LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 8
Personale del Servizio sanitario regionale
1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr e' di dipendenza,
regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono
stabilite dalla Regione, nell'ambito dei principi della normativa
statale. Le Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale
del Ssr, le capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro.
2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo,
disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione
collettiva, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 15-sexies
del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto
dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, e tenendo
conto del principio fondamentale di reversibilita' desumibile
dall'articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81,
recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo
per la salute pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138.
3. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
ai dirigenti sanitari e' effettuata dal direttore generale ai sensi
dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche, sulla base di una rosa di tre candidati
selezionati fra i soggetti idonei dalla commissione di cui al
medesimo articolo.
4. L'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi
di direzione di struttura semplice e complessa, nonche' di quelli
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n.
517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n.
419). La validita' dei contratti individuali relativi agli incarichi
di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge e' condizionata all'esclusivita' del rapporto di
lavoro.
5. La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera
professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando
di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi
fra attivita' istituzionale ed attivita' libero professionale e di
garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento
continuo della qualita' delle prestazioni e dei servizi nonche' della
efficienza generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza
con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente
l'attivita' libero-professionale intramuraria del personale della
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del
proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo nello svolgimento dell'attivita'
libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.
6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il
Ssn e' disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502
del 1992. La Regione detta le opportune disposizioni affinche' le
attivita' dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, nonche' delle professioni sanitarie di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo
introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
254 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per
l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano
raccordate con le attivita' e le funzioni delle Aziende Usl, con
particolare riferimento al livello distrettuale.
7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di
conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al
personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private.
Tali accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione
professionale ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta e dei medici di continuita' assistenziale
con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche
favorendo forme associative tra il personale medico convenzionato.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concerne Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche.
2) Il testo dell'art. 15 - sexies del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421,
nel testo introdotto dal decreto Legislativo n. 229 del 1999, e' il
seguente:
"Art. 15-sexies - Caratteristiche del rapporto di lavoro dei
dirigenti sanitari che svolgono attivita' libero-professionale
extramuraria
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31
dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la
totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle
attivita' professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i
volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi
operative in cui le stesse devono essere effettuate.".
3) Il titolo dell'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 concernente Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419
e' il seguente:
"Art. 13 - Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502".
4) Il testo dell'art. 2 - septies del decreto legge 29 marzo 2004, n.
81 concernente Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo per la salute pubblica e' il seguente:
"Art. 2 - septies
Il comma 4 dell'articolo 15-quater del DLgs 502/92, e' sostituito dal
seguente:
"4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto
di lavoro non esclusivo, con effetto dall'1 gennaio dell'anno
successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza
temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere
ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro che
mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di
esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non
esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse".
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e'
differito alla data della stipulazione del relativo contratto
collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli
effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi
preposti nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2003 e la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma
3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.".
Comma 3
5) Il testo dell'art. 15 - ter del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e'
il seguente:
"Art. 15-ter - Incarichi di natura professionale e di direzione di
struttura
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a
tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalita'
definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente
con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15,
comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette, con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel
rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale
per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la
durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il
corrispondente trattamento economico.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve. La
commissione, nominata dal direttore generale, e' composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di
direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore
generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di
direzione di struttura complessa e' destinato ad altra funzione con
il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di
strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa e' sostituito, in
caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura
o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura
stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo
2103, comma primo, del Codice civile.".
Comma 4
6) Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n.
517 concernente Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale e Universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30
novembre 1998, n. 419 e' il seguente:
"Art. 5 - Norme in materia di personale
1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attivita'
assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2
sono individuate con apposito atto del direttore generale
dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformita'
ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e
l'universita' relativi anche al collegamento della programmazione
della facolta' di medicina e chirurgia con la programmazione
aziendale. Con lo stesso atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli
professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui
all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore
scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione
disciplinare posseduta e l'attivita' del dipartimento. I protocolli
d'intesa tra universita' e regione determinano, in caso di
conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni
assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della
Legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo e all'articolo 6.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo
restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene
all'esercizio dell'attivita' assistenziale, al rapporto con le
aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per
il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando
l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con
decreti dei Ministri della sanita' e dell'universita', d'intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalita'
attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca.
Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario
risponde al direttore generale. Le attivita' assistenziali svolte dai
professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di
didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attivita'
assistenziale per i professori e per i ricercatori e' sospeso nei
casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le
autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal
rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la
compatibilita' con l'ordinario esercizio dell'attivita'
assistenziale. Non e' altrimenti consentito al predetto personale
recedere dall'attivita' assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei
confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater,
15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile
conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa,
il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la
responsabilita' e la gestione di programmi, infra o
interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attivita'
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle
innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonche' al coordinamento
delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica ed assistenziale. La responsabilita' e la gestione di
analoghi programmi puo' essere affidata, in relazione alla minore
complessita' e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda
fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione
semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli
effetti, agli incarichi di responsabilita' rispettivamente di
struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima
fascia che non accettano gli incarichi di responsabilita' e di
gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non
possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni
attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
limitatamente alle scuole di specializzazione.
5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori
universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata
come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e' effettuata dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di
dipartimento. L'attribuzione e' effettuata senza esperimento delle
procedure di cui all'articolo 15-ter, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni puo' essere sostituito da altro
titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del
direttore di dipartimento.
6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori
universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi
di natura professionale e' effettuata dal direttore generale su
proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza,
previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei
requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facolta'
di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di
attivita' assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo
15-quinquies del DLgs 502/92, e successive modificazioni e secondo le
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello
stesso articolo, di seguito definita come attivita' assistenziale
esclusiva, ovvero per l'esercizio di attivita' libero professionale
extramuraria. L'opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva e'
requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai
ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura
nonche' dei programmi di cui al comma 4.
8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla
predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di
procedure di reclutamento indette prima della predetta data,
esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che
abbia optato per l'attivita' assistenziale esclusiva.
9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per
l'attivita' libero professionale extramuraria possono modificare
l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.
10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che
hanno optato per l'attivita' assistenziale esclusiva possono
modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:
a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo
nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di
procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge n. 210 del
1998;
b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento
che comporti l'esercizio di una diversa attivita' assistenziale;
c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli
articoli 12 e 13 del DPR 382/80, nonche' di cui all'articolo 17 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di durata pari o
superiore all'anno ed al comma 17 del presente articolo.
11. I professori e i ricercatori universitari che hanno modificato
l'opzione ai sensi del comma 10 cessano dall'attivita' assistenziale
ordinaria, salvo la facolta' di optare nuovamente per l'attivita'
assistenziale esclusiva. L'eventuale attivita' libero professionale
non puo' comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15-nonies, comma 2, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto articolo 15-nonies,
comma 2, non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provvede in via
sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta
giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanita' e
dell'universita', sentita la Conferenza Stato regioni.
12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva; gli
interessati possono optare per l'attivita' libero professionale
extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello
stato giuridico universitario lo svolgimento di attivita' libero
professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo
svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta l'opzione per il
tempo definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di
struttura semplice o complessa nonche' quella di direzione dei
programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono
soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti
per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le
modalita' indicate da apposito collegio tecnico disciplinato
nell'atto aziendale di cui all'articolo 3. Sono, altres, soggetti a
valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo
del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di
professori o ricercatori universitari il direttore ne da
comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.
14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da
attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di
gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo
parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta,
di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa
tra rettore e direttore generale per un triennio, puo' sospendere i
professori ed i ricercatori universitari dall'attivita' assistenziale
e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata
comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di
competenza. Qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore
previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per
esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico
funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per
cento dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di
durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico
o sanitario laureato assunto con le modalita' previste per il
corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto
personale e' assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di
cui all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502. E' fatto divieto all'universita' di assumere personale
medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente
assistenziali.
16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali e' attribuito
dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di
struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter,
comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze
didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni
con riconoscimento della anzianita' di servizio per tutta la durata
dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo,
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.".
Comma 6
7) Il testo dell'art.8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo
introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000,
n.254, e' il seguente:
"Art. 8 - Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da
apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9,
della Legge 412/91, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla
consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei
seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per
medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte
dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della
scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati
motivi di incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle
attivita' in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e
puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e
al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attivita'
libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione,
anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni
incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a
comunicare all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al
fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una
preferenza nell'accesso a tutte le attivita' incentivate previste
dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano
attivita' libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi
i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni
caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da
parte dell'assistito o l'esercizio di attivita' libero-professionale
al di fuori delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico,
prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua
lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite
in convenzione; una quota variabile in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e
del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla
lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le
prestazioni e le attivita' previste negli accordi nazionali e
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui
alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il
coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto
degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni,
fra l'attivita' dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la
organizzazione distrettuale del servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie
locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli
indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i
programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli
obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla
definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita' del
distretto e alla verifica del loro raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o
titolo equipollente prevedendo altres che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di
riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli
stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello
specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche
cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di
interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti
convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i
medici gia' titolari di convenzione operanti in forma associata,
secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in
ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere
sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella
organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali attribuiscano
a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della
convenzione.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attivita'
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al
fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229,
addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei
limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di
idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del
passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate
forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza
sanitaria territoriale con l'attivita' dei servizi del sistema di
emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse
forme di mobilita' interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e' disciplinato da
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della Legge 30
dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica
per conto delle unita' sanitarie locali del territorio regionale
dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialita'
medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi
medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio
sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria locale
corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto
della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e' tenuta alla
presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali
di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle
modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei
corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita' differenziate di
erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in
deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalita'
di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito
delle attivita' di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e
di educazione sanitaria.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della Legge 59/97, sono individuati i criteri per la
valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie, al
fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai
soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della Legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale
dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della
medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o
procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma
1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data
facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa
gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza
medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e'
valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti
dalla azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza
oneri a carico dello Stato, una commissione composta da
rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita'
idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto
convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1
dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per
il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione
dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di
cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed
ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi
convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o
dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a
norma dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di
indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato
entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di
prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario
nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle
fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale
deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei
livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al
progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in
materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di:
protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica,
sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle
radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche,
smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di
assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del
servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi
differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni
erogabili;
g)
prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni
erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presdi
gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine
di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni
compatibilmente con le risorse a disposizione.
5. (Abrogato).
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', sentita la
Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e
degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta
nonche' di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25,
ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, il Ministro della sanita' provvede direttamente con
atto motivato.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge
30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i
principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le
unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i
provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti
previsti dal presente decreto fondati sul criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della
qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. I
rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi
convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai
precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262,
e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale
valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della Legge 23
dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della Legge 30
dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le
regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica
che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi
di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici
ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano
esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con
incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o
private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita',
nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del DLgs 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17,
Legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i
tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di
idoneita'. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto,
l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti
medesimi alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita' interaziendale,
nonche' i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale
nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 34 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di
formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei
termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria
regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di
medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il
corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato
rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo
degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso
biennale e' prodotto dall'interessato, durante il periodo di
validita' della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.
9. (Abrogato)".
8) Il testo dell'art. 4 , comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 concernente Disposizioni in materia di finanza pubblica e' il
seguente:
"Art. 4 - Assistenza sanitaria
omissis.
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina
dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte
pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale, e' costituita da rappresentanti
regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta
delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva
competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute,
designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto
di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata
la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003.
omissis".