LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2004 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 334 del 23 febbraio 2004; oggetto consiliare n. 5373 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 286 in data 5 marzo 2004;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e
Politiche sociali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 6
dicembre 2004, con relazione scritta della consigliera Silvia
Bartolini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre
2004, atto n. 153/2004.