DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2775
Nuovo programma di intervento ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agroalimentare" e avviso pubblico per la presentazione delle domande
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare";
visto in particolare l'art. 9 della predetta legge, quale risulta
modificato dall'art. 13 della L.R. 3 dicembre 2002, n. 33 "Interventi
per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilita' nel settore agricolo
ed alimentare. Modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 33
(Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore
agroalimentare)";
preso atto che le suddette modifiche prevedono, fra l'altro, che la
Giunta regionale approvi, sentito il parere della competente
Commissione consiliare, un Programma annuale di interventi nel quale,
oltre ad individuare gli obiettivi perseguiti, la Giunta stessa puo'
stabilire ulteriori priorita' per l'accesso al regime di aiuti
previsto rispetto a quelle gia' fissate all'art. 5, per:
a) le imprese agricole;
b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS
di cui al Reg. CE 761/2001;
considerato:
- che la riforma della Politica agricola comune approvata dalla
Commissione Europea nel corso del 2003 individua, tra i principali
obiettivi, i temi dello sviluppo sostenibile, della qualita' e
sicurezza nel settore agroalimentare;
- che le predette tematiche sono indicate quali priorita' anche nel
Documento di politica economico-finanziaria 2003/2005 e nel Piano
regionale di sviluppo rurale 2000-2006;
- che l'obiettivo specifico della sicurezza alimentare puo' essere
raggiunto anche attraverso lo strumento della rintracciabilita',
intesa quale metodo in grado di assicurare, in ogni momento del
processo produttivo, la "capacita' di ricostruire la storia e di
seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni
documentate";
- che il tema della rintracciabilita' - anche alla luce del supporto
tecnico fornito dai funzionari dell'UNI - Ente nazionale italiano di
unificazione - e' parte integrante della norma UNI EN ISO 9001:2000
che include al punto 7.5.3, tra i requisiti per la realizzazione del
prodotto, la "Identificazione e rintracciabilita'" prevedendo, "ove
appropriato", "l'identificazione dei prodotti con mezzi adeguati
lungo tutte le fasi per la realizzazione del prodotto". Inoltre,
anche la norma UNI EN ISO 9004:2000 al punto 7.5.2 "Identificazione e
rintracciabilita'" recita "L'organizzazione puo' predisporre un
processo per l'identificazione e la rintracciabilita' che vada oltre
i requisiti, al fine di raccogliere dati utilizzabili per il
miglioramento dei processi produttivi ed elenca le esigenze che
possono portare a sviluppare la rintracciabilita', tra cui lo stato
dei prodotti, componenti inclusi";
- che la norma UNI 11020 "Sistema di rintracciabilita' nelle aziende
agroalimentari - Principi e requisiti per l'attuazione" rappresenta
lo strumento per applicare la rintracciabilita' nelle aziende
agricole che operano mediante la gestione della qualita';
- che pertanto in questo concetto di carattere trasversale a tutti i
processi della gestione della qualita' aziendale si colloca la norma
UNI 11020, quale strumento piu' specialistico ed innovativo che
prevede nella singola azienda agroalimentare "la possibilita' di
poter risalire alla provenienza dei materiali utilizzati per un
prodotto agricolo e dei costituenti un prodotto alimentare e alla sua
destinazione, per il miglioramento della qualita' del prodotto
finito";
valutato:
- che la norma UNI 11020 costituisce la metodologia specialistica di
supporto alle norme UNI EN ISO 9000 per realizzare il sistema di
rintracciabilita' direttamente nelle aziende agricole che hanno un
rapporto diretto con i consumatori;
- che e' pertanto opportuno estendere l'intervento contributivo
previsto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 33/97 anche alle spese per la
certificazione ai sensi della norma UNI 11020;
- che e' altresi' opportuno individuare nuove priorita' a favore di
imprese agricole che intendano realizzare sistemi di certificazione
secondo la norma UNI 11020, oltre alle certificazioni di qualita'
secondo le norme UNI EN ISO 9000 e/o all'applicazione della gestione
ambientale EMAS, nonche' di aziende agricole che svolgano attivita'
agrituristica e di autotrasformazione di quote rilevanti dei prodotti
dei loro fondi;
ritenuto, pertanto, di approvare nella formulazione allegata al
presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, il nuovo
Programma di intervento contributivo ai sensi dei richiamati articoli
3 e 5 della L.R. 33/97, che costituisce anche avviso pubblico
finalizzato all'attivazione delle procedure per l'accesso al regime
di aiuto previsto, nonche' della modulistica necessaria alla
presentazione delle domande;
preso atto, per quanto concerne la preliminare acquisizione del
parere della competente Commissione consiliare previsto dalle
richiamate modifiche all'art. 9 della L.R. 33/97:
- che il parere tecnico dell'UNI circa i contenuti di cui al
Programma approvato con il presente atto e' stato acquisito dal
competente Servizio Valorizzazione delle produzioni soltanto il 4
dicembre 2003;
- che pertanto non e' stato possibile programmare - tenuto conto
anche delle sedute dedicate all'esame del Bilancio previsionale 2004
- l'acquisizione del suddetto parere entro la chiusura del corrente
anno;
- che, peraltro, una sollecita attivazione delle procedure
amministrative ed organizzative e' indispensabile per consentire alle
aziende la presentazione delle domande in tempi compatibili con la
necessita', per le medesime, di conseguire la certificazione UNI
11020 prima dell'1 gennaio 2005, data a partire dalla quale il Reg.
(CE) n. 178/2000 rende obbligatori, per alcune tipologie di imprese,
i sistemi di rintracciabilita';
ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad approvare il suddetto
Programma di intervento dando atto che la sua operativita' resta
comunque condizionata alla acquisizione del prescritto parere;
viste:
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39, concernente l'approvazione del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005;
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16, concernente l'assestamento del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma
dell'articolo 30 della L.R. 40/01. Primo provvedimento generale di
variazione;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'Area Agricoltura;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare - ai fini della attuazione dell'intervento
contributivo di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 8 settembre 1997, n.
33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore
agroalimentare" - il Programma di intervento allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, nonche' la modulistica per
la presentazione delle relative domande;
2) di stabilire che l'approvazione del suddetto Programma costituisca
anche avviso pubblico per la presentazione delle domande per
l'accesso ai contributi;
3) di stabilire che - al fine di assicurare il pieno raggiungimento
degli obiettivi fissati nella legge regionale ed il massimo utilizzo
delle risorse allo scopo stanziate dal bilancio regionale - con il
provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero con separato
atto, potranno essere definite ulteriori modalita' per la disciplina
delle fasi procedimentali relative all'intervento contributivo in
questione;
4) di dare atto che eventuali indicazioni tecniche esplicative in
ordine all'avviso approvato con la presente deliberazione saranno
fornite dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle
produzioni;
5) di dare atto che l'operativita' del Programma approvato con il
presente atto resta condizionata alla acquisizione del prescritto
parere della competente Commissione consiliare;
6) di disporre - subordinatamente all'acquisizione del suddetto
parere - la pubblicazione in forma integrale della presente
deliberazione e dei relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Criteri per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 3 della L.R. 8
settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di
qualita' nel settore agro-alimentare" Programma annuale 2003 - Avviso
pubblico per la presentazione delle domande
L'accesso ai contributi previsti dall'art. 3 della L.R. 33/97 e'
posto in attuazione sulla base dei criteri che seguono.
A) Finalita'
Finalita' generale del presente bando, di cui all'art. 1 della L.R.
33/97, e' la concessione di contributi per l'attuazione di progetti
finalizzati all'introduzione di sistemi di gestione per la qualita' e
per l'ambiente nel settore agroalimentare, in particolare attraverso
la realizzazione delle relative certificazioni. Lo scopo e' quello di
qualificare la produzione regionale, tutelare la salute dei
consumatori e favorire la salvaguardia dell'ambiente.
B) Obiettivi
Nell'ambito della finalita' di cui alla lettera A), il presente
bando, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 33/97, individua come
obiettivo il sostegno alle imprese agricole che si impegnano ad
applicare sistemi di gestione della qualita', della rintracciabilita'
e di gestione ambientale. Lo scopo principale e' incentivare nelle
medie e piccole aziende la valorizzazione dei prodotti agricoli
mediante la certificazione di qualita', prestando particolare
attenzione alla difesa dell'ambiente e alla sicurezza dei prodotti
alimentari. Un valido strumento di sicurezza alimentare e'
rappresentato, soprattutto secondo i recenti sviluppi evolutivi della
certificazione di qualita' UNI EN ISO 9000, da un percorso
certificato di rintracciabilita' direttamente nella singola impresa
agricola e dall'impresa agricola al consumatore.
All'interno del contesto di gestione della qualita' nel settore
agroalimentare occupa, quindi, un ruolo innovativo e determinante la
qualita' in termini di rintracciabilita', intesa come la possibilita'
di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare,
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione (Reg. CE 178/2002). La nuova norma di gestione del
sistema di rintracciabilita' UNI 11020 ("Sistema di rintracciabilita'
nelle aziende agroalimentari - Principi e requisiti per
l'attuazione"), che si collega direttamente al punto 7.5.3. della
norma UNI EN ISO 9001:2000 e al punto 7.5.2. della norma UNI EN ISO
9004:2000, si puo' considerare uno strumento piu' specialistico delle
suddette norme della famiglia delle ISO 9000, e rappresenta il
sistema per applicare la rintracciabilita' nelle imprese agricole che
operano mediante la gestione della qualita'.
L'obiettivo specifico del bando sara' perseguito mediante la
concessione di contributi per la gestione della qualita' (secondo le
norme UNI EN ISO 9000 e, nell'ambito di queste ultime, anche secondo
la norma UNI 11020) e per la gestione ambientale EMAS e attraverso
l'individuazione di ulteriori priorita' rispetto a quelle stabilite
dall'art. 5 della L.R. 33/97.
In particolare, potranno usufruire di maggiore punteggio:
1) le imprese agricole che s'impegnano ad ottenere, oltre alla
certificazione di qualita' secondo le norme UNI EN ISO 9000, anche la
certificazione secondo la norma UNI 11020 e/o la certificazione di
gestione ambientale EMAS (Reg. CE 761/2001);
2) le imprese agricole iscritte nell'Elenco regionale degli operatori
agrituristici.
C) Presentazione delle domande
1) Le domande devono essere presentate, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio
Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna
dall'1 marzo al 15 aprile 2004. Per la scadenza del suddetto termine
fara' fede la data d'invio riportata dal timbro postale.
2) Le domande spedite oltre il termine di scadenza saranno dichiarate
inammissibili.
3) Le domande devono essere inviate in duplice copia, sottoscritte
dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2
della L.R. 33/97, unitamente a copia non autenticata di un valido
documento di identificazione del sottoscrittore.
4) La domanda deve essere redatta in conformita' al modello allegato
al presente atto "Allegato 1".
Nella domanda il legale rappresentante deve dichiarare sotto la
propria responsabilita':
a) generalita' del richiedente (ragione sociale o denominazione, sede
legale e produttiva, nominativo di riferimento per eventuali
informazioni in via breve);
b) breve descrizione dell'attivita' lavorativa svolta nei vari siti
produttivi;
c) denominazione e localizzazione (indirizzo completo) della
struttura interessata come sede dell'intervento (di seguito
denominata struttura);
d) data presunta dell'inizio dell'intervento, che dovra' essere
successiva alla data di presentazione della domanda, pena
l'inammissibilita' della domanda medesima.
5) Contestualmente alla domanda dovranno essere dichiarati secondo le
forme previste dal DPR 445/00 i seguenti elementi:
a) codice CUAA;
b) n. di iscrizione al registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA;
c) di non essere sottoposto a procedure concorsuali;
d) il possesso/non possesso dei requisiti di piccola e media impresa
di cui alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996
"Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle
piccole e medie imprese";
e) partecipazioni societarie da parte di imprese - non rientranti
nella definizione di piccola e media impresa - pari o superiori al
25% del capitale sociale o dei diritti di voto;
f) requisiti per l'eventuale accesso alle priorita' di cui all'art.
5, comma 1, all'art. 9 della L.R. 33/97 nonche' di quelle
disciplinate dalla presente deliberazione;
g) indicazione delle ulteriori priorita' di cui all'art. 5, comma 2
della L.R. 33/97;
h) il possesso di eventuali certificazioni (secondo le norme: ISO
9000, EMAS, UNI 10939, UNI 11020) eventualmente gia' ottenute e
relative date di conseguimento;
i) di essere a conoscenza dell'obbligo di sottostare ai controlli
della Regione, effettuati direttamente o da altro soggetto
individuato dalla Regione stessa, necessari per la verifica della
documentazione presentata e della regolarita' dell'investimento;
j) inesistenza delle circostanze indicate all'art. 4, comma 3 della
L.R. 33/97;
k) entita' di eventuali contributi ottenuti dallo Stato, da Enti
locali (Comuni, Province, Comunita' Montane, Regioni) o da Camere di
commercio, per le attivita' ricadenti nell'ambito di applicazione
della Sezione 13 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo (2000/C 28/02): - ricerche di mercato, ideazione
e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la
preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di
origine o delle attestazioni di specificita' conformemente alla
relativa normativa comunitaria; - l'introduzione di norme di
assicurazione della qualita', quali le norme ISO 9000 o 14000, di
sistemi di HACCP basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici
di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale (EMAS); - costi
della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle
norme di assicurazione di qualita' di sistemi HACCP;
l) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare ogni eventuale
variazione che abbia ricaduta sull'intervento successiva alla data di
inoltro della domanda entro sessanta giorni dall'avvenuta
variazione.
6) Unitamente alla domanda di contributo deve essere presentata la
seguente documentazione:
a) indicazione del tipo di intervento di cui si chiede contributo con
relativa relazione tecnica illustrativa dell'intervento medesimo;
b) il piano dei costi redatto in conformita' al modello allegato ai
presenti criteri "Allegato 2";
c) dichiarazione del consulente o della societa' di consulenza o del
dipendente incaricato dello studio dell'intervento, dalla quale
risulti la rispondenza del progetto agli obiettivi di cui
all'articolo 2 della L.R. 33/97;
d) scheda anagrafica generale del beneficiario "Allegato 3".
7) La ritardata trasmissione della domanda di contributo e della
documentazione sopra indicata, nonche' dell'ulteriore documentazione
eventualmente richiesta ai fini dell'istruttoria, comporta
l'inammissibilita' della domanda.
8) Non possono presentare domanda:
a) le imprese che abbiano conseguito la/le certificazione/i oggetto
della richiesta della presente domanda o che abbiano iniziato
l'attivita' per la/le stesse certificazione/i, sostenendo spese,
prima della presentazione della domanda;
b) le imprese che non intendano conseguire la certificazione UNI
11020 unitamente alla certificazione della serie UNI EN ISO 9000;c)
le imprese che intendano conseguire la certificazione UNI 11020 i cui
prodotti siano ottenuti secondo le seguenti normative: - L.R. 28
ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e 51/95); -
Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari; - Reg. CEE n. 2081/92 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; - Reg. CEE n. 2082/92
relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; - Legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle
denominazioni d'origine).
9) Sono escluse dai benefici contributivi le imprese agroalimentari
sottoposte a provvedimenti di revoca emessi dalla Regione
Emilia-Romagna ancora produttivi d'effetti al momento della
concessione del contributo.
D) Contributi e limite dell'aiuto
1) In base a quanto indicato dall'articolo 3 della L.R. 33/97 e nel
rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo 2000/C 28/02 - Sezione 13 il contributo e'
determinato nella seguente misura:
a) 40% della spesa ammissibile per un massimo di Euro 51.645,69, per
chi s'impegna ad ottenere a fronte della medesima domanda di
contributo: la prima certificazione secondo le norme EN UNI ISO 9000;
oppure la prima certificazione secondo le norme EN UNI ISO 9000 e la
certificazione secondo la norma UNI 11020;
b) 40% della spesa ammissibile per un massimo di Euro 72.303,00, per
coloro che in aggiunta a una delle due precedenti possibilita' di
certificazione hanno richiesto il contributo anche per la prima
certificazione di gestione ambientale EMAS.
2) Fermo restando quanto sopra, la somma dei contributi accordati al
singolo beneficiario per le attivita' ricadenti nell'ambito di
applicazione della Sezione 13 degli Orientamenti non puo' essere
superiore all'ulteriore limite massimo di Euro 100.000,00 per
triennio, fatta eccezione per i beneficiari che rientrino nella
definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione
96/280/CE del 3 aprile 1996, per i quali il contributo sara' comunque
pari al 40% dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo e'
superiore al primo.
E) Istruttoria e formazione della graduatoria
1) La fase istruttoria comportera' in primo luogo la verifica dei
requisiti di ammissibilita' del soggetto richiedente e la verifica
delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora i requisiti
indicati dall'articolo 4 della L.R. 33/97 e le modalita' stabilite
dai presenti criteri non siano rispettati, la domanda verra'
respinta.
2) Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e dell'art. 9 della L.R. 33/97
sono stabilite le seguenti priorita' e i relativi punteggi:
a) aziende agricole che si impegnano ad ottenere contestualmente le
seguenti certificazioni: - la certificazione di qualita' secondo le
norme UNI EN ISO 9000; - la certificazione di rintracciabilita' ai
sensi della norma UNI 11020;
- la certificazione di gestione ambientale
EMAS (Reg. CE n. 761/01): 40 punti;
b) aziende agricole che si impegnano ad ottenere contestualmente le
seguenti certificazioni: - la certificazione di qualita' secondo le
norme UNI EN ISO 9000 e la certificazione di rintracciabilita' ai
sensi della norma UNI 11020; oppure
- la certificazione di qualita'
secondo le norme UNI EN ISO 9000
e quella di gestione ambientale EMAS: 30 punti;
c) aziende agricole iscritte, alla data
della presentazione della domanda,
nell'Elenco regionale degli Operatori
agrituristici di cui all'art. 12
della L.R. 26/94: 15 punti;
d) imprese che dall'1 gennaio al 31 dicembre
2003 hanno ottenuto produzioni
certificate ai sensi della L.R. 28/99
(Qualita' controllata) per una
quota superiore al 75% del totale
della produzione aziendale: 5 punti;
e) imprese che dall'1 gennaio al 31 dicembre
2003 hanno ottenuto produzioni
certificate ai sensi del Reg.
CEE n. 2092/91 (Agricoltura biologica)
per una quota superiore al 75% del
totale della produzione aziendale: 5 punti;
f) imprese che dall'1 gennaio al 31
dicembre 2003 hanno ottenuto
produzioni certificate ai sensi
del Reg. CEE n. 2081/92 (DOP o IGP)
per una quota superiore al 75% del
totale della produzione aziendale: 5 punti;
g) imprese che dall'1 gennaio al 31 dicembre
2003 hanno ottenuto produzioni certificate
ai sensi del Reg. CEE n. 2082/92 (STG) per
una quota superiore al 75% del totale
della produzione aziendale: 5 punti;
h) imprese con almeno il 60% della superficie
aziendale dedicata a vigneto iscritta agli
Albi di cui alla Legge 10 febbraio 1992,
n. 164 che abbiano nell'ultima campagna
conclusa rivendicato almeno una quota
della produzione di uve superiore al 50%:
- IGT 2 punti;
- DOC: 5 punti;
- DOCG: 5 punti.
3) I requisiti di cui alle lettere d), e), f), g), h), possono essere
documentati - in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da presentare contestualmente alla domanda di contributo come
previsto dalla lettera C), - mediante:
a) per le lettere d), e), f), g), certificazione dell'organismo di
controllo abilitato alla certificazione della produzione oggetto
della priorita';
b) per la lettera h), dichiarazione di raccolta uve e produzione vino
presentata nel Comune competente per territorio ed eventuale copia
della comunicazione - inviata all'Ufficio Repressione Frodi - di
declassamento in cantina.
4) Fermo restando quanto sopra, viene data inoltre priorita' ai sensi
dell'art. 5, comma 2 della L.R. 33/97 a:
a) aziende agricole che abbiano impegni o vincoli contrattuali con
imprese che trasformano, conservano, commercializzano prodotti
agricoli, di durata superiore a due anni, decorrenti dall'1 gennaio
2002, per la fornitura diretta di almeno il 60% della materia prima
di propria produzione;
b) altre imprese che abbiano impegni o vincoli contrattuali diretti
con i produttori agricoli per la fornitura di almeno il 60 % della
materia prima agricola, della durata superiore a due anni decorrenti
dall'1 gennaio 2002;
c) aziende agricole che abbiano realizzato, nell'anno 2003,
l'autotrasformazione di oltre il 60% dei prodotti agricoli ricavati
dal proprio fondo, con riferimento al/ai prodotto/i oggetto della
trasformazione.
5) I soggetti che abbiano dichiarato di possedere i requisiti per
l'attribuzione dell'ulteriore priorita' di cui alle lettere a) e b)
del precedente punto, devono presentare copia dei contratti dai quali
risultino quantita' e durata della fornitura nonche' l'elenco,
sottoscritto dal legale rappresentante, delle fatture concernenti la
materia prima agricola oggetto di tali contratti.
6) Qualora tali soggetti siano imprese che, per statuto, conferiscono
ovvero ricevono prodotto conferito dai propri soci, esse potranno
presentare, in alternativa ai documenti sopra elencati, copia dello
statuto, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal
richiedente, attestante l'esistenza del rapporto di conferimento con
indicazione delle parti, dell'oggetto e della durata.
7) Qualora tali soggetti siano aziende agricole che effettuano
l'autotrasformazione di oltre il 60% dei prodotti agricoli ricavati
dal proprio fondo dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante che certifichi tale requisito.
8) Tutti i documenti predetti devono essere presentati congiuntamente
alla domanda di contributo, pena la non attribuzione della
priorita'.
9) In caso di ulteriore parita', la precedenza in graduatoria viene
attribuita al richiedente che, sulla base della data, ora e minuti di
consegna all'ufficio postale riportato sulla raccomandata, avra'
presentato prima la domanda stessa alla Direzione generale
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni. In caso di
ulteriore parita' viene utilizzato il numero di protocollo di
ricevimento della domanda.
10) Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni,
quale responsabile del procedimento, previa istruttoria da ultimarsi
entro il 15 ottobre 2004, provvede con propria determinazione ad
approvare la graduatoria, la spesa ammissibile per singolo
beneficiario, alla concessione dei contributi e all'assunzione dei
relativi impegni di spesa nel limite delle risorse disponibili.
11) La graduatoria verra' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Con tale pubblicazione la Regione intende adempiuti gli
obblighi di comunicazione dell'esito del procedimento e pertanto non
procedera' ad inoltrare comunicazioni individuali.
12) In caso di ulteriori disponibilita' derivanti da rinunce, dalla
ridefinizione del contributo o da revoche di entita' tale da
consentire lo scorrimento della graduatoria approvata, il
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvedera'
con propri atti formali, secondo l'ordine di inserimento nella
graduatoria, alla concessione dei contributi per la realizzazione di
ulteriori progetti.
F) Spese ammissibili
1) L'ammissibilita' delle spese, nell'ambito delle voci indicate
all'articolo 6 della L.R. 33/97, e' subordinata alla correlazione con
le finalita' indicate all'articolo 1.
La correlazione deve essere evidenziata:
a) per quanto attiene all'esame delle domande, dalle causali delle
spese preventivate nel piano dei costi;
b) per quanto attiene alla rendicontazione delle spese sostenute,
dalla causale dei titoli di spesa.
2) Le spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 1 della L.R.
33/97 devono avere le finalita' e i requisiti di seguito elencati:
a) consulenze esterne. Tali spese devono essere finalizzate alla
verifica preliminare del processo organizzativo e produttivo
aziendale, progettazione ex novo, direzione e consulenza
specialistica qualificata per la messa in opera del sistema di
gestione aziendale;
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente fino
a un massimo del 15% della spesa ammissibile. Tali spese devono
essere finalizzate alla verifica preliminare del processo
organizzativo e produttivo aziendale, progettazione ex novo,
direzione, coordinamento e consulenza specialistica qualificata per
la messa in opera del sistema di gestione aziendale. L'imputazione
del personale dipendente nel piano dei costi, e' effettuato sulla
base delle giornate di lavoro dedicate effettivamente alla
realizzazione del progetto, con indicazione del costo giornaliero
determinato sulla base del rapporto fra costo annuo comprensivo degli
oneri diretti e indiretti e n. 210 giornate lavorative annue;
c) acquisto di software e di beni strumentali, purche' finalizzati a
prove e controlli su prodotto o processo e utilizzati per rilevazioni
di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche. Per le
spese relative all'acquisto di software e beni strumentali devono
essere espressamente indicati i costi unitari delle singole voci.
Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di linee e strumenti
di lavorazione nonche' di etichettatura obbligatoria per legge;
d) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato fino ad
un massimo del 15% della spesa complessiva ammissibile. Le spese per
la formazione possono essere suddivise in: - costi per corsi di
formazione del personale; - costi di personale per il tempo dedicato
alla formazione, internamente ed esternamente alla struttura di
appartenenza, durante il normale orario di lavoro. In questo caso la
spesa deve essere calcolata sulla base delle giornate di lavoro
dedicate effettivamente alla formazione, con indicazione del costo
giornaliero determinato sulla base del rapporto fra costo annuo
comprensivo degli oneri diretti e indiretti e n. 210 giornate
lavorative annue;
e) analisi di laboratori esterni finalizzate all'assicurazione e al
controllo di qualita'. Per tali spese, nell'ambito delle
certificazioni UNI EN ISO 9000 e UNI 11020, i costi complessivi per
analisi di laboratorio effettuate all'esterno, compresi quelli
necessari per la taratura degli strumenti, sono ammessi solamente nel
caso in cui si tratti di analisi effettuate da laboratori accreditati
SINAL o da centri di taratura SIT. Per la certificazione di gestione
ambientale EMAS, le analisi di laboratorio devono essere eseguite da
laboratori e personale qualificati anche iscritti ad appositi Albi o
elenchi riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna e con
strumentazione appositamente tarata, in riferimento a norme nazionali
o a norme UNI;
f) pagamento della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione
per la concessione del primo certificato di conformita'. Il pagamento
della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la
concessione del primo certificato di conformita' di cui alla lettera
g) della L.R. 33/97 comprende sia il costo dell'attestato che le
altre attivita' (ispettive, amministrative ecc.) svolte a tal fine
dall'organismo di certificazione.
3) Non sono, in ogni caso, ammissibili:
a) le spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi destinati
a strutture situate al di fuori del territorio della regione
Emilia-Romagna;
b) le spese effettuate per l'applicazione di norme prescrittive
comunitarie, nazionali e regionali;
c) le spese effettuate prima della presentazione della domanda;
d) non sono ammesse spese derivanti dall'applicazione di sistemi di
autocontrollo di cui alla lettera f) della L.R. 33/97 riferite al
sistema di analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP).
4) Potranno essere ammesse a contributo solo le spese, la cui
obbligazione giuridica (fornitura di materiale, incarico di
consulenza ecc.) sia stata posta in essere successivamente alla
presentazione della domanda di contributo e quietanzate entro il
termine previsto per la rendicontazione amministrativa indicata alla
successiva lettera G).
G) Termini ed erogazione dei contributi
1) In conformita' a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della
L.R. 33/97 i termini per la realizzazione del progetto sono i
seguenti:
a) le conformita' dei sistemi di gestione per la qualita' e per la
rintracciabilita' alle norme della serie UNI EN ISO 9000 e UNI 11020
devono essere attestate da parte di organismi accreditati secondo le
norme UNI EN 45012 entro due anni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della determinazione di approvazione della
graduatoria e della concessione dei contributi;
b) il termine indicato al precedente punto a) e' elevato a tre anni
qualora il contributo sia riferito anche alla realizzazione di un
sistema di gestione ambientale. La conformita' del sistema di
gestione ambientale e' attestata da organismi all'uopo accreditati.
La suddetta conformita' si intende conseguita alla data risultante
dal relativo attestato rilasciato dall'Organismo di certificazione
ovvero alla data della dichiarazione ambientale convalidata dal
verificatore accreditato ai sensi del Regolamento (CE) 761/01.
2) La rinuncia - adeguatamente motivata - al conseguimento della
certificazione ambientale deve essere presentata entro un anno dalla
data di cui alla precedente lettera a) al Servizio di Valorizzazione
delle produzioni della Regione Emilia-Romagna, pena la revoca
dell'intero contributo e l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 10 della L.R. 33/97.
In tale ipotesi, il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle
produzioni provvede, con proprio atto formale, alla rideterminazione
dei punteggi relativi alle priorita' e conseguentemente alla
riformulazione della graduatoria e alla riduzione del contributo,
fermo restando il termine stabilito al precedente punto a).
3) Il beneficiario puo' chiedere alla Regione, entro dodici mesi
dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione
della graduatoria, l'erogazione di un acconto fino al cinquanta per
cento del contributo concesso. Fermo restando tale limite, non
saranno peraltro erogati acconti inferiori a Euro 5.000,00.
4) La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata
da:
a) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 del legale
rappresentante del beneficiario, attestante l'avvenuto inizio
dell'intervento e la data di tale inizio;
b) fidejussione bancaria o assicurativa stipulata dal beneficiario
per la somma corrispondente all'acconto, maggiorato del dieci per
cento, con validita' sino alla data di liquidazione del saldo del
contributo concesso;
c) dichiarazione d'assoggettabilita' alla ritenuta di acconto
IRPEF/IRPEG;
d) scheda relativa alle modalita' di pagamento.
5) Il saldo sara' erogato a conclusione dell'intervento e
successivamente all'esame della seguente documentazione:
a) per le spese sostenute per consulenze esterne: - fattura o nota di
addebito di professionisti o societa' di consulenza, contenenti
specifica causale;
b) per le spese relative al tempo dedicato dal personale interno alla
predisposizione del manuale e delle procedure e per quelle derivanti
dal dedicare personale interno allo studio dell'intervento in
alternativa ai costi per consulenze esterne: - dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa beneficiaria, che attesti il costo sostenuto per il
personale interno per le attivita' di cui al precedente punto b),
indicando in modo analitico e dettagliato per ogni dipendente il
costo annuo comprensivo di oneri diretti ed indiretti il numero di
giornate imputate al progetto in base all'effettivo impiego e il
relativo costo totale imputato;
c) per le spese per acquisti di software e beni strumentali e per
analisi di laboratorio: - fattura o ricevuta fiscale emessa dai
fornitori, contenenti analitica descrizione dei beni oggetto della
compravendita;
d) per le spese di partecipazione, internamente ed esternamente alla
struttura di appartenenza, a corsi di formazione del personale e per
le ore di lavoro dedicate dal personale alla formazione durante il
normale orario di lavoro: 1. fattura o nota di addebito emessa dalla
impresa organizzatrice o dal docente del corso; 2. dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa beneficiaria, che attesti il costo sostenuto per la
formazione del personale, indicando in modo analitico e dettagliato
per ogni dipendente il costo annuo comprensivo di oneri diretti ed
indiretti, il numero di giornate imputate al progetto in base
all'effettivo impiego e il relativo costo totale imputato;
e) per le spese relative al costo della prima certificazione: -
fattura o nota di addebito contenente, come causale, l'elenco delle
attivita' svolte dall'organismo di certificazione e la conseguente
ripartizione delle tariffe;
f) elenco dettagliato dei titoli di spesa presentati;
g) relazione tecnica conclusiva relativa alle fasi di realizzazione
del sistema di gestione per la qualita' o di gestione ambientale;
h) parere di conformita' del manuale di qualita' e del sistema di
certificazione ai disciplinari di produzione approvati ai sensi dei
Regg. (CEE) 2081/92 o 2082/92, rilasciato dall'organismo di controllo
incaricato dall'autorita' nazionale, nel caso in cui al momento della
domanda il beneficiario abbia richiesto di usufruire delle priorita'
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della L.R. 33/97;
i) attestato di certificazione del sistema di gestione per la
qualita', rilasciato da un organismo nazionale o internazionale
accreditato secondo le norme UNI EN 45012;
j) attestato di certificazione del sistema di rintracciabilita'
secondo la norma UNI 11020, rilasciato da un organismo nazionale o
internazionale accreditato dal sistema nazionale per l'accreditamento
degli organismi di certificazione (SINCERT) o in corso di
accreditamento sulla norma UNI 11020;
k) dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore accreditato
ai sensi del Reg. CE 761/01 e la relativa registrazione EMAS ovvero
copia della domanda corredata della relativa documentazione ai fini
della registrazione all'organismo competente. In quest'ultimo caso,
la liquidazione del saldo del contributo e' condizionata
all'ottenimento della registrazione EMAS, da inviare a cura del
beneficiario entro novanta giorni dalla data di comunicazione del
conseguimento della registrazione, pena la revoca dell'intero
contributo;
l) dichiarazione d'assoggettabilita' alla ritenuta di acconto
IRPEF/IRPEG;
m) scheda relativa alle modalita' di pagamento; acconto IRPEF/IRPEG.
6) La documentazione prevista alle lettere a), c), d.1), e), in
regola con le norme sul bollo e regolarmente quietanzata nelle forme
indicate al successivo punto 10, deve essere fornita in copia; i
relativi originali devono essere conservati presso il beneficiario e
resi disponibili per gli eventuali controlli da parte della Regione.
7) Gli attestati di certificazione di cui alle lettere i) e j), la
dichiarazione ambientale e la registrazione dell'organizzazione di
cui alla lettera k) devono essere presentati in copia conforme
all'originale.
8) Tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del saldo del
contributo deve essere inviata all'indirizzo indicato nel
provvedimento di concessione dei contributi, a mezzo raccomandata
A.R., entro novanta giorni dall'avvenuta ultima certificazione
prevista dal presente bando. Fara' fede la data di invio riportata
dal timbro postale. Nel caso in cui la/le certificazione/i siano
state ottenute prima della concessione del contributo, la
documentazione deve essere inviata entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della
determinazione di approvazione della graduatoria e concessione dei
contributi.
9) La mancata, incompleta o ritardata trasmissione della
documentazione sopra indicata comporta la revoca dell'intero
contributo.
10) I titoli di spesa sopra descritti dovranno risultare regolarmente
quietanzati secondo una delle seguenti modalita':
- quietanza apposta dal fornitore sul titolo di spesa con timbro
"pagato" o "per quietanza", timbro della ditta fornitrice, data e
firma;
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice
nella quale risultino gli estremi del titolo di spesa e dell'avvenuto
pagamento;
- ricevuta o bonifico bancario, attestanti l'avvenuto pagamento.
H) Varianti e cessioni d'azienda
1) E' in facolta' del beneficiario apportare al progetto presentato
le varianti che siano ritenute tecnicamente necessarie
all'ottenimento della certificazione. Le varianti devono essere
presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento di concessione dei contributi nel Bollettino
Ufficiale.
2) Tali varianti possono riguardare la ripartizione delle spese tra
le diverse voci ammesse a contributo ovvero l'introduzione di nuovi
oggetti di spesa.
3) Le varianti, adeguatamente motivate, sono sottoposte alla
valutazione dell'Amministrazione ai fini dell'ammissibilita' a
contributo delle relative spese esclusivamente in via preventiva.
L'Amministrazione esprime la propria decisione con nota scritta a
firma del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, la richiesta di variante si intende respinta.
4) Il contributo da liquidare a saldo sara' determinato in sede di
istruttoria consuntiva relativa alla realizzazione dell'intero
progetto, tenuto conto delle decisioni assunte in ordine alla
variante.
5) Restano comunque fermi i limiti massimi stabiliti nell'atto di
concessione distintamente per le due tipologie di contributo in conto
capitale e contributo sulle spese correnti ne' sono ammesse
compensazioni fra le stesse.
6) Ogni eventuale modifica dei dati esposti nella domanda deve essere
comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta modifica.
7) Ai fini delle presenti disposizioni s'intende per:
a) "cessione di un'azienda": la vendita, l'affitto o qualunque tipo
analogo di transazione relativa alle unita' di produzione oggetto
della domanda di contributo;
b) "cedente": l'imprenditore la cui azienda e' ceduta ad un altro
imprenditore;
c) "cessionario": l'imprenditore al quale e' ceduta l'azienda.
8) Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita' ad un altro
imprenditore, dopo la presentazione della domanda e prima della
concessione del contributo, il contributo medesimo e' concesso al
cessionario, purche':
a) entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta cessione e
comunque prima della concessione, il cessionario informa la Regione
dell'avvenuta cessione e chiede che la domanda presentata dal cedente
sia considerata produttiva di effetti nei confronti del cessionario;
b) entro lo stesso termine il cessionario presenti tutti i documenti
comprovanti la cessione e il mantenimento dei requisiti previsti dal
bando;
c) siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per la concessione
del contributo per quanto riguarda l'azienda ceduta.
In tal caso i documenti prodotti dal cedente prima della concessione
e relativi a fatti non modificati per effetto della cessione sono
produttivi di effetti nei confronti del cessionario.
9) Qualora la cessione sia intervenuta successivamente alla
concessione del contributo, purche' siano rispettate le condizioni di
cui al punto precedente, il contributo e' concesso al cessionario.
10) Qualora non vengano rispettate le modalita' e le condizioni
previste ai punti precedenti, si procede alla revoca del
provvedimento di concessione nei confronti del cedente.
I) Proroghe, controlli e revoche
1) Possono essere concesse, sulla base di formale richiesta del
beneficiario e con atto formale del Responsabile del Servizio
Valorizzazione delle produzioni, proroghe ai termini stabiliti dai
commi 3 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 33/97 esclusivamente in caso
di calamita' naturali accertate.
2) La Regione ha la facolta' di effettuare, direttamente o tramite
altri soggetti appositamente individuati, visite di controllo presso
le strutture beneficiarie di contributo.
3) Per quanto concerne la revoca dei contributi concessi, da disporsi
con atto formale del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle
produzioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della
L.R. 33/97.
(segue allegato fotografato)