REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 11                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001                        
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3                
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire                     
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con                 
assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale e'                   
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2005, ove                  
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative              
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa                
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'            
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente               
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti               
dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto             
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                              
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
(omissis)                                                                       
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
(omissis)                                                                       
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima              
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione           
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti            
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;                           
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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