LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 20
Disposizioni relative
all'accensione di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la
Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto
l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti
variazioni di bilancio.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 35 - Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta
regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla
struttura organizzativa competente in materia di bilancio,
all'accensione dell'anticipazione di Cassa con il Tesoriere regionale
per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate
iscritte nel Titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa
deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente
necessarie.
2. Le condizioni e le modalita' delle anticipazioni sono deliberate
dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il
Servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.".