LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 54
Contributo straordinario di avvio
al "Nuovo Circondario Imolese"
1. Per contribuire alle spese di primo impianto e di avvio dell'ente
"Nuovo Circondario Imolese", istituito ai sensi dell'articolo 23
della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'), in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 14,
comma 2 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), e'
disposto, per l'esercizio 2005, un contributo straordinario iniziale
di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 3205 "Contributi alle forme
stabili di gestione associata costituitesi ai sensi della L.R.
11/2001 (art. 11, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.
NOTE ALL'ART. 54
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n.
6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 23 - Nuovo Circondario imolese
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola,
Medicina e Mordano, gia' facenti parte del Circondario di Imola
istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di
Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma
speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di
funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di
seguito denominato nuovo Circondario imolese.
2. Il nuovo Circondario e' ente pubblico con personalita' giuridica,
dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia
normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia
contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite
dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V
della Parte I del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
sull'ordinamento degli Enti locali).
3. L'istituzione del nuovo Circondario e' subordinata allo
scioglimento del Circondario gia' istituito ai sensi dell'articolo 6
dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del
Circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano
le disposizioni dell'articolo 11.".
2) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 concernente Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:
"Art. 11 - Destinatari degli incentivi
La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni
e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando
contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle
Comunita' montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune
risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri comuni.".
3) Il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26
aprile 2001, n. 11 concernente Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
omissis
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali
della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo
anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della
costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali
nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
13, non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa
coincidenti, ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio
coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una
Comunita' montana.
omissis".