REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 34                                                               
Partecipazione alla ricapitalizzazione                                          
del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali                       
dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)                                              
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a erogare, per                      
l'esercizio 2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali                           
dell'Emilia-Romagna - AICER S.p.A., di cui alla legge regionale 9               
marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una societa' per azioni per la               
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e                   
ambientale), la somma di Euro 204.000,00 quale ricapitalizzazione               
della propria quota del capitale sociale, a valere sul Capitolo 70812           
afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita' culturali -                     
Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a societa' e                  
istituzioni.                                                                    
2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Societa' per           
azioni in Societa' a responsabilita' limitata, la Regione e'                    
autorizzata a partecipare a tale societa' a condizione che siano                
mantenute le finalita' di cui all'articolo 1 della legge regionale n.           
17 del 1990 e che sia mantenuta la maggioranza assoluta del capitale            
sociale da parte della Regione stessa e dell'Istituto per i beni                
artistici, culturali e naturali (IBACN), in conformita' al principio            
stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge. Il Presidente           
della Giunta regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti                 
necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la                         
partecipazione alla societa'. I diritti conseguenti alla proprieta'             
del capitale sociale saranno esercitati dal Presidente della Giunta             
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 concerne Costituzione di              
una societa' per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico,           
artistico, culturale e ambientale.                                              
2) Il testo dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 17               
concernente Costituzione di una societa' per azioni per la                      
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e                   
ambientale e' il seguente:                                                      
"Art. 1 - Costituzione della Societa'                                           
1. La Regione Emilia-Romagna, interessata ad una piu' ampia                     
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e                   
ambientale, e' autorizzata a partecipare alla costituzione di una               
societa' per azioni, promossa dalla Regione medesima e dall'Istituto            
per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia                 
Romagna, istituito con L.R. 26 agosto 1974, n. 46 modificata con                
L.R. 14 gennaio 1980, n. 3; insieme ad enti pubblici, enti privati e            
persone fisiche, avente lo scopo di organizzare e gestire iniziative            
culturali e le attivita' direttamente o indirettamente connesse.".              
3) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1990,           
n. 17 concernente Costituzione di una societa' per azioni per la                
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e                   
ambientale e' il seguente:                                                      
"Art. 2 - Capitale sociale                                                      
omissis                                                                         
3. La Regione Emilia-Romagna e l'Istituto per i beni artistici,                 
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna detengono la                  
maggioranza assoluta delle azioni della societa' di cui alla presente           
legge, ed esercitano il diritto d'opzione allo scopo di mantenere la            
maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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