REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 51                                                               
Fondo regionale per la non autosufficienza                                      
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non                          
autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi                  
sociosanitari  definiti dal Piano sociale e sanitario di cui                    
all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per            
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del             
sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai                  
soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in           
condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di           
non autosufficienza e' svolta secondo i criteri e le modalita'                  
stabilite dal Piano sociale e sanitario.                                        
2. La Regione garantisce uniformita' dei benefici a parita' di                  
bisogno, accessibilita' e qualita' delle prestazioni e dei servizi              
finanziati dal fondo, nonche' equita' nella eventuale                           
compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi                 
omogenei definiti dalla Regione.                                                
3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse            
del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali              
finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla                    
fiscalita' generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di             
altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2            
concorrono altresi' risorse proprie appositamente destinate dai                 
Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.                  
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono            
annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri           
stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri                 
tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche,               
demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali,                
anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in               
rapporto al fabbisogno.                                                         
5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4           
ha contabilita' separata e destinazione vincolata nell'ambito del               
bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai               
Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo                  
distrettuale per la non autosufficienza  finanzia le attivita'                  
previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni           
di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del             
Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito             
congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora             
annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano            
delle attivita' per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il           
comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di               
piano riferisce periodicamente  al direttore del distretto e al                 
comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del             
fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono                     
periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.                      
NOTA ALL'ART. 51                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali e' il seguente:                                                         
"Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali               
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano                    
regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito                    
denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario                    
regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia              
educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.                      
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi            
per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In                    
particolare il Piano definisce:                                                 
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di             
rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale            
ed economica del sistema regionale;                                             
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli            
interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni            
sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;                   
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione               
degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma              
3;                                                                              
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi            
ed agli interventi;                                                             
e) i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e                  
l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi                 
sociali;                                                                        
f) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale e               
quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e                    
strumenti per la pianificazione di zona;                                        
g) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2,             
comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli                    
indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli                
utenti al controllo della qualita' dei servizi;                                 
h) gli obiettivi e le priorita' per la concessione dei contributi per           
spese d'investimento di cui all'articolo 48.                                    
3. Il Piano regionale puo' individuare ambiti di intervento che, per            
le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di                 
specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed           
i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.                          
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la                        
sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed                   
interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre           
modelli organizzativi e gestionali innovativi.                                  
5. Il Piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e                
riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che                   
concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano           
poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19               
(Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle                       
professioni).                                                                   
6. Il Piano e' adottato dal Consiglio regionale su proposta della               
Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie                  
locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le              
organizzazioni sindacali.".                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina