DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2821
Programma operativo 2003-2004 del Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, L.R. 7/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 525 del 5 novembre 2003,
cosi' come modificata dalla successiva deliberazione n. 533 del 16
dicembre 2003, che, in attuazione dell'art. 3, comma 1 della L.R. 14
maggio 2002 n. 7, approva il Programma regionale per la ricerca
industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT)
per gli anni 2003-2005;
dato atto:
- che tale programma, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/02, in sede
di prima applicazione della medesima legge regionale, e' stato
predisposto come integrazione del Programma Triennale per le
attivita' produttive 2003-2005, trovando, conseguentemente,
collocazione nell'ambito dell'Asse 3 "Programma per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R.7/02)" di
quest'ultimo;
vista la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, e in particolare:
- l'art. 3, comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale il compito
di approvare, a seguito dell'approvazione del PRRIITT da parte del
Consiglio regionale, un programma operativo che specifichi, per
ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti, le tipologie dei
contributi ammissibili, le relative modalita' di concessione ed
erogazione, i soggetti ammissibili;
- l'art. 10, che, per gli interventi indicati nel PRRIITT, istituisce
il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico (FRRITT), integrato con il Fondo Unico regionale per le
attivita' produttive industriali, istituito ai sensi dell'art. 53
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- l'art. 12, comma 1, che dispone "Agli oneri derivanti
dall'attivazione del Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e
il trasferimento tecnologico di cui all'art. 10, nonche' dalle
attivita' di valutazione e monitoraggio di cui all'art.9, si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unita' previsionali di base
e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40";
richiamati inoltre, della stessa legge:
- l'art. 1, che illustra le finalita' della legge in particolare
rivolte allo sviluppo del sistema produttivo verso la ricerca
industriale, al trasferimento di conoscenze e competenze
tecnologiche, allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative,
attivita' e strutture rivolte alla ricerca di interesse industriale e
al trasferimento tecnologico;
- l'art. 2, che illustra le definizioni delle attivita' che vengono
sostenute per le finalita' di cui all'art. 1;
- gli artt. 4, 5 e 6, che illustrano le diverse tipologie di azioni
che vengono sostenute;
- gli artt. 7 e 8 che indicano rispettivamente le tipologie di
finanziamenti ammissibili e i soggetti ammissibili;
visti:
- la disciplina comunitaria sugli aiuti alla ricerca e sviluppo 96/C
45/06 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento 69/01 del 12 gennaio 2001 sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis;
- la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003 relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
richiamati:
- il DLgs 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori", dichiarato compatibile con gli aiuti di stato alla
ricerca e sviluppo del trattato CE con nota del 26 luglio 2000, e il
DM 8 agosto 2000 n. 593 del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca scientifica e tecnologica, contenente le modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal
decreto legislativo stesso;
- la Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14 "Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica" e il DM 16 gennaio 2001 del Ministero
dell'Industria, contenente le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni previste da detto articolo;
visti:
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", in particolare il Capo I;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in
particolare gli artt. 17, 19, 23, 26, 48 e 49 che definiscono e
disciplinano il trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di attivita' produttive industriali non
mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 18 del medesimo
decreto legislativo;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo
1997, n. 59", cosi' come modificato dal DL 24 maggio 1999, n. 148;
- il DPCM del 6 agosto 1999 concernente l'identificazione delle
attivita' relative alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria,
conservate allo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n.3, in particolare il Capo III, recante
"Riforma del sistema regionale e locale", relativo alla disciplina
dell'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle
funzioni concernenti la materia dell'industria, cosi' come definita
dall'art. 17 del DLgs 112/98, citato;
richiamati, in particolare, dalla sopra richiamata L.R. 3/99:
- l'art. 49, che definisce i compiti e le funzioni amministrative in
materia di attivita' produttive industriali mantenute in capo alla
Regione;
- l'art. 53, che istituisce il Fondo unico regionale per le attivita'
produttive industriali;
- l'art. 54, che disciplina l'attuazione degli obiettivi e degli
interventi della Regione in materia di attivita' produttive
industriali prevedendo, tra l'altro, che il Consiglio - su proposta
della Giunta - approvi un programma regionale, di norma triennale,
relativo all'attuazione dell'insieme delle attivita' e delle funzioni
spettanti alla Regione medesima nella materia in argomento;
- l'art. 55, che disciplina le modalita' e le procedure necessarie
all'attuazione del programma regionale sopracitato;
- l'art. 60, secondo il quale la Regione, al fine di dare attuazione
alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la
ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al
sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e
nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo per le
finalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo stesso;
dato atto:
- che gli interventi previsti dalla legislazione statale delegata
alla Regione ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs
112/98, e subordinati all'avvenuta emanazione dei provvedimenti
previsti dagli artt. 7 e 19, comma 8, del citato DLgs 112/98, sono
attuati nel rispetto delle finalita', tipologie di interventi e
soggetti beneficiari stabiliti dalle singole leggi di riferimento;
visti, inoltre:
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39, recante "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e
Bilancio pluriennale 2003-2005";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16, recante "Assestamento del Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione";
- la propria deliberazione n. 2293 del 17 novembre 2003 avente ad
oggetto "Assegnazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni in
materia di incentivi alle imprese in attuazione della Legge 15 marzo
1997, n. 59. Variazione di bilancio";
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 recante "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e
Bilancio pluriennale 2004-2006", pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna 193/03 e che entrera' in vigore l'1
gennaio 2004;
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447,
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Direttore generale alle Attivita'
produttive, dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, comma 4
della L.R. 43/01 e della deliberazione 447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari,
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse
finanziarie, dr.ssa Amina Curti, ai sensi della propria deliberazione
447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma operativo 2003-2004 del Programma
regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il
Trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14
maggio 2002, n. 7, allegato parte integrante della presente
deliberazione, dando atto che l'operativita' della suddetta
programmazione, per la parte finanziata con risorse riferite
all'esercizio 2004, e' subordinata all'entrata in vigore della L.R.
29/03 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio
pluriennale 2004-2006;
2) di dare atto che per l'attuazione delle singole misure e azioni
previste dal Programma, la Giunta regionale provvedera' attraverso
successivi atti alla emanazione di singoli bandi che definiranno in
modo specifico per ciascuna azione le caratteristiche dei progetti e
dei soggetti beneficiari, le modalita' di presentazione e selezione
delle proposte, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione dei
contributi e di controllo sulle attivita' svolte, i tempi di
approvazione ed esecuzione;
3) di pubblicare la presente delibera comprensiva dell'allegato parte
integrante nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Programma operativo 2003-2004 - Attuazione del Programma regionale
per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento
tecnologico - L.R. 14 maggio 2002, n. 7
1) Finalita'
Il presente Programma operativo, in attuazione del comma 2 dell'art.
3 della L.R. 7/02, definisce le modalita' di attuazione per il
periodo 2003-2004 del Programma regionale per la Ricerca industriale,
l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT), approvato
nell'ambito del Programma triennale per le Attivita' produttive, dal
Consiglio regionale con delibera n. 525 del 5/11/2003, cosi' come
modificata con deliberazione n. 533 del 16/12/2003. In particolare,
il Programma operativo indica, in forma sintetica, in riferimento a
ciascuna azione prevista dal PRRIITT, l'attribuzione degli
stanziamenti, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative
modalita' di concessione, i soggetti ammissibili.
2. Quadro normativo
Le modalita' di attuazione delle diverse azioni sono conformi alla
disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo
(GUCE n. C 45 del 17/2/1996 e successive integrazioni) o in
alternativa alla regola del de minimis (Regolamento CE n. 69/2001 del
12/1/2001).
Alcune delle azioni previste dal presente Programma operativo hanno
un riferimento normativo in regimi di aiuto gia' applicati su scala
nazionale. In particolare:
- L'Azione A della Misura 1 "Progetti di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo", del PRRIITT, Asse 3 del Programma triennale
per le Attivita' produttive, costituisce una applicazione su base
regionale coerente con un regime di aiuto simile a quello previsto
dal DM n. 593 dell'8 agosto 2000 all'art. 5 ("Progetti autonomamente
presentati per la realizzazione di attivita' di ricerca in ambito
nazionale"), nonche' dalla Direttiva del Ministero dell'Industria del
16 gennaio 2001, "Direttive per la concessione delle agevolazioni del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46". In particolare,
nell'attuazione della Azione A della Misura 1 si applicano le
medesime condizioni, o in alcuni casi condizioni maggiormente
restrittive, previste dalle norme sopra citate relative a:
- tipologia di progetti finanziabili;
- soggetti beneficiari;
- tipologia di spese ammissibili;
- intensita' di aiuto;
- l'azione B della Misura 1 "Sviluppo di laboratori industriali" del
PRRIITT, Asse 3 del Programma Triennale per le Attivita' Produttive,
costituisce una applicazione su base regionale coerente con le norme
previste dal DM n. 593 dell'8 agosto 2000 all'art. 9 ("Progetti
autonomamente presentati per la realizzazione di centri di ricerca
nuovi o da ristrutturare").
(segue allegato fotografato)
3. Piano di attivazione
Le misure previste dal PRRIITT, attualmente finanziate, saranno
attivate nel 2004 secondo la seguente scansione temporale.
Misure del PRRIITT Periodo di attivazione nel 2004
Misura 3.1 Azione A febbraio, giugno, settembre
Misura 3.1 Azione B febbraio
Misura 3.2 Azione A settembre
Misura 3.2 Azione B marzo
Misura 3.3 settembre
Misura 3.4 Azione A febbraio
Misura 3.4 Azione B febbraio
Le misure sopra elencate saranno attivate mediante l'emanazione di
appositi bandi pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle Regione
Emilia-Romagna.
L'Azione D della Misura 4 verra' attuata con riferimento alle
attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio che si riferiscono
alle misure che verranno attuate nella prima annualita'.
4. Ripartizione delle risorse
Con delibera n. 2293 del 17 novembre 2003, e' stato istituito,
nell'ambito del Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali, il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico (FRRITT).
Il FRRITT, analogamente al Fondo unico regionale per le attivita'
produttive industriali da cui deriva, utilizza risorse di fonte
regionale e risorse trasferite dallo Stato, e fa riferimento alle
unita' previsionali di base e capitoli di bilancio riportati nella
tabella che segue.
Al finanziamento del presente Programma operativo concorrono risorse
statali per l'esercizio 2003, e risorse regionali per gli esercizi
2003 e 2004, allocate ai capitoli di spesa, per gli importi e secondo
la scansione temporale, riportate nella tabella che segue:
(segue allegato fotografato)
5. Modalita' attuative delle azioni
Le modalita' attuative delle azioni previste dalle misure del PRRIITT
sono indicate nelle schede di misura allegate al Programma regionale
per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento
tecnologico, o inserite nell'Asse 3 del Programma triennale Attivita'
produttive, delibera di Consiglio n. 526 del 5 novembre 2003. I bandi
provvederanno ad un maggiore dettaglio e finalizzazione delle
modalita' attuative delle diverse azioni.
Lo schema sinottico qui riportato da' le indicazioni di massima che
si seguiranno nella loro elaborazione.
(segue allegato fotografato)