REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 55                                                               
Modifica alla legge regionale n. 42 del 2001                                    
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 novembre            
2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po               
(AIPO)) e' inserito il seguente comma:                                          
"3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di               
investimenti, e' stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese            
generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e                
delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato           
per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e           
accertamento di terreni occupati.".                                             
NOTA ALL'ART. 55                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 22                  
novembre 2001, n. 42 concernente Istituzione dell'Agenzia                       
interregionale del fiume Po (AIPO) e' il seguente:                              
"Art. 4 - Disposizioni finanziarie                                              
omissis                                                                         
3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del                 
fabbisogno annuale dell'Agenzia, nonche' della quota di concorso                
finanziario ad essa spettante in base all'accordo tra le Regioni                
interessate, assegna risorse per le finalita' di cui al comma 1, nei            
limiti delle disponibilita' finanziarie autorizzate a tale scopo dal            
bilancio regionale.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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