LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 18
Mutuo per il finanziamento di programmi innovativi
in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II"
(articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000)
1. Per la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano
denominati "Contratti di quartiere II" finalizzati ad incrementare la
dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e citta'
a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale e che prevedano, al
contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per
favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta
abitativa, a norma di quanto disposto dall'articolo 145, comma 33,
della legge n. 388 del 2000, la Regione e' autorizzata a contrarre un
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga
alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a
tasso fisso, per una durata di tredici anni, con un onere
d'ammortamento di Euro 1.226.564,48 annuo, corrispondente
all'ammontare del limite d'impegno ripartito, a favore della Regione
Emilia-Romagna, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 30 dicembre 2002 (Modifiche al D.M. 27 dicembre 2001,
relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati
"Contratti di quartiere II").
2. L'onere annuale relativo alle rate d'ammortamento semestrali
posticipate del mutuo di cui al presente articolo sono in carico al
bilancio dello Stato.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 145, comma 33, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001) e' citato alla nota 1
all'art.17.
2) Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del
30 dicembre 2002 concerne Modifiche al DM 27 dicembre 2001, relativo
ai programmi innovativi in a'mbito urbano denominati "Contratti di
quartiere II".