LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 28
Provvedimenti straordinari per fronteggiare i danni
causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003
nel territorio della provincia di Bologna
1. La Regione Emilia-Romagna, per fronteggiare i danni causati dagli
eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di
Bologna il 14 settembre 2003 contribuisce con un finanziamento
straordinario di Euro 1.000.000,00; l'autorizzazione di spesa, per
l'esercizio 2005, e' disposta a valere sul Capitolo 48273 afferente
alla U.P.B. 1.4.4.3.17560 - Interventi per danni causati da eventi
sismici.
2. Il finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, e'
finalizzato al ripristino delle infrastrutture e degli edifici
pubblici danneggiati, localizzati nel territorio dei comuni
individuati con apposito provvedimento del presidente della Provincia
di Bologna, nominato commissario delegato, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 3359 del 14 maggio 2004.
3. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla concessione,
all'impegno contabile e alla liquidazione del finanziamento, a favore
della Provincia di Bologna, in un'unica soluzione.