitoraggio e' svolto al fine di garantire la qualita'
dell'esecuzione dei progetti e, eventualmente, sulla base dei
riscontri nello svolgimento, aggiornarne il piano di lavoro in tutti
i suoi aspetti.
3. Il monitoraggio degli aspetti tecnico-scientifici e gestionali
riguarda la conformita' dell'attivita' svolta al piano di lavoro
accettato e puo' essere realizzato sia mediante l'analisi dei
rapporti di lavoro previsti con i relativi allegati, che mediante
incontri, visite e sopralluoghi.
4. Il monitoraggio in itinere e' svolto durante il periodo previsto
per l'attivita', mentre quello finale e' realizzato a completamento
dell'attivita' prevista.
5. Il monitoraggio in itinere e quello finale possono essere
realizzati su tutti i programmi avviati, ovvero su una parte di
questi, selezionato in base all'onere finanziario e/o per sorteggio.
6. Il Comitato di esperti ha la responsabilita' di attivare e
realizzare le procedure di monitoraggio tecnico-scientifico e
gestionale, anche delegando un suo componente o uno specialista
esterno, e di proporre azioni correttive o modifiche del piano di
lavoro per superare criticita' o promuovere nuove opportunita' emerse
nella realizzazione del progetto.
7. I servizi dell'Assessorato sono responsabili dell'attivazione e
realizzazione delle procedure di verifica delle rendicontazioni.
Art. 9
Attivita' del Comitato degli esperti
1. Il Comitato si avvale di una segreteria organizzativa composta da
personale della societa' consortile per azioni ASTER nell'ambito
delle attivita' di assistenza tecnica alla Regione per l'attuazione
del PRRIITT, di cui all'art. 11 della L.R. 7/02.
2. La segreteria organizzativa ha i seguenti compiti:
a) provvedere all'organizzazione delle riunioni del Comitato;
b) trasmettere ai membri del Comitato documenti ufficiali della
Regione e altri comunicati;
c) redigere i verbali delle riunioni;
d) tenere il calendario delle attivita' del Comitato;
e) supportare il Comitato dal punto di vista tecnico e organizzativo
(gestione archivi progetti, valutatori documenti di programmazione e
protocollo interno);
f) garantire l'efficacia dei processi di valutazione e della loro
tempistica, provvedendo alle attivita' di inoltro dei progetti,
verifica dei tempi di risposta dei valutatori, validazione formale
delle schede dei valutatori e loro archiviazione, predisposizione di
relazioni per il Comitato sull'andamento dei processi;
g) assicurare una costante ed efficace comunicazione tra il Comitato
e gli uffici della Direzione generale Attivita' produttive, Commercio
e Turismo impegnati nell'attuazione del PRRIITT.
3. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese.