DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2796
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA) per collaborazione nell'ambito delle attivita' di vigilanza sulla agricoltura biologica e sulle altre produzioni agro-alimentari regolate
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed
integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari;
- il DLgs 17 marzo 1995, n. 220 relativo alla "Attuazione degli
articoli 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91 in materia di produzione
agricola ed agro-alimentare con metodo biologico";
- la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36";
- la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale", e successive
modificazioni e integrazioni;
premesso:
- che a termini della normativa comunitaria sopra citata e' demandata
agli Stati membri la definizione e l'organizzazione del sistema di
controllo e della vigilanza nel settore biologico;
- che con il sopra citato DLgs 220/95 e' stato definito il sistema di
controllo e di vigilanza nazionale;
- che, in particolare, l'art. 4, comma 2 di tale decreto prevede che
le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati
siano esercitate, oltre che dal Ministero, anche dalle Regioni e
Province Autonome per le strutture ricadenti nel territorio di
competenza;
atteso che per vigilanza si intende, oltre alla verifica del rispetto
degli obblighi previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive
modifiche ed integrazioni, la verifica periodica del mantenimento, da
parte degli organismi di controllo autorizzati, dei requisiti
previsti nella Parte I dell'Allegato II, nell'Allegato III e
nell'Allegato IV del DLgs 220/95, nonche' la verifica del rispetto
del piano tipo di controllo annuale predisposto, ai sensi dell'art.
5, comma 1 del decreto medesimo, dagli organismi di controllo
autorizzati operanti sul territorio regionale;
dato atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. 2 agosto
1997, n. 28, il Direttore generale Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna ha provveduto con propria determinazione n. 6903 del
13/07/1998 a definire i criteri per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati;
considerato che la Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio
dell'attivita' di vigilanza come previsto dal DLgs 220/95, deve
effettuare visite ispettive e sopralluoghi presso le sedi degli
organismi di controllo autorizzati e presso le strutture degli
operatori controllati;
considerato, altresi':
- che la Regione Emilia-Romagna con L.R. 19 aprile 1995, n. 44
"Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna" modificata con le Leggi regionali 3/99 e 18/99
ha istituito l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
della Regione Emilia-Romagna (di seguito ARPA);
- che, a norma dell'art. 3 della predetta legge, ARPA assicura agli
Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali della regione attivita' di consulenza e supporto
tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed
accordi di programma;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera o), della
medesima legge, ARPA provvede a fornire attivita' di supporto
tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la
valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle
infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine
dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia;
preso atto:
- che la Direzione generale Agricoltura e ARPA hanno programmato, nel
corso dei primi mesi del 2003, alcuni incontri per lo studio,
l'analisi e l'approfondimento circa le possibili collaborazioni nelle
rispettive attivita';
- che in tali incontri sono stati verificati, in particolare, i
presupposti per una collaborazione finalizzata a perseguire,
attraverso specifica convenzione, l'obiettivo di esercitare una
efficace ed efficiente attivita' di vigilanza sulle produzioni
regolamentate, ed in particolare nell'ambito dell'agricoltura
biologica;
- che ARPA, con nota acquisita agli atti del Servizio Valorizzazione
delle produzioni della Direzione generale Agricoltura al n. di
protocollo AAG/APA/03/22349 del 4 agosto 2003, si e' dichiarata
disponibile alla collaborazione suddetta;
verificato:
- che ARPA dispone di strutture e personale adeguati per l'attivita'
di vigilanza sopra illustrata;
- che il personale individuato per tale attivita' ha gia' effettuato,
insieme ai funzionari regionali responsabili, un intervento formativo
di qualificazione con il conseguimento della qualifica di valutatori
di sistemi di qualita' ISO 9001:2000;
ritenuto, pertanto, di formalizzare il rapporto di collaborazione con
ARPA attraverso l'approvazione della necessaria convenzione, il cui
testo e' allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, nel quale sono definiti i parametri e le procedure
concernenti la pianificazione delle attivita' di vigilanza sulle
produzioni biologiche e sulle altre produzioni regolamentate;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'Area Agricoltura;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione e l'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna avente
ad oggetto la collaborazione tra gli Enti per l'esercizio della
attivita' di vigilanza nell'ambito della agricoltura biologica e
delle altre produzioni agroalimentari regolamentate, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Responsabile del competente Servizio
Valorizzazione delle produzioni, dott. Maurizio Ceci, provvedera', ai
sensi della vigente normativa, alla firma della convenzione in
rappresentanza della Regione.
ALLEGATO
Schema di convenzione per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza
nell'ambito della agricoltura biologica e delle altre produzioni
agroalimentari regolamentate
fra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,
codice fiscale 80062590379, rappresentata dal . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . , Responsabile del Servizio Valorizzazione delle
produzioni, il quale interviene nel presente atto in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. . . . /. . .
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione
Emilia-Romagna (di seguito ARPA) con sede in Bologna, Via Po n. 5,
rappresentata ai fini del presente atto da . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . in qualita' di Direttore Generale
dell'Agenzia
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna si avvale della collaborazione di ARPA
per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito
dell'agricoltura biologica da effettuarsi prevalentemente sugli
operatori biologici, con estensione anche agli enti di certificazione
del settore.
2. L'attivita' di vigilanza richiede la verifica della corretta
applicazione del Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e
successive modificazioni relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 4 del DLgs n. 220 del 17
marzo 1995 e successive modificazioni, secondo le indicazioni
operative del Servizio di Valorizzazione delle produzioni della
Regione Emilia-Romagna.
3. Tale collaborazione potra' anche riguardare altri settori della
produzione agroalimentare regolamentata, quali: le produzioni a
Denominazione di Origine Protetta (DOP), ad Indicazione Geografica
Protetta (IGP), relativamente all'applicazione dei regolamenti
comunitari che disciplinano le rispettive materie, ed in
particolare:
- l'osservanza del Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 e
successive modificazioni relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari, ai sensi dell'art. 7 del DM del 18 luglio 1997;
- l'osservanza del Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992 e
successive modificazioni relativo alle attestazioni di specificita'
dei prodotti agricoli ed alimentari.
4. Nell'ambito dello svolgimento della vigilanza, e' richiesta
inoltre la verifica dell'applicazione della normativa inerente la
certificazione dei sistemi di qualita' e, nello specifico, delle
norme relative alla certificazione di prodotto.
Art. 2
Responsabilita' delle attivita'
1. La Regione ed ARPA individueranno, ciascuna secondo le proprie
procedure, i Responsabili e le Strutture operative preposte allo
svolgimento delle attivita' oggetto della presente convenzione.
Art. 3
Programmazione delle attivita'
1. I Responsabili di cui all'art. 2 definiscono e concordano il
"Piano di lavoro" annuale con articolazione trimestrale. Eventuali
attivita' d'urgenza verranno valutate caso per caso dai predetti
Responsabili.
2. Nella predisposizione del Piano di lavoro per il raggiungimento
degli obiettivi, si dovra' tenere conto dei seguenti parametri
operativi:
- l'attivita' ispettiva deve essere svolta da una squadra composta da
almeno 2 ispettori;
- per la vigilanza sugli operatori sono richiesti, per ciascuna
squadra, 3 giorni lavorativi per operatore ispezionato;
- per la vigilanza sugli Enti certificatori sono richiesti, per
ciascuna squadra, 8 giorni lavorativi per Ente certificatore
ispezionato.
3. Le visite ispettive presso gli operatori agricoli dovranno essere
effettuate durante periodi in cui sono in corso significative
attivita' produttive, in relazione allo stato di avanzamento delle
produzioni vegetali e all'andamento climatico stagionale.
4. La gestione delle non conformita' e l'irrogazione delle delle
sanzioni resta in capo al Servizio regionale Valorizzazione delle
produzioni.
5. Si riepilogano di seguito i parametri indicativi per la
pianificazione dell'attivita' di vigilanza:
Parametri indicativi
Attivita':
Vigilanza su operatori:
- n. massimo di giornate lavorative in un anno 220;
- n. massimo di giornate necessarie per ogni ispezione 3;
- n. minimo di vigilanze richiesto ad una squadra ARPA 70;
Vigilanza su Enti di certificazione:
- n. massimo di giornate lavorative in un anno 220;
- n. massimo di giornate necessarie per ogni ispezione 8;
- n. minimo di vigilanze richiesto ad una squadra ARPA 27.
Art. 4
Modalita' di attuazione
1. Il personale addetto alla vigilanza svolgera' la propria attivita'
in conformita' alle apposite procedure relative all'organizzazione ed
alla esecuzione delle visite ispettive presso gli operatori e presso
gli Enti di certificazione.
2. Il personale ARPA deve possedere le competenze tecniche necessarie
ed essere specificatamente abilitato.
3. Il personale ARPA dovra' aver acquisito la necessaria preparazione
attraverso la partecipazione a corsi di formazione, ed in
particolare:
- corso sulle normative delle produzioni agroalimentari
regolamentate: agricoltura biologica, DOP e IGP, procedure operative,
ecc., della durata di 36 ore, con oneri a carico della Regione
Emilia-Romagna;
- corso per Valutatori sistemi qualita' qualificato CEPAS, della
durata di 40 ore, con oneri a carico di ARPA.
4. E' comunque previsto che il personale ARPA sia affiancato, per le
prime 3-4 ispezioni, da funzionari esperti del Servizio di
Valorizzazione delle produzioni.
5. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza il Servizio
Valorizzazione delle produzioni mette a disposizione del personale
ARPA la documentazione necessaria.
6. ARPA si impegna a consentire controlli da parte del competente
Servizio sull'attivita' svolta o in corso di svolgimento.
Art. 5
Istruzioni operative
1. Le modalita' operative relative allo svolgimento delle attivita'
oggetto della presente convenzione verranno definite dai Responsabili
di cui all'art. 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con
particolare riferimento a:
- sistemi di protocollazione, procedure scritte e check-list;
- esecuzione di misurazioni (superfici, ecc.), dei prelievi per
l'effettuazione di analisi su diverse matrici ambientali ed
alimentari ivi compresi i mezzi tecnici (strumentazioni, materiali di
consumo, ecc.) per il compimento degli stessi;
- adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza
nell'utilizzo di sistemi informatizzati.
Art. 6
Documentazione
1. Tutta la documentazione predisposta in attuazione delle attivita'
oggetto della presente convenzione restera' di piena ed esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna.
2. ARPA si impegna a rendere disponibili alla Regione, in qualunque
tempo, anche mediante rete telematica, tutte le procedure di
gestione, le banche dati e le informazioni inerenti lo stato delle
attivita' eseguite ed in corso di svolgimento.
Art. 7
Riservatezza
1. Le informazioni messe a disposizione dalla Regione, quelle
raccolte in occasione delle attivita' di vigilanza ed i risultati
ottenuti nell'esecuzione della presente convenzione, sono da
intendersi informazioni riservate e non dovranno essere in alcun modo
diffuse o divulgate, fatte salve specifiche particolari deroghe
scritte del Servizio Valorizzazione delle produzioni.
2. A tal fine l'ARPA assicura l'adozione di adeguate misure tecniche
ed organizzative per la sicurezza dei dati di cui ha la
responsabilita' ai sensi della presente convenzione, nel rispetto
della Legge 675/96.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la riservatezza
comporta la decadenza immediata della presente convenzione.
Art. 8
Tavolo tecnico
1. E' costituito un "tavolo tecnico" composto dal Responsabile del
Servizio Valorizzazione delle produzioni o da un suo delegato, dai
Direttori delle Sezioni provinciali ARPA di Forli'-Cesena, Parma e
Piacenza e dai Responsabili individuati.
2. E' compito del "tavolo tecnico" la verifica periodica
dell'efficienza dell'attivita' di vigilanza, delle difficolta'
operative connesse all'esercizio dell'attivita' e dell'adeguatezza
del Piano di lavoro annuale predisposto, attraverso procedure di
audit, supervisione e revisione interna ed esterna.
3. Il "tavolo tecnico" si riunisce, parallelamente al progredire
dell'attivita' e, salvo casi straordinari, con cadenza semestrale.
Degli esiti dei suddetti lavori viene redatto apposito verbale.
Art. 9
Risorse finanziarie
1. ARPA realizza le attivita' di cui alla presente convenzione
utilizzando le risorse finanziarie attribuite dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della L.R.
19 aprile 1995, n. 44 a titolo di contributo annuale di
funzionamento.
Art. 10
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente
convenzione si applicano le norme del Codice Civile.
Art. 11
Durata della convenzione
1. La presente convenzione e' valida per 3 anni a decorrere dalla sua
sottoscrizione e potra' essere rinnovata previo accordo tra le
parti.
Bologna, . . . . . . . . . . . . . .
Letto, approvato e sottoscritto
Per LA REGIONE per L'AGENZIA REGIONALE PER
EMILIA-ROMAGNA LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ARPA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .