REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 47                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004                                   
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004,            
n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) le parole           
"La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del                 
decreto legislativo n. 259 del 2003," sono sostituite dalle seguenti            
parole: "La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto                
legislativo n. 259 del 2003,".                                                  
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004             
le parole "Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della             
Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del            
decreto legislativo n. 259 del 2003," sono sostituite dalle seguenti            
parole: "Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della               
Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto                    
legislativo n. 259 del 2003,".                                                  
NOTE ALL'ART. 47                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24               
maggio 2004, n. 11 concernente Sviluppo regionale della societa'                
dell'informazione e' il seguente:                                               
"Art. 10 - Gestione della rete regionale                                        
omissis                                                                         
2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6 del               
decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di            
organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture              
sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra                  
l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti                
dalla Regione.                                                                  
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 24               
maggio 2004, n. 11 e' il seguente:                                              
"Art. 10 - Gestione della rete regionale                                        
(omissis)                                                                       
3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta              
regionale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto           
legislativo n. 259 del 2003, e' autorizzato a costituire o                      
partecipare, ai sensi di legge, ad una societa' per azioni per la               
fornitura della rete. La Regione conferisce nella societa' o                    
trasferisce ad essa beni o complessi od universalita' di beni, sia              
mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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