REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 29                                                               
Interventi di promozione e supporto                                             
nei confronti delle Aziende sanitarie                                           
gestiti direttamente dalla Regione                                              
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei                  
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione,           
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.           
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma                    
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio           
2005 e' determinato in Euro 19.250.000,00, a valere sul Capitolo                
51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria                     
direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento                
degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre               
risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti                   
relativi a:                                                                     
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per            
la salute, in particolare nel campo dell'attivita' di informazione e            
comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento                  
dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e            
sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di                
formazione e valorizzazione delle risorse umane Euro: 13.060.000,00;            
b) spese per attivita' di supporto al Servizio sanitario regionale              
Euro: 2.550.000,00;                                                             
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale e del            
Centro di documentazione sanitaria Euro: 3.640.000,00.                          
NOTE ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.            
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a               
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Competenze regionali                                                  
1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei             
princi'pi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed           
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.               
2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei                   
princi'pi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata            
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'            
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di                   
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette           
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo             
di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni                 
sanitarie.                                                                      
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza                 
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria                    
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo             
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,                   
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del Comune nel caso in             
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale                  
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei              
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi            
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia                   
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune;                 
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.             
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla             
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle            
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza            
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla             
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano                    
attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui                     
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.                            
2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i           
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle               
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui                    
all'articolo 17, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'            
l'eventuale costituzione di appositi organismi.                                 
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra                      
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo           
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del            
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse              
degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano                
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma             
2-quater, ove costituito.                                                       
2-sexies. La Regione disciplina altresi':                                       
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie                 
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti,            
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,              
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto              
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende                   
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre                  
strutture pubbliche e private accreditate;                                      
b) i princi'pi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui              
all'articolo 3, comma 1-bis;                                                    
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'                  
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo           
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e           
a bassa densita' di popolazione;                                                
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una            
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della                
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati                  
all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;                 
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della Regione             
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei             
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e                 
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;                       
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui                   
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la                 
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;                              
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la                      
possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 1) anticipazione, da            
parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo                      
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti,            
iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e             
accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci           
anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa                    
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle                 
relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici              
per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di           
fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione;            
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende                 
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai               
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni ai sensi                 
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998,             
n. 419.                                                                         
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del            
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono             
l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di           
cui all'articolo 1, comma 18.                                                   
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non             
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il               
Ministro della sanita', sentite la Regione interessata e l'Agenzia              
per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per                  
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito            
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della                   
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei              
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un            
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude             
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in           
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi                
regionali abbiano provveduto.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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