REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2822

Modalita' di svolgimento delle attivita' di valutazione e monitoraggio di Progetti presenti a valere sul Programma regionale per la Ricerca industriale l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico L.R. 7/02, art. 9, comma 1

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista:                                                                          
- la delibera di Consiglio n. 525 del 5 novembre 2003, e della                  
successiva delibera di rettifica n. 533 del 16 dicembre 2003, che, in           
attuazione dell'art. 3, comma 1 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7,                
approva il Programma regionale per la Ricerca industriale,                      
l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) per gli anni             
2003-2005;                                                                      
dato atto:                                                                      
- che tale programma, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/02, in sede            
di prima applicazione della medesima legge regionale, e' stato                  
predisposto come integrazione del Programma triennale per le                    
attivita' produttive 2003-2005, trovando, conseguentemente,                     
collocazione nell'ambito dell'Asse 3 "Programma per la ricerca                  
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R. 7/02)" di                      
quest'ultimo;                                                                   
vista la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, e in particolare:                           
- l'art. 9 che prevede la nomina di un Comitato di esperti, garanti             
per le attivita' di valutazione dei progetti presentati e per il                
monitoraggio e stabilisce che detto Comitato operi attraverso una               
rete di valutatori secondo modalita' stabilite dalla Giunta                     
regionale, ispirate alle procedure in uso per la valutazione dei                
progetti di ricerca e innovazione comunitari;                                   
- l'art. 12, comma 1, che agli oneri derivanti dall'attivazione del             
FRIITT di cui all'art. 10, nonche' dalle attivita' di valutazione e             
monitoraggio di cui all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione             
di apposite Unita' previsionali di base e relativi capitoli di                  
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria                        
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15           
novembre 2001, n. 40;                                                           
richiamati inoltre, dalla stessa legge:                                         
- l'art. 1, che illustra le finalita' della legge in particolare                
rivolte allo sviluppo del sistema produttivo verso la ricerca                   
industriale, al trasferimento di conoscenze e competenze                        
tecnologiche, allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative,               
attivita' e strutture rivolte alla ricerca di interesse industriale e           
al trasferimento tecnologico;                                                   
- l'art. 2, che illustra le definizioni delle attivita' che vengono             
sostenute per le finalita' di cui all'art. 1;                                   
- gli artt. 4, 5 e 6, che illustrano le diverse tipologie di azioni             
che vengono sostenute;                                                          
- gli artt. 7 e 8 che elencano rispettivamente le tipologie di                  
contributi concedibili e i soggetti ammissibili ai contributi;                  
vista:                                                                          
- la disciplina comunitaria sugli aiuti alla ricerca e sviluppo 96/C            
45/06 e successive modifiche e integrazioni;                                    
visti:                                                                          
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il               
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa", in particolare il Capo I;                                      
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e             
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in                  
particolare gli artt. 17, 19, 23, 26, 48 e 49 che definiscono e                 
disciplinano il trasferimento alle Regioni delle funzioni                       
amministrative in materia di attivita' produttive industriali non               
mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 18 del medesimo                 
DLgs;                                                                           
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la                   
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,           
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo              
1997, n. 59", cosi' come modificato dal DL 24 maggio 1999, n. 148;              
- il DPCM del 6 agosto 1999 concernente l'identificazione delle                 
attivita' relative alla concessione di agevolazioni, contributi,                
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria,             
conservate allo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) del            
DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                     
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, in particolare il Capo III, recante             
"Riforma del sistema regionale e locale", relativo alla disciplina              
dell'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle                 
funzioni concernenti la materia dell'industria, cosi' come definita             
dall'art. 17 del DLgs 112/98, citato;                                           
richiamati:                                                                     
- il DLgs 27 luglio 1999 n. 297 "Riordino della disciplina e                    
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica           
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'             
dei ricercatori", dichiarato compatibile con gli aiuti di Stato alla            
ricerca e sviluppo del Trattato CE con nota del 26 luglio 2000, e il            
DM 8 agosto 2000, n. 593 del Ministero dell'Universita' e della                 
Ricerca scientifica e tecnologica, contenente le modalita'                      
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal                  
decreto legislativo stesso;                                                     
- la Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14 "Fondo speciale rotativo            
per l'innovazione tecnologica" e il DM 16 gennaio 2001 del Ministero            
dell'Industria, contenente le modalita' procedurali per la                      
concessione delle agevolazioni previste da detto articolo;                      
- la pubblicazione del Comitato di indirizzo per la valutazione delle           
ricerca istituito presso il Ministero dell'Istruzione,                          
dell'Universita' e della Ricerca "Linee guida per la valutazione                
della ricerca";                                                                 
- gli "Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di                
selezione delle proposte nell'ambito del Sesto Programma Quadro per             
la ricerca e lo sviluppo tecnologico" della Commissione Europea;                
vista la delibera di Giunta n. 20367 del 20/10/2003 con la quale sono           
stati nominati i membri del Comitato degli esperti, garanti per le              
attivita' di valutazione e monitoraggio, ai sensi dell'art. 9, comma            
1 della L.R. 7/02;                                                              
sottolineata la rilevanza che la messa a punto di un efficace e                 
veloce sistema di valutazione ha per garantire la qualita'                      
dell'intervento regionale, specialmente in materia di promozione                
della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo;                      
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447,                      
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa del presente                 
provvedimento, espresso dal Direttore generale alle Attivita'                   
produttive, dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, comma 4                
della L.R. 43/01 e della deliberazione 447/03;                                  
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le Modalita' di svolgimento delle attivita' di                  
valutazione e monitoraggio dei progetti presentati a valere sul                 
Programma regionale per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il              
Trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 14           
maggio 2002, n. 7, allegato parte integrante della presente                     
delibera;                                                                       
2) di pubblicare la presente delibera comprensiva dell'allegato parte           
integrante nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO                                                                        
Modalita' di svolgimento delle attivita' di valutazione e                       
monitoraggio dei progetti presentati a valere sul Programma regionale           
per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento                    
tecnologico (L.R. 7/02, articolo 9, comma 1)                                    
Art. 1                                                                          
Principi generali                                                               
1. Il presente articolato, in conformita' con quanto stabilito dal              
comma 1 dell'art. 9 della L.R. 7/02, reca indicazioni generali e                
fissa principi, regole e procedure per la presentazione, valutazione            
e selezione delle proposte a valere sul Programma regionale per la              
Ricerca industriale, l'Innovazione ed il Trasferimento tecnologico di           
cui all'art. 3 della L.R. 7/02. I riferimenti normativi utilizzati              
sono:                                                                           
a) L.R. 7/02 - Promozione del sistema regionale delle attivita' di              
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico;                   
b) DLgs 123/98 - Disposizioni per la razionalizzazione degli                    
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4           
, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                         
c) DM 593/00 - Modalita' procedurali per la concessione delle                   
agevolazioni previste dal DLgs 27 luglio 1999, n. 297.                          
Inoltre, sono stati considerati i seguenti documenti:                           
d) linee guida per la valutazione della Ricerca - Pubblicazione del             
comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca istituito                
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della                   
Ricerca;                                                                        
e) orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di                    
selezione delle proposte nell'ambito del Sesto Programma Quadro per             
la ricerca e lo Sviluppo tecnologico della Commissione Europea.                 
2. Le attivita' di valutazione previste nel presente Articolato sono            
ispirate ai seguenti principi:                                                  
a) Qualita': le proposte selezionate secondo il presente Articolato             
dovranno essere di elevato livello qualitativo e dovranno contribuire           
in maniera adeguata al raggiungimento degli obiettivi e delle                   
finalita' di cui all'art. 1 della L.R. 7/02;                                    
b) Trasparenza: il processo decisionale a cui le proposte sono                  
soggette sara' noto a tutti i potenziali beneficiari, sia per cio'              
che riguarda i principi che le procedure. Saranno inoltre fornite ai            
beneficiari adeguate informazioni sull'esito del processo stesso;               
c) Parita' di trattamento: le proposte presentate a valere sulle                
stesse misure saranno sottoposte alle medesime procedure,                       
indipendentemente dalla natura dei proponenti, dalla loro sede e                
dalla loro identita', nel rispetto delle regole di partecipazione;              
d) Indipendenza di giudizio: la valutazione della qualita' delle                
proposte sara' effettuata da esperti indipendenti;                              
e) Efficienza e rapidita': il processo decisionale obbedira' a questo           
principio nel rispetto della qualita' del processo stesso;                      
f) Ulteriore qualificazione dei proponenti e delle proposte: la messa           
in opera di un sistema integrato di valutazione e' anche finalizzata            
a migliorare la qualita' media delle proposte attraverso l'esercizio            
di buone pratiche e l'apprendimento dei proponenti attraverso                   
l'intero ciclo di vita del progetto e il suo monitoraggio.                      
3. Il processo di valutazione, di norma, sara' basato sui seguenti              
elementi:                                                                       
a) Elementi tecnico-scientifici: rientrano ad esempio tra questi                
elementi il grado di innovativita' della proposta (per il contesto              
nel quale si propone di operare), il grado di aggiornamento rispetto            
allo stato dell'arte, la qualita' del piano di lavoro previsto,                 
l'adeguatezza delle risorse tecnico-scientifiche messe a disposizione           
e previste, la qualita' del proponente;                                         
b) Elementi economico-finanziari: rientrano ad esempio tra questi               
elementi la congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del             
progetto, l'adeguatezza delle risorse economico-finanziarie messe a             
disposizione e previste, la sostenibilita' della proposta;                      
c) Elementi gestionali-manageriali: rientrano ad esempio tra questi             
elementi l'esperienza maturata nella gestione di progetti complessi e           
pluriennali, l'adeguatezza delle competenze manageriali previste, la            
comprensibilita' del progetto gestionale;                                       
d) Impatto regionale: rientrano ad esempio in queste voci la                    
conformita' rispetto agli obiettivi e alle priorita' espressi nel               
PRRIITT o specificamente identificati nelle schede di misura e/o nei            
bandi per la presentazione di proposte.                                         
Art. 2                                                                          
Organismi di valutazione                                                        
1. Le procedure di tipo valutativo e negoziale di cui ai successivi             
artt. 6 e 7 sono predisposte dal Comitato di esperti, costituito con            
delibera della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 della              
L.R. 7/02, e realizzate avvalendosi di valutatori indipendenti.                 
2. I valutatori indipendenti hanno competenze specifiche in ambiti              
disciplinari identificati e sono responsabili della valutazione delle           
caratteristiche delle proposte, secondo le procedure contenute nel              
presente articolato, utilizzando criteri ed indicatori opportunamente           
determinati nei bandi. I valutatori indipendenti sono individuati dal           
Comitato di esperti tra soggetti dotati di comprovata esperienza                
scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da                    
trattare, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 7/02. I valutatori           
indipendenti curano, per ogni proposta esaminata, la redazione di un            
rapporto di valutazione da fornire al Comitato di esperti, sulla base           
di uno schema elaborato dal Comitato stesso. Tale rapporto contiene             
sia una valutazione quantitativa risultante dall'applicazione di                
criteri ed indicatori specificati nei singoli bandi, sia una                    
valutazione qualitativa, contenente sintetiche considerazioni sulla             
validita' complessiva della proposta.                                           
3. Il Comitato di esperti oltre a svolgere direttamente le attivita'            
valutative con le competenze attribuite dalla L.R. 7/02, esercita               
anche compiti di garanzia. Tali compiti sono realizzati mediante:               
a) l'identificazione dei valutatori indipendenti di cui al comma                
precedente e la loro attribuzione alle singole proposte.                        
b) l'analisi dei rapporti di valutazione espressi dai valutatori                
indipendenti.                                                                   
c) l'integrazione dei risultati dell'attivita' dei valutatori                   
indipendenti sulla base degli "altri elementi" di cui all'art. 1                
comma 3) punto d) del presente Articolato;                                      
d) la definizione di un giudizio complessivo sulla proposta,                    
includendo una valutazione della congruita' del piano                           
economico-finanziario;                                                          
e) la verifica preliminare della sussistenza degli effetti di                   
incentivazione alla ricerca e sviluppo per i progetti presentati da             
grandi imprese;                                                                 
f) la partecipazione diretta alle attivita' di negoziazione, qualora            
previste;                                                                       
g) la redazione di documenti di sintesi per la Giunta regionale                 
concernenti le attivita' di valutazione e contenenti le proposte di             
approvazione e gli elementi per la trasmissione dei giudizi espressi            
ai proponenti.                                                                  
4. Il Comitato di Esperti ed i valutatori indipendenti si impegnano a           
rispettare la clausola di riservatezza sui contenuti delle proposte             
pervenute ed esaminate. Eventuali conflitti di interesse sono risolti           
mediante dichiarazione dell'esistenza del conflitto e astensione dal            
giudizio caso per caso.                                                         
Art. 3                                                                          
Presentazione delle proposte                                                    
1. Le proposte sono presentate in risposta a bandi pubblicati nel               
Bollettino Ufficiale della Regione che contengono, tra l'altro:                 
a) la misura del PRRITT sulla quale si possono presentare proposte;             
b) i requisiti dei proponenti;                                                  
c) l'eventuale data entro la quale far pervenire le proposte e la               
scadenza del bando;                                                             
d) le modalita' da utilizzare per la redazione della proposta.                  
Le proposte devono essere redatte su sistema informatizzato                     
opportunamente predisposto, ed inviate sia per via telematica, sia in           
formato cartaceo, quest'ultimo corredato dagli eventuali allegati e             
dai necessari documenti firmati in originale.                                   
2. Ad ogni proposta viene assegnato un numero di riferimento; viene             
inoltre registrata la data e l'ora in cui la proposta e' stata                  
ricevuta dai competenti uffici regionali. Il proponente viene                   
ufficialmente informato dell'avvenuto ricevimento della proposta da             
parte dei competenti uffici regionali, nonche' della data e dell'ora            
di tale ricevimento.                                                            
3. Le proposte inviate sono sottoposte a verifica di ammissibilita'             
da parte degli uffici competenti. Tale verifica e' realizzata sulla             
base di elementi di riscontro della presenza dei requisisti previsti            
dal bando.                                                                      
Art. 4                                                                          
Procedimenti e modalita'                                                        
di valutazione e selezione delle proposte                                       
Le proposte presentate secondo quanto stabilito dall'apposito bando             
possono essere valutate e selezionate con procedimento automatico,              
valutativo e valutativo negoziale descritti agli articoli seguenti.             
L'indicazione del procedimento previsto e dei criteri adottati                  
nell'attuazione delle singole misure e' contenuta nel relativo                  
bando.                                                                          
Art. 5                                                                          
Procedura automatica                                                            
1. In conformita' con quanto indicato all'art 4 del DLgs 123/98, la             
procedura automatica e' utilizzata qualora non risulti necessaria               
un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e                      
finanziario della proposta.                                                     
2. Le proposte vengono presentate utilizzando l'apposito formato,               
corredato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante           
del richiedente e dal presidente del collegio sindacale (o, in                  
mancanza, da un revisore dei conti iscritto al relativo albo)                   
attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle                     
condizioni necessarie alla partecipazione.                                      
3. I competenti uffici regionali accertano esclusivamente la                    
completezza e regolarita' formale delle dichiarazioni e propongono              
alla Giunta regionale l'approvazione delle proposte compatibilmente             
con le risorse disponibili, assegnandole secondo l'ordine cronologico           
di presentazione.                                                               
Art. 6                                                                          
Procedura valutativa                                                            
1. Il procedimento valutativo, in conformita' con quanto indicato               
all'art 5 del DLgs 123/98, e' applicato a programmi complessi, da               
realizzare successivamente alla presentazione della proposta.                   
2. Nella procedura valutativa a graduatoria, il bando precisa le                
risorse disponibili e i termini iniziali e finali entro i quali                 
presentare le proposte. La selezione e' effettuata mediante                     
valutazione comparata sulla base di criteri ed indicatori oggettivi             
che portano alla redazione di una graduatoria di merito. E' possibile           
definire soglie minime per la approvazione delle proposte. Il                   
Comitato di esperti propone alla Giunta regionale l'approvazione                
delle proposte il cui giudizio di merito supera tale soglia minima,             
secondo l'ordine di punteggio decrescente, e fino ad esaurimento                
delle risorse disponibili. E' possibile, qualora ritenuto opportuno             
dal Comitato e al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse                  
disponibili, la rimodulazione del piano finanziario e tecnico                   
previsto dalle proposte per l'approvazione.                                     
3. Nella procedura valutativa a sportello il bando identifica i                 
termini iniziali a partire dai quali possono essere presentate su               
base continuativa le proposte. Il bando identifica inoltre i                    
requisiti minimi qualitativi e quantitativi che devono essere                   
posseduti dalle proposte per la loro approvazione. La selezione delle           
proposte e' effettuata mediante la verifica del possesso dei                    
necessari requisiti minimi, secondo l'ordine cronologico di                     
presentazione delle proposte. Il procedimento di selezione viene                
interrotto ad esaurimento dei fondi disponibili.                                
4. La procedura valutativa di cui ai commi 2 e 3 e' realizzata                  
ricorrendo a uno o piu' valutatori indipendenti di cui all'art. 2,              
comma 2 del presente articolato, identificati dal Comitato di                   
esperti. I valutatori indipendenti, entro limiti temporali stabiliti            
dal Comitato, provvedono alla redazione di un rapporto di valutazione           
per ogni proposta, costituito da un punteggio e da un giudizio. Il              
punteggio risulta dall'applicazione di criteri ed indicatori basati             
sugli elementi di cui all'art. 1), comma 3 punti a), b e c) del                 
presente articolato, opportunamente descritti e specificati nel                 
bando. Il rapporto di valutazione viene inviato al Comitato di                  
esperti, che provvede alla sua validazione, alla sua integrazione in            
base al punto d) dell'art. 1, comma 3 e, se del caso, alla redazione            
della graduatoria di merito dell'insieme delle proposte. Tale                   
graduatoria o, in alternativa, l'elenco delle proposte che hanno                
ottenuto punteggio superiore alla soglia minima, viene inviata alla             
Giunta regionale per l'approvazione.                                            
Art. 7                                                                          
Procedura valutativa negoziale                                                  
1. Il procedimento valutativo negoziale e' applicato a progetti di              
elevata integrazione e complessita', che rivestano un particolare               
interesse per il raggiungimento degli obiettivi strategici del                  
PRRIITT. Il procedimento puo' essere preceduto da selezione di                  
pre-proposte, se previste esplicitamente dal bando.                             
2. Il bando definisce le fasi procedurali previste da ogni caso                 
specifico.                                                                      
3. Le eventuali pre-proposte potranno consistere in una sintetica               
descrizione dell'idea di progetto, dei soggetti coinvolti, degli                
obiettivi, del piano di lavoro e finanziario. Esse saranno analizzate           
dal Comitato di esperti al fine di selezionarne un sottoinsieme per i           
quali viene richiesta una formulazione dettagliata del progetto da              
sottoporre al procedimento valutativo.                                          
4. In questa fase e' utilizzata la procedura valutativa a                       
graduatoria, con l'attivazione di valutatori indipendenti come                  
previsto all'art. 6, comma 2 del presente articolato. I rapporti di             
valutazione vengono inviati al Comitato di esperti che, dopo averli             
eventualmente integrati in base al punto d) dell'art. 1, comma 3,               
provvede alla redazione della graduatoria.                                      
5. Sulla base di tale graduatoria il Comitato avvia una attivita'               
negoziale sui contenuti tecnici ed economici delle proposte valutate            
positivamente, selezionate in base al merito sulla base dei fondi               
disponibili.                                                                    
6.  La negoziazione e' realizzata dal Comitato di esperti, integrato            
con rappresentanti della Direzione generale Attivita' produttive,               
Commercio, Turismo e, se del caso, con specialisti del tema                     
affrontato dalla proposta. Esso esamina i documenti inviati e puo'              
anche provvedere all'organizzazione di incontri con i proponenti, al            
fine di chiarire eventuali aspetti della proposta. Il Comitato, nella           
sua composizione integrata, ha facolta' di richiedere la                        
riformulazione della proposta anche al fine di renderla maggiormente            
attinente agli obiettivi di cui alla L.R. 7/02.                                 
7. L'elenco delle proposte per le quali il processo di negoziazione             
si e' concluso con successo, corredato dalle valutazioni del                    
Comitato, viene inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.               
Art. 8                                                                          
Monitoraggio                                                                    
1. Il cofinanziamento delle proposte approvate implica per i                    
proponenti l'accettazione delle procedure di monitoraggio in itinere            
e finali dell'attivita' svolta, relativamente agli aspetti                      
tecnico-scientifici e gestionali.                                               
2. Il monitoraggio e' svolto al fine di garantire la qualita'                   
dell'esecuzione dei progetti e, eventualmente, sulla base dei                   
riscontri nello svolgimento, aggiornarne il piano di lavoro in tutti            
i suoi aspetti.                                                                 
3. Il monitoraggio degli aspetti tecnico-scientifici e gestionali               
riguarda la conformita' dell'attivita' svolta al piano di lavoro                
accettato e puo' essere realizzato sia mediante l'analisi dei                   
rapporti di lavoro previsti con i relativi allegati, che mediante               
incontri, visite e sopralluoghi.                                                
4. Il monitoraggio in itinere e' svolto durante il periodo previsto             
per l'attivita', mentre quello finale e' realizzato a completamento             
dell'attivita' prevista.                                                        
5. Il monitoraggio in itinere e quello finale possono essere                    
realizzati su tutti i programmi avviati, ovvero su una parte di                 
questi, selezionato in base all'onere finanziario e/o per sorteggio.            
6. Il Comitato di esperti ha la responsabilita' di attivare e                   
realizzare le procedure di monitoraggio tecnico-scientifico e                   
gestionale, anche delegando un suo componente o uno specialista                 
esterno, e di proporre azioni correttive o modifiche del piano di               
lavoro per superare criticita' o promuovere nuove opportunita' emerse           
nella realizzazione del progetto.                                               
7. I servizi dell'Assessorato sono responsabili dell'attivazione e              
realizzazione delle procedure di verifica delle rendicontazioni.                
Art. 9                                                                          
Attivita' del Comitato degli esperti                                            
1. Il Comitato si avvale di una segreteria organizzativa composta da            
personale della societa' consortile per azioni ASTER nell'ambito                
delle attivita' di assistenza tecnica alla Regione per l'attuazione             
del PRRIITT, di cui all'art. 11 della L.R. 7/02.                                
2. La segreteria organizzativa ha i seguenti compiti:                           
a) provvedere all'organizzazione delle riunioni del Comitato;                   
b) trasmettere ai membri del Comitato documenti ufficiali della                 
Regione e altri comunicati;                                                     
c) redigere i verbali delle riunioni;                                           
d) tenere il calendario delle attivita' del Comitato;                           
e) supportare il Comitato dal punto di vista tecnico e organizzativo            
(gestione archivi progetti, valutatori documenti di programmazione e            
protocollo interno);                                                            
f) garantire l'efficacia dei processi di valutazione e della loro               
tempistica, provvedendo alle attivita' di inoltro dei progetti,                 
verifica dei tempi di risposta dei valutatori, validazione formale              
delle schede dei valutatori e loro archiviazione, predisposizione di            
relazioni per il Comitato sull'andamento dei processi;                          
g) assicurare una costante ed efficace comunicazione tra il Comitato            
e gli uffici della Direzione generale Attivita' produttive, Commercio           
e Turismo impegnati nell'attuazione del PRRIITT.                                
3. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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