LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 34
Partecipazione alla ricapitalizzazione
del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a erogare, per
l'esercizio 2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali
dell'Emilia-Romagna - AICER S.p.A., di cui alla legge regionale 9
marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una societa' per azioni per la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale), la somma di Euro 204.000,00 quale ricapitalizzazione
della propria quota del capitale sociale, a valere sul Capitolo 70812
afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita' culturali -
Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a societa' e
istituzioni.
2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Societa' per
azioni in Societa' a responsabilita' limitata, la Regione e'
autorizzata a partecipare a tale societa' a condizione che siano
mantenute le finalita' di cui all'articolo 1 della legge regionale n.
17 del 1990 e che sia mantenuta la maggioranza assoluta del capitale
sociale da parte della Regione stessa e dell'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali (IBACN), in conformita' al principio
stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge. Il Presidente
della Giunta regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti
necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la
partecipazione alla societa'. I diritti conseguenti alla proprieta'
del capitale sociale saranno esercitati dal Presidente della Giunta
regionale.
NOTE ALL'ART. 34
Comma 1
1) La legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 concerne Costituzione di
una societa' per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale e ambientale.
2) Il testo dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 17
concernente Costituzione di una societa' per azioni per la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale e' il seguente:
"Art. 1 - Costituzione della Societa'
1. La Regione Emilia-Romagna, interessata ad una piu' ampia
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale, e' autorizzata a partecipare alla costituzione di una
societa' per azioni, promossa dalla Regione medesima e dall'Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia
Romagna, istituito con L.R. 26 agosto 1974, n. 46 modificata con
L.R. 14 gennaio 1980, n. 3; insieme ad enti pubblici, enti privati e
persone fisiche, avente lo scopo di organizzare e gestire iniziative
culturali e le attivita' direttamente o indirettamente connesse.".
3) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1990,
n. 17 concernente Costituzione di una societa' per azioni per la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale e' il seguente:
"Art. 2 - Capitale sociale
omissis
3. La Regione Emilia-Romagna e l'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna detengono la
maggioranza assoluta delle azioni della societa' di cui alla presente
legge, ed esercitano il diritto d'opzione allo scopo di mantenere la
maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.".