LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 36
Partecipazione
alla "Fondazione Collegio europeo di Parma"
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare in qualita'
di socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Collegio
europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue quale finalita'
quella di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai
diversi settori di attivita' dell'Unione europea e di svolgere
attivita' di formazione, informazione, ricerca e divulgazione
scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della
Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". I
diritti attinenti alla qualita' di fondatore della Regione
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale
ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.
La Regione provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli
organi della fondazione, in conformita' a quanto stabilito nello
statuto della stessa.
3. All'onere derivante dalla partecipazione di cui al comma 1 e'
disposta, per l'anno 2005, un'autorizzazione di spesa massima di
150.000,00 Euro, per concorrere alla realizzazione dei fini
istituzionali della fondazione stessa, a valere sul Capitolo 70889
afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita' culturali -
Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a societa' e
istituzioni.