LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 16
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2005 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di
cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 662.000.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2005 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Euro 1.040.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della legge
regionale 22 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio
pluriennale 2004-2006), come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2004.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di venti anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2005.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 175.242.624,33 a partire dall'esercizio
finanziario 2006 e fino all'esercizio finanziario 2025.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2006.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34, comma 4 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 34 - Mutui e prestiti
omissis
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,
comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di
bilancio di quell'esercizio.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 2003, n.
29 concernente Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 e'
il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2004 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di
cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 904.500.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2004 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Euro 619.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 15 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 39 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio
pluriennale 2003-2005), come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 26 luglio 2003, n. 16 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2003.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 20 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 156.863.770,95 a partire dall'esercizio
finanziario 2005 e fino all'esercizio finanziario 2024.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2005.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.".
3) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n.18
concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006 a norma dell'articolo 30 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione
e' il seguente:
"Art. 4 - Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,
comma 1 della legge regionale n. 29 del 2003 di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e' diminuito di Euro
33.500.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2, della legge
regionale n. 29 del 2003 e' ridefinito in Euro 693.000.000,00. Tale
importo risulta dagli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2003, al
netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese,
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con
ricorso all'indebitamento ed elencati nella tabella M allegata alla
presente legge - articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica).
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 29 del 2003 e'
ridefinito in Euro 161.805.983,63.".
Comma 10
4) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo
di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di
effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla
Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo
20, comma 1, lettera a).".