LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 11
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2005, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
(omissis)".