REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 8                                                                
Personale del Servizio sanitario regionale                                      
1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr e' di dipendenza,                
regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165                 
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle               
amministrazioni pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono                  
stabilite dalla Regione, nell'ambito dei principi della normativa               
statale. Le Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale           
del Ssr, le capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro.                 
2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo,                      
disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione                   
collettiva, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 15-sexies            
del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto                   
dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, e tenendo             
conto del principio fondamentale di reversibilita' desumibile                   
dall'articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81,                 
recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo              
per la salute pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 26           
maggio 2004, n. 138.                                                            
3. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa             
ai dirigenti sanitari e' effettuata dal direttore generale ai sensi             
dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e                  
successive modifiche, sulla base di una rosa di tre candidati                   
selezionati fra i soggetti idonei dalla commissione di cui al                   
medesimo articolo.                                                              
4. L'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio                   
preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi            
di direzione di struttura semplice e complessa, nonche' di quelli               
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n.           
517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed                
Universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n.           
419). La validita' dei contratti individuali relativi agli incarichi            
di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore            
della presente legge e' condizionata all'esclusivita' del rapporto di           
lavoro.                                                                         
5. La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera            
professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando            
di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi              
fra attivita' istituzionale ed attivita' libero professionale e di              
garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento              
continuo della qualita' delle prestazioni e dei servizi nonche' della           
efficienza generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza            
con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei                
Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente           
l'attivita' libero-professionale intramuraria del personale della               
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del           
proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con                
rapporto di lavoro esclusivo nello svolgimento dell'attivita'                   
libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.                      
6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il              
Ssn e' disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502              
del 1992. La Regione detta le opportune disposizioni affinche' le               
attivita' dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera              
scelta, nonche' delle professioni sanitarie di cui all'articolo 8,              
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo                 
introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.           
254 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo             
19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per                
l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano                 
raccordate con le attivita' e le funzioni delle Aziende Usl, con                
particolare riferimento al livello distrettuale.                                
7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di                
conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente                
legge gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi                       
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412                  
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al                 
personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private.            
Tali accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione                      
professionale ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei             
pediatri di libera scelta e dei medici di continuita' assistenziale             
con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche             
favorendo forme associative tra il personale medico convenzionato.              
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concerne Norme                   
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      
Amministrazioni pubbliche.                                                      
2) Il testo dell'art. 15 - sexies del Decreto Legislativo 30 dicembre           
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia                   
sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421,              
nel testo introdotto dal decreto Legislativo n. 229 del 1999, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 15-sexies - Caratteristiche del rapporto di lavoro dei                    
dirigenti sanitari che svolgono attivita' libero-professionale                  
extramuraria                                                                    
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31               
dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della                
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore                 
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione                     
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la            
totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la              
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle                  
attivita' professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i                
volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i                 
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi                    
operative in cui le stesse devono essere effettuate.".                          
3) Il titolo dell'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.            
229 concernente Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario           
nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 13 - Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 30             
dicembre 1992, n. 502".                                                         
4) Il testo dell'art. 2 - septies del decreto legge 29 marzo 2004, n.           
81 concernente Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di                
pericolo per la salute pubblica e' il seguente:                                 
"Art. 2 - septies                                                               
Il comma 4 dell'articolo 15-quater del DLgs 502/92, e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta            
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto             
di lavoro non esclusivo, con effetto dall'1 gennaio dell'anno                   
successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza               
temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere               
ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro che                 
mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici                   
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di                       
esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non                    
esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di                
strutture semplici e complesse".                                                
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto                
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e'            
differito alla data della stipulazione del relativo contratto                   
collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della           
legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli                 
effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi              
preposti nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2003 e la data di            
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,              
compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma           
3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.             
502.".                                                                          
Comma 3                                                                         
5) Il testo dell'art. 15 - ter del Decreto Legislativo 30 dicembre              
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia                   
sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 15-ter - Incarichi di natura professionale e di direzione di              
struttura                                                                       
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a            
tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalita'                 
definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente             
con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del              
numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto                    
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle               
valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15,              
comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non              
superiore a sette, con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si            
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del               
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel            
rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale              
per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la                
durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il                        
corrispondente trattamento economico.                                           
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa             
e' effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare               
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una           
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli           
incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di                  
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve. La                      
commissione, nominata dal direttore generale, e' composta dal                   
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli              
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una                  
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui              
uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di                    
direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione              
provvede il Consiglio dei sanitari.                                             
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le                
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti                   
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle                  
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del              
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;                 
responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti             
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore            
generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le                       
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali             
di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di           
direzione di struttura complessa e' destinato ad altra funzione con             
il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione                 
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;                          
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del               
relativo profilo.                                                               
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di                  
strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta              
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni              
ispettive, di verifica e di controllo.                                          
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa e' sostituito, in            
caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura           
o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura                 
stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo              
2103, comma primo, del Codice civile.".                                         
Comma 4                                                                         
6) Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n.            
517 concernente Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario                  
nazionale e Universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30                 
novembre 1998, n. 419 e' il seguente:                                           
"Art. 5 - Norme in materia di personale                                         
1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attivita'            
assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2            
sono individuate con apposito atto del direttore generale                       
dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformita'             
ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e                   
l'universita' relativi anche al collegamento della programmazione               
della facolta' di medicina e chirurgia con la programmazione                    
aziendale. Con lo stesso atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli             
professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui                    
all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore                          
scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione                 
disciplinare posseduta e l'attivita' del dipartimento. I protocolli             
d'intesa tra universita' e regione determinano, in caso di                      
conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni                   
assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della               
Legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni           
di cui al presente articolo e all'articolo 6.                                   
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo            
restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene              
all'esercizio dell'attivita' assistenziale, al rapporto con le                  
aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per            
il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando                   
l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con           
decreti dei Ministri della sanita' e dell'universita', d'intesa con             
la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalita'             
attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca.                 
Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario            
risponde al direttore generale. Le attivita' assistenziali svolte dai           
professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di            
didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attivita'                    
assistenziale per i professori e per i ricercatori e' sospeso nei               
casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del           
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le              
autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal                 
rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la             
compatibilita' con l'ordinario esercizio dell'attivita'                         
assistenziale. Non e' altrimenti consentito al predetto personale               
recedere dall'attivita' assistenziale.                                          
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei                 
confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le                      
disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater,                      
15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2 del decreto legislativo            
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.                           
4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile               
conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa,           
il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la                  
responsabilita' e la gestione di programmi, infra o                             
interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita'               
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle           
innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento             
delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica           
clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di                   
analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore               
complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda           
fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione                
semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli                
effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di                   
struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima              
fascia che non accettano gli incarichi di responsabilita' e di                  
gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non           
possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni           
attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,                       
limitatamente alle scuole di specializzazione.                                  
5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori                    
universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata           
come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e' effettuata dal             
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di             
dipartimento. L'attribuzione e' effettuata senza esperimento delle              
procedure di cui all'articolo 15-ter, comma 2, dello stesso decreto             
legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei           
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10                  
dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui             
all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,             
n. 502, e successive modificazioni puo' essere sostituito da altro              
titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della                  
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.           
Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del            
direttore di dipartimento.                                                      
6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori                    
universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi            
di natura professionale e' effettuata dal direttore generale su                 
proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza,            
previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei                    
requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto                  
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.               
7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facolta'            
di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di               
attivita' assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo                     
15-quinquies del DLgs 502/92, e successive modificazioni e secondo le           
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello                 
stesso articolo, di seguito definita come attivita' assistenziale               
esclusiva, ovvero per l'esercizio di attivita' libero professionale             
extramuraria. L'opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva e'              
requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai                      
ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura                 
nonche' dei programmi di cui al comma 4.                                        
8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente                 
decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla             
predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di                 
procedure di reclutamento indette prima della predetta data,                    
esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al           
comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che           
abbia optato per l'attivita' assistenziale esclusiva.                           
9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per               
l'attivita' libero professionale extramuraria possono modificare                
l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.                                          
10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che             
hanno optato per l'attivita' assistenziale esclusiva possono                    
modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:                               
a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo               
nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di                    
procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge n. 210 del            
1998;                                                                           
b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento              
che comporti l'esercizio di una diversa attivita' assistenziale;                
c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;                            
d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli                  
articoli 12 e 13 del DPR 382/80, nonche' di cui all'articolo 17 del             
predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di durata pari o           
superiore all'anno ed al comma 17 del presente articolo.                        
11. I professori e i ricercatori universitari che hanno modificato              
l'opzione ai sensi del comma 10 cessano dall'attivita' assistenziale            
ordinaria, salvo la facolta' di optare nuovamente per l'attivita'               
assistenziale esclusiva. L'eventuale attivita' libero professionale             
non puo' comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il              
Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di           
cui all'articolo 15-nonies, comma 2, ultimo periodo, del decreto                
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.               
Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto articolo 15-nonies,            
comma 2, non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di                
entrata in vigore del presente decreto si provvede in via                       
sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta              
giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanita' e              
dell'universita', sentita la Conferenza Stato regioni.                          
12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo                 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto             
possono svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva; gli            
interessati possono optare per l'attivita' libero professionale                 
extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11.               
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello               
stato giuridico universitario lo svolgimento di attivita' libero                
professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo           
svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta l'opzione per il               
tempo definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente             
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.                                        
13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di              
struttura semplice o complessa nonche' quella di direzione dei                  
programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono             
soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti              
per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le                   
modalita' indicate da apposito collegio tecnico disciplinato                    
nell'atto aziendale di cui all'articolo 3. Sono, altres, soggetti a             
valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo              
del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di                  
professori o ricercatori universitari il direttore ne da                        
comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.                       
14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da                
attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di                 
gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo           
parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta,           
di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa           
tra rettore e direttore generale per un triennio, puo' sospendere i             
professori ed i ricercatori universitari dall'attivita' assistenziale           
e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata                     
comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di                     
competenza. Qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore           
previste, il parere si intende espresso in senso conforme.                      
15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per                  
esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico                
funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per           
cento dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di                
durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico            
o sanitario laureato assunto con le modalita' previste per il                   
corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto                
personale e' assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di             
cui all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre               
1992, n. 502. E' fatto divieto all'universita' di assumere personale            
medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente                          
assistenziali.                                                                  
16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali e' attribuito           
dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30             
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di               
struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter,              
comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,             
cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze                 
didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni            
con riconoscimento della anzianita' di servizio per tutta la durata             
dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo,                  
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,           
e successive modificazioni.".                                                   
Comma 6                                                                         
7) Il testo dell'art.8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.            
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a               
norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo                
introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000,              
n.254, e' il seguente:                                                          
"Art. 8 - Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni            
assistenziali                                                                   
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di                 
medicina generale e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da              
apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi                  
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9,              
della Legge 412/91, con le organizzazioni sindacali di categoria                
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La                             
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla               
consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei                  
seguenti principi:                                                              
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata                 
dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per              
medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;                       
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte                
dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della                 
scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati           
motivi di incompatibilita';                                                     
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera             
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle             
attivita' in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e             
puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e           
al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attivita'                  
libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione,              
anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni           
incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a                     
comunicare all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'           
in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al            
fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una                    
preferenza nell'accesso a tutte le attivita' incentivate previste               
dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano               
attivita' libero-professionale strutturata nei confronti dei propri             
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi           
i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni                
caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da                
parte dell'assistito o l'esercizio di attivita' libero-professionale            
al di fuori delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione             
comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il             
Servizio sanitario nazionale;                                                   
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico,                    
prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua               
lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite           
in convenzione; una quota variabile in considerazione del                       
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e            
del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla           
lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le           
prestazioni e le attivita' previste negli accordi nazionali e                   
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui              
alla lettera f);                                                                
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della                  
giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il                     
coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto            
degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni,              
fra l'attivita' dei medici di medicina generale, dei pediatri di                
libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi,               
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la           
organizzazione distrettuale del servizio;                                       
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie               
locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli           
indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i                    
programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa             
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli                 
obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;                             
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla                  
definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita' del                    
distretto e alla verifica del loro raggiungimento;                              
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina                   
generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti            
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo             
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui            
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o                
titolo equipollente prevedendo altres che la graduatoria annuale                
evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di              
riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di                   
copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli                 
stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello                    
specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;                
i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche                  
cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di              
interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti            
convenzionali in atto;                                                          
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i               
medici gia' titolari di convenzione operanti in forma associata,                
secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in              
ambito convenzionale;                                                           
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere                   
sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di                   
medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella                         
organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali attribuiscano           
a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi            
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della                    
convenzione.                                                                    
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere,             
in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento,             
nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di                
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i            
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di           
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai           
sensi dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un               
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19                 
giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attivita'           
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al              
fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un              
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di            
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229,                
addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano               
titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,            
o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo                    
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei               
limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel             
rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3           
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di           
idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del             
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del                 
passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate                
forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza           
sanitaria territoriale con l'attivita' dei servizi del sistema di               
emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse           
forme di mobilita' interaziendale.                                              
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e' disciplinato da           
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi                
nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della Legge 30                
dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria             
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono           
tener conto dei seguenti principi:                                              
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica            
per conto delle unita' sanitarie locali del territorio regionale                
dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialita'             
medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi                     
medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio              
sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;              
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria locale             
corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto              
della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta                       
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e' tenuta alla           
presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra                    
documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il            
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali           
di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti               
interessi superiore a quelli legali;                                            
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle                
modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei            
corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita' differenziate di            
erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento                       
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in            
deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalita'             
di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito           
delle attivita' di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e            
di educazione sanitaria.                                                        
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi                  
dell'articolo 8 della Legge 59/97, sono individuati i criteri per la            
valutazione:                                                                    
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti              
ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie, al               
fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai                
soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della Legge 27           
dicembre 1997, n. 449;                                                          
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale            
dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della           
medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o                    
procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma               
1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto                
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal               
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data               
facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa             
gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza                
medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento                  
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e'            
valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a             
quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti           
dalla azienda sanitaria.                                                        
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza               
oneri a carico dello Stato, una commissione composta da                         
rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio            
e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza                
sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza                
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province                
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita'               
idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto                   
convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30                 
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19               
giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1                    
dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per            
il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui                    
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre            
1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto                      
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione             
dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di            
cui al presente comma.                                                          
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto           
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed             
ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi           
convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o           
dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti            
le professioni sanitarie.                                                       
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di                     
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a               
norma dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di            
indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza                   
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province                
autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i            
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti             
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture              
pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza            
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato            
entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e                   
principi direttivi:                                                             
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di                   
prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario                 
nazionale;                                                                      
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle                
fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale            
deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente              
della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei              
livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario            
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);                 
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al             
progresso scientifico e tecnologico;                                            
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in                  
materia;                                                                        
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di:                  
protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica,            
sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza                           
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle                
radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche,             
smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di                
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di                   
assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del             
servizio;                                                                       
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi                
differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni                     
erogabili;                                                                      
g)                                                                              
prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni               
erogate;                                                                        
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presdi            
gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine            
di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni                  
compatibilmente con le risorse a disposizione.                                  
5. (Abrogato).                                                                  
6.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del                
presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', sentita la            
Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e             
degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza             
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province                
autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle              
tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta            
nonche' di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25,            
ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con            
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e              
province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento            
della richiesta, il Ministro della sanita' provvede direttamente con            
atto motivato.                                                                  
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge             
30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i           
principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le             
unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i             
provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti                 
previsti dal presente decreto fondati sul criterio                              
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a           
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della           
qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. I                  
rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi                      
convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di                
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in            
vigore del presente decreto.                                                    
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai                  
precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio           
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre               
1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28           
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262,           
e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale              
valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della Legge 23           
dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della Legge 30                   
dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le                 
regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica             
che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi            
di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici                  
ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28              
settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano           
esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con                
incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla            
medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il           
Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o                
private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita',              
nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con            
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata             
in vigore del DLgs 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17,              
Legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei                  
Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i              
Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i                
tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di            
idoneita'. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto,             
l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti            
medesimi alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la                   
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita' interaziendale,            
nonche' i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale               
nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto                      
dall'articolo 34 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.                          
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di           
formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei               
termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria                   
regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di             
medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il           
corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato                    
rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo           
degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso               
biennale e' prodotto dall'interessato, durante il periodo di                    
validita' della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di               
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento                       
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria                      
regionale.                                                                      
9. (Abrogato)".                                                                 
8) Il testo dell'art. 4 , comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.             
412 concernente Disposizioni in materia di finanza pubblica e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Assistenza sanitaria                                                  
omissis.                                                                        
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina           
dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario           
nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte              
pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale                  
sanitario a rapporto convenzionale, e' costituita da rappresentanti             
regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e              
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta                  
delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva               
competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle                
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute,                  
designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza            
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province                
autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di             
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto            
di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del               
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata           
la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere              
dall'anno 2003.                                                                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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