REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 54                                                               
Contributo straordinario di avvio                                               
al "Nuovo Circondario Imolese"                                                  
1. Per contribuire alle spese di primo impianto e di avvio dell'ente            
"Nuovo Circondario Imolese", istituito ai sensi dell'articolo 23                
della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema                  
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni                   
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con                     
l'Universita'), in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 14,             
comma 2 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle           
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), e'           
disposto, per l'esercizio 2005, un contributo straordinario iniziale            
di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 3205 "Contributi alle forme            
stabili di gestione associata costituitesi ai sensi della L.R.                  
11/2001 (art. 11, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" afferente alla U.P.B.            
1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.                                           
NOTE ALL'ART. 54                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n.            
6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.            
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e                        
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:                     
"Art. 23 - Nuovo Circondario imolese                                            
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,                
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola,              
Medicina e Mordano, gia' facenti parte del Circondario di Imola                 
istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di             
Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore                
della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma                  
speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di                
funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di               
seguito denominato nuovo Circondario imolese.                                   
2. Il nuovo Circondario e' ente pubblico con personalita' giuridica,            
dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia                    
normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia            
contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite            
dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si                     
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di                 
ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V           
della Parte I del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico                      
sull'ordinamento degli Enti locali).                                            
3. L'istituzione del nuovo Circondario e' subordinata allo                      
scioglimento del Circondario gia' istituito ai sensi dell'articolo 6            
dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del                    
Circondario imolese costituitosi nel frattempo.                                 
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano           
le disposizioni dell'articolo 11.".                                             
2) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n.           
11 concernente Disciplina delle forme associative e altre                       
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:                          
"Art. 11 - Destinatari degli incentivi                                          
La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni           
e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando              
contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle               
Comunita' montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune                 
risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri comuni.".               
3) Il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26                 
aprile 2001, n. 11 concernente Disciplina delle forme associative e             
altre disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:                    
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme                
associative                                                                     
omissis                                                                         
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali             
della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo           
anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della                   
costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali             
nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art.              
13, non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni                   
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa            
coincidenti, ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio              
coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una                
Comunita' montana.                                                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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