LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 5
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali
1. L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e
sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del
1994, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 20
ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unita' sanitaria locale
di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19),
esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della
Regione. La Conferenza esprime altres parere ai fini della verifica
di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modifiche. La Conferenza puo' chiedere alla Regione
di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine
della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una
situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di
legge o del principio di buon andamento e di imparzialita' della
amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella
realizzazione del piano attuativo locale, di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive
modifiche.
2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria
degli enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e
dei Consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali,
nonche' la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla
valutazione dei Servizi sanitari.
3. La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie,
strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla
prevenzione, anche attraverso i Piani per la salute previsti dal
Piano sanitario regionale.
4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11
della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la
Conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori
generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti
territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti
conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di
conformita' alla programmazione regionale. La Conferenza assicura
altres l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti
distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla
distribuzione ed alla accessibilita' dei servizi ed ai risultati di
salute.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la
Conferenza puo' istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche
delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione
ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla Conferenza,
di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di
loro competenza.
6. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'
circoscrizioni comunali e' istituito il Comitato di distretto,
composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto
dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti
delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera
in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e
sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione
alla definizione del Programma delle attivita' territoriali.
7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attivita'
territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n.
19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime
parere obbligatorio sul Programma delle attivita' territoriali,
sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del
distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del
Programma delle attivita' territoriali. Qualora tale parere risulti
negativo, il direttore generale procede solo previo parere
dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore generale
adotta altres, d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma
delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita'
sociosanitarie.
8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il
proprio regolamento, e l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale,
disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di
distretto e con i distretti.
9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa
con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il
Comitato puo' avanzare motivata richiesta al direttore generale di
revoca della nomina.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art.11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, come modificato dalla legge
regionale 20 ottobre 2003, n.21, e' il seguente:
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria
composta:
a) dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti
ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di
servizi sociali:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui
relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;
e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e
Universita';
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed
eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di Ufficio di
Presidenza della Conferenza.
4. L'Ufficio di Presidenza, oltre che dal Presidente della Provincia,
o suo delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati
dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un
rappresentante per ogni distretto.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle
sedute dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza su invito del
Presidente.".
2) Il testo dell'art. 3-bis, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421 e' il seguente:
"Art. 3 - bis - Direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma
2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi
dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in
ambito interregionale e in collaborazione con le universita' o altri
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo
16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con
periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle
attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi
ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le
modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della
sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale
data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri
di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo riguardo
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la
regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19/7/1995, n. 502, anche con
riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o
all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero
della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui
al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali
previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda
ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19/7/1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente
articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si
applica l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.".
3) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:
"Art. 17 - Piano sanitario regionale
1. Il Piano sanitario regionale, di norma di durata triennale, in
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e nel
rispetto delle relative previsioni, prevede:
a) gli obiettivi di salute, nonche' gli indirizzi e i programmi
necessari a soddisfare le esigenze di salute della popolazione
regionale;
b) le aree prioritarie di intervento;
c) la definizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio
sanitario regionale e la individuazione di criteri di riparto
efficaci e funzionali ad un'equa allocazione delle stesse;
d) le modalita' di raccordo tra la programmazione regionale e la
programmazione attuativa locale;
e) i progetti obiettivo e i progetti speciali;
f) le modalita' di proposta e di approvazione da parte della Regione
dei piani attuativi locali.
2. Il Piano sanitario e' approvato dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, previo esame delle osservazioni eventualmente
formulate dalla conferenza Regione-autonomie locali, nel rispetto
delle procedure di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 1 del decreto
legislativo di riordino.
3. Le universita' dell'Emilia-Romagna partecipano alla elaborazione
del Piano sanitario regionale nelle forme e con le modalita' di cui
ai protocolli d'intesa stipulati tra Regione e universita'.
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed
alla conferenza Regione-autonomie locali, di cui all'art. 25 della
L.R. 3/99, una relazione sull'attuazione del Piano sanitario
regionale.".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 11 della della legge regionale 12 maggio 1994,
n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' citato alla nota 1 del
presente articolo.
Comma 7
5) Il testo dell'art.9, comma 5, della legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:
Art. 9 - Distretti
(omissis)
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi
dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, svolge funzioni di
proposta e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione
aziendale;
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse
assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine
indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art.
11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto;
e) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i
distretti.
omissis".