LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 47
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004,
n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) le parole
"La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 259 del 2003," sono sostituite dalle seguenti
parole: "La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo n. 259 del 2003,".
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
le parole "Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della
Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del
decreto legislativo n. 259 del 2003," sono sostituite dalle seguenti
parole: "Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della
Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo n. 259 del 2003,".
NOTE ALL'ART. 47
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 concernente Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione e' il seguente:
"Art. 10 - Gestione della rete regionale
omissis
2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di
organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture
sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra
l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti
dalla Regione.
omissis".
2) Il testo del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 e' il seguente:
"Art. 10 - Gestione della rete regionale
(omissis)
3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta
regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, e' autorizzato a costituire o
partecipare, ai sensi di legge, ad una societa' per azioni per la
fornitura della rete. La Regione conferisce nella societa' o
trasferisce ad essa beni o complessi od universalita' di beni, sia
mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.
omissis".