LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 17
Mutuo per il finanziamento di un programma sperimentale
di edilizia residenziale denominato
"20.000 abitazioni in affitto"
(articolo 145, comma 33 della legge n. 388 del 2000)
1. Per la realizzazione di un programma sperimentale di edilizia
residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" finalizzato ad
ovviare ed alleviare le piu' manifeste condizioni di disagio
abitativo, a norma di quanto disposto dall'articolo 145, comma 33,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)), la Regione e' autorizzata a contrarre un mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga alle limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni di legge, a tasso fisso, per una
durata di tredici anni, con un onere d'ammortamento di Euro
1.226.564,48 annuo, corrispondente all'ammontare del limite d'impegno
ripartito, a favore della Regione Emilia-Romagna, con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 marzo 2003
(Ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano delle quote dei limiti quindicennali di cui all'art. 3, comma
2 della L. 8 febbraio 2001, n. 21 e all'art. 145, comma 33, della L.
23 dicembre 2000, n. 388).
2. L'onere annuale relativo alle rate d'ammortamento semestrali
posticipate del mutuo di cui al presente articolo sono in carico al
bilancio dello Stato.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art.145, comma 33, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001) e' il seguente:
"Art. 145 - Altri interventi
omissis
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche
e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe
degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63,
lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il
finanziamento di interventi a favore di categorie sociali
svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della
medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per
l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata
lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi per l'anno 2002.
(omissis)".
2) Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17
marzo 2003 concerne Ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano delle quote dei limiti quindicennali di
cui all'art. 3, comma 2, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21, e
all'art. 145, comma 33, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.