LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 26
Viabilita' di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" Esercizio
2005: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordiaria
(articolo 167, comma 2, lett. A) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)" Esercizio 2005: Euro 5.000.000,00.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) La legge regionale 21 aprile 1999, n.3 concerne Riforma del
sistema regionale e locale.
2) Il testo dell'art. 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di
proprieta' comunale.
omissis".
3) Il testo dell'art. 167, comma 2, lett. a) e b), della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 167 - Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale
omissis
2. Tali risorse sono destinate a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete
delle strade di interesse regionale ricompresi nel programma
triennale di intervento di cui all'art. 164-bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
omissis".