REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 31                                                               
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                             
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi              
educativi per la prima infanzia), e' disposta la seguente                       
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della           
U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi                 
educativi per l'infanzia:                                                       
Esercizio 2005: Euro 5.500.000,00.                                              
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 10 gennaio 2001, n. 1 concerne Norme in materia           
di servizi educativi per la prima infanzia.".                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina