REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2796

Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA) per collaborazione nell'ambito delle attivita' di vigilanza sulla agricoltura biologica e sulle altre produzioni agro-alimentari regolate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed                    
integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti            
agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e             
sulle derrate alimentari;                                                       
- il DLgs 17 marzo 1995, n. 220 relativo alla "Attuazione degli                 
articoli 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91 in materia di produzione                 
agricola ed agro-alimentare con metodo biologico";                              
- la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare             
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36";                      
- la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle             
sanzioni amministrative di competenza regionale", e successive                  
modificazioni e integrazioni;                                                   
premesso:                                                                       
- che a termini della normativa comunitaria sopra citata e' demandata           
agli Stati membri la definizione e l'organizzazione del sistema di              
controllo e della vigilanza nel settore biologico;                              
- che con il sopra citato DLgs 220/95 e' stato definito il sistema di           
controllo e di vigilanza nazionale;                                             
- che, in particolare, l'art. 4, comma 2 di tale decreto prevede che            
le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati               
siano esercitate, oltre che dal Ministero, anche dalle Regioni e                
Province Autonome per le strutture ricadenti nel territorio di                  
competenza;                                                                     
atteso che per vigilanza si intende, oltre alla verifica del rispetto           
degli obblighi previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive                    
modifiche ed integrazioni, la verifica periodica del mantenimento, da           
parte degli organismi di controllo autorizzati, dei requisiti                   
previsti nella Parte I dell'Allegato II, nell'Allegato III e                    
nell'Allegato IV del DLgs 220/95, nonche' la verifica del rispetto              
del piano tipo di controllo annuale predisposto, ai sensi dell'art.             
5, comma 1 del decreto medesimo, dagli organismi di controllo                   
autorizzati operanti sul territorio regionale;                                  
dato atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. 2 agosto                
1997, n. 28, il Direttore generale Agricoltura della Regione                    
Emilia-Romagna ha provveduto con propria determinazione n. 6903 del             
13/07/1998 a definire i criteri per lo svolgimento dell'attivita' di            
vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati;                             
considerato che la Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio                      
dell'attivita' di vigilanza come previsto dal DLgs 220/95, deve                 
effettuare visite ispettive e sopralluoghi presso le sedi degli                 
organismi di controllo autorizzati e presso le strutture degli                  
operatori controllati;                                                          
considerato, altresi':                                                          
- che la Regione Emilia-Romagna con L.R. 19 aprile 1995, n. 44                  
"Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione                       
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna" modificata con le Leggi regionali 3/99 e 18/99             
ha istituito l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                
della Regione Emilia-Romagna (di seguito ARPA);                                 
- che, a norma dell'art. 3 della predetta legge, ARPA assicura agli             
Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'               
sanitarie locali della regione attivita' di consulenza e supporto               
tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed           
accordi di programma;                                                           
- che, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera o), della                   
medesima legge, ARPA provvede a fornire attivita' di supporto                   
tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la                      
valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle           
infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della             
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e              
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine               
dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei                     
regolamenti dell'Unione Europea in materia;                                     
preso atto:                                                                     
- che la Direzione generale Agricoltura e ARPA hanno programmato, nel           
corso dei primi mesi del 2003, alcuni incontri per lo studio,                   
l'analisi e l'approfondimento circa le possibili collaborazioni nelle           
rispettive attivita';                                                           
- che in tali incontri sono stati verificati, in particolare, i                 
presupposti per una collaborazione finalizzata a perseguire,                    
attraverso specifica convenzione, l'obiettivo di esercitare una                 
efficace ed efficiente attivita' di vigilanza sulle produzioni                  
regolamentate, ed in particolare nell'ambito dell'agricoltura                   
biologica;                                                                      
- che ARPA, con nota acquisita agli atti del Servizio Valorizzazione            
delle produzioni della Direzione generale Agricoltura al n. di                  
protocollo AAG/APA/03/22349 del 4 agosto 2003, si e' dichiarata                 
disponibile alla collaborazione suddetta;                                       
verificato:                                                                     
- che ARPA dispone di strutture e personale adeguati per l'attivita'            
di vigilanza sopra illustrata;                                                  
- che il personale individuato per tale attivita' ha gia' effettuato,           
insieme ai funzionari regionali responsabili, un intervento formativo           
di qualificazione con il conseguimento della qualifica di valutatori            
di sistemi di qualita' ISO 9001:2000;                                           
ritenuto, pertanto, di formalizzare il rapporto di collaborazione con           
ARPA attraverso l'approvazione della necessaria convenzione, il cui             
testo e' allegato al presente atto quale parte integrante e                     
sostanziale, nel quale sono definiti i parametri e le procedure                 
concernenti la pianificazione delle attivita' di vigilanza sulle                
produzioni biologiche e sulle altre produzioni regolamentate;                   
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003                
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                     
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:                                  
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del                
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                       
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione e l'Agenzia             
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna avente            
ad oggetto la collaborazione tra gli Enti per l'esercizio della                 
attivita' di vigilanza nell'ambito della agricoltura biologica e                
delle altre produzioni agroalimentari regolamentate, allegato al                
presente atto quale parte integrante e sostanziale;                             
2) di dare atto che il Responsabile del competente Servizio                     
Valorizzazione delle produzioni, dott. Maurizio Ceci, provvedera', ai           
sensi della vigente normativa, alla firma della convenzione in                  
rappresentanza della Regione.                                                   
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza               
nell'ambito della agricoltura biologica e delle altre produzioni                
agroalimentari regolamentate                                                    
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,           
codice fiscale 80062590379, rappresentata dal . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . , Responsabile del Servizio Valorizzazione delle                  
produzioni, il quale interviene nel presente atto in attuazione della           
deliberazione della Giunta regionale n. . .  . /. . .                           
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione               
Emilia-Romagna (di seguito ARPA) con sede in Bologna, Via Po n. 5,              
rappresentata ai fini del presente atto da . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . in qualita' di Direttore Generale                       
dell'Agenzia                                                                    
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna si avvale della collaborazione di ARPA             
per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito                      
dell'agricoltura biologica da effettuarsi prevalentemente sugli                 
operatori biologici, con estensione anche agli enti di certificazione           
del settore.                                                                    
2. L'attivita' di vigilanza richiede la verifica della corretta                 
applicazione del Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e                     
successive modificazioni relativo al metodo di produzione biologico             
di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 4 del DLgs n. 220 del 17               
marzo 1995 e successive modificazioni, secondo le indicazioni                   
operative del Servizio di Valorizzazione delle produzioni della                 
Regione Emilia-Romagna.                                                         
3. Tale collaborazione potra' anche riguardare altri settori della              
produzione agroalimentare regolamentata, quali: le produzioni a                 
Denominazione di Origine Protetta (DOP), ad Indicazione Geografica              
Protetta (IGP), relativamente all'applicazione dei regolamenti                  
comunitari che disciplinano le rispettive materie, ed in                        
particolare:                                                                    
- l'osservanza del Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 e                   
successive modificazioni relativo alla protezione delle indicazioni             
geografiche e delle denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed            
alimentari, ai sensi dell'art. 7 del DM del 18 luglio 1997;                     
- l'osservanza del Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992 e                   
successive modificazioni relativo alle attestazioni di specificita'             
dei prodotti agricoli ed alimentari.                                            
4. Nell'ambito dello svolgimento della vigilanza, e' richiesta                  
inoltre la verifica dell'applicazione della normativa inerente la               
certificazione dei sistemi di qualita' e, nello specifico, delle                
norme relative alla certificazione di prodotto.                                 
Art. 2                                                                          
Responsabilita' delle attivita'                                                 
1. La Regione ed ARPA individueranno, ciascuna secondo le proprie               
procedure, i Responsabili e le Strutture operative preposte allo                
svolgimento delle attivita' oggetto della presente convenzione.                 
Art. 3                                                                          
Programmazione delle attivita'                                                  
1. I Responsabili di cui all'art. 2 definiscono e concordano il                 
"Piano di lavoro" annuale con articolazione trimestrale. Eventuali              
attivita' d'urgenza verranno valutate caso per caso dai predetti                
Responsabili.                                                                   
2. Nella predisposizione del Piano di lavoro per il raggiungimento              
degli obiettivi, si dovra' tenere conto dei seguenti parametri                  
operativi:                                                                      
- l'attivita' ispettiva deve essere svolta da una squadra composta da           
almeno 2 ispettori;                                                             
- per la vigilanza sugli operatori sono richiesti, per ciascuna                 
squadra, 3 giorni lavorativi per operatore ispezionato;                         
- per la vigilanza sugli Enti certificatori sono richiesti, per                 
ciascuna squadra, 8 giorni lavorativi per Ente certificatore                    
ispezionato.                                                                    
3. Le visite ispettive presso gli operatori agricoli dovranno essere            
effettuate durante periodi in cui sono in corso significative                   
attivita' produttive, in relazione allo stato di avanzamento delle              
produzioni vegetali e all'andamento climatico stagionale.                       
4. La gestione delle non conformita' e l'irrogazione delle delle                
sanzioni resta in capo al Servizio regionale Valorizzazione delle               
produzioni.                                                                     
5. Si riepilogano di seguito i parametri indicativi per la                      
pianificazione dell'attivita' di vigilanza:                                     
Parametri indicativi                                                            
Attivita':                                                                      
Vigilanza su operatori:                                                         
- n. massimo di giornate lavorative in un anno 220;                             
- n. massimo di giornate necessarie per ogni ispezione 3;                       
- n. minimo di vigilanze richiesto ad una squadra ARPA 70;                      
Vigilanza su Enti di certificazione:                                            
- n. massimo di giornate lavorative in un anno 220;                             
- n. massimo di giornate necessarie per ogni ispezione 8;                       
- n. minimo di vigilanze richiesto ad una squadra ARPA 27.                      
Art. 4                                                                          
Modalita' di attuazione                                                         
1. Il personale addetto alla vigilanza svolgera' la propria attivita'           
in conformita' alle apposite procedure relative all'organizzazione ed           
alla esecuzione delle visite ispettive presso gli operatori e presso            
gli Enti di certificazione.                                                     
2. Il personale ARPA deve possedere le competenze tecniche necessarie           
ed essere specificatamente abilitato.                                           
3. Il personale ARPA dovra' aver acquisito la necessaria preparazione           
attraverso la partecipazione a corsi di formazione, ed in                       
particolare:                                                                    
- corso sulle normative delle produzioni agroalimentari                         
regolamentate: agricoltura biologica, DOP e IGP, procedure operative,           
ecc., della durata di 36 ore, con oneri a carico della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
- corso per Valutatori sistemi qualita' qualificato CEPAS, della                
durata di 40 ore, con oneri a carico di ARPA.                                   
4. E' comunque previsto che il personale ARPA sia affiancato, per le            
prime 3-4 ispezioni, da funzionari esperti del Servizio di                      
Valorizzazione delle produzioni.                                                
5. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza il Servizio                   
Valorizzazione delle produzioni mette a disposizione del personale              
ARPA la documentazione necessaria.                                              
6. ARPA si impegna a consentire controlli da parte del competente               
Servizio sull'attivita' svolta o in corso di svolgimento.                       
Art. 5                                                                          
Istruzioni operative                                                            
1. Le modalita' operative relative allo svolgimento delle attivita'             
oggetto della presente convenzione verranno definite dai Responsabili           
di cui all'art. 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con                     
particolare riferimento a:                                                      
- sistemi di protocollazione, procedure scritte e check-list;                   
- esecuzione di misurazioni (superfici, ecc.), dei prelievi per                 
l'effettuazione di analisi su diverse matrici ambientali ed                     
alimentari ivi compresi i mezzi tecnici (strumentazioni, materiali di           
consumo, ecc.) per il compimento degli stessi;                                  
- adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza                       
nell'utilizzo di sistemi informatizzati.                                        
Art. 6                                                                          
Documentazione                                                                  
1. Tutta la documentazione predisposta in attuazione delle attivita'            
oggetto della presente convenzione restera' di piena ed esclusiva               
proprieta' della Regione Emilia-Romagna.                                        
2. ARPA si impegna a rendere disponibili alla Regione, in qualunque             
tempo, anche mediante rete telematica, tutte le procedure di                    
gestione, le banche dati e le informazioni  inerenti lo stato delle             
attivita' eseguite ed in corso di svolgimento.                                  
Art. 7                                                                          
Riservatezza                                                                    
1. Le informazioni messe a disposizione dalla Regione, quelle                   
raccolte in occasione delle attivita' di vigilanza ed i risultati               
ottenuti nell'esecuzione della presente convenzione, sono da                    
intendersi informazioni riservate e non dovranno essere in alcun modo           
diffuse o divulgate, fatte salve specifiche particolari deroghe                 
scritte del Servizio Valorizzazione delle produzioni.                           
2. A tal fine l'ARPA assicura l'adozione di adeguate misure tecniche            
ed organizzative per la sicurezza dei dati di cui ha la                         
responsabilita' ai sensi della presente convenzione, nel rispetto               
della Legge 675/96.                                                             
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la riservatezza              
comporta la decadenza immediata della presente convenzione.                     
Art. 8                                                                          
Tavolo tecnico                                                                  
1. E' costituito un "tavolo tecnico" composto dal Responsabile del              
Servizio Valorizzazione delle produzioni o da un suo delegato, dai              
Direttori delle Sezioni provinciali ARPA di Forli'-Cesena, Parma e              
Piacenza e dai Responsabili individuati.                                        
2. E' compito del "tavolo tecnico" la verifica periodica                        
dell'efficienza dell'attivita' di vigilanza, delle difficolta'                  
operative connesse all'esercizio dell'attivita' e dell'adeguatezza              
del Piano di lavoro annuale predisposto, attraverso procedure di                
audit, supervisione e revisione interna ed esterna.                             
3. Il "tavolo tecnico" si riunisce, parallelamente al progredire                
dell'attivita' e, salvo casi straordinari, con cadenza semestrale.              
Degli esiti dei suddetti lavori viene redatto apposito verbale.                 
Art. 9                                                                          
Risorse finanziarie                                                             
1. ARPA realizza le attivita' di cui alla presente convenzione                  
utilizzando le risorse finanziarie attribuite dalla Regione                     
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della L.R.           
19 aprile 1995, n. 44 a titolo di contributo annuale di                         
funzionamento.                                                                  
Art. 10                                                                         
Norma di rinvio                                                                 
1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente                      
convenzione si applicano le norme del Codice Civile.                            
Art. 11                                                                         
Durata della convenzione                                                        
1. La presente convenzione e' valida per 3 anni a decorrere dalla sua           
sottoscrizione e potra' essere rinnovata previo accordo tra le                  
parti.                                                                          
Bologna, . . . . . . . . . . . . . .                                            
Letto, approvato e sottoscritto                                                 
Per LA REGIONE  per L'AGENZIA REGIONALE PER                                     
EMILIA-ROMAGNA  LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE                                     
  DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                  
  ARPA                                                                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
VALORIZZAZIONE DELLE                                                            
PRODUZIONI                                                                      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . .            
. .                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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