LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 40
Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 36 della legge regionale
23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) le
parole "Per tali progetti la Regione e' autorizzata a concedere
finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e alle Aziende
Ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: "Per tali progetti la
Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale
alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti
Ortopedici Rizzoli".
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 38 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 e'
il seguente:
"Art. 36 - Programma regionale di investimenti in sanita'
omissis
3. Per tali progetti la Regione e' autorizzata a concedere
finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e alle Aziende
Ospedaliere per la realizzazione, ristrutturazione acquisto,
completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonche'
di tecnologie a destinazione sanitaria, anche al fine
dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento
del patrimonio sanitario. La Giunta regionale, con proprio atto,
definisce criteri, modalita' e procedure per la concessione dei
finanziamenti.
omissis".