REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 26                                                               
Viabilita' di interesse regionale                                               
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di           
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.           
3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti            
autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli                    
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione               
opere stradali:                                                                 
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di           
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'               
comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come             
modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" Esercizio               
2005: Euro 2.000.000,00;                                                        
b) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,                   
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete                
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordiaria             
(articolo 167, comma 2, lett. A) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e              
successive modifiche)" Esercizio 2005: Euro 5.000.000,00.                       
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 21 aprile 1999, n.3 concerne Riforma del                  
sistema regionale e locale.                                                     
2) Il testo dell'art. 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999,             
n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali                                
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per               
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di            
proprieta' comunale.                                                            
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 167, comma 2, lett. a) e b), della legge                  
regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema                  
regionale e locale e' il seguente:                                              
"Art. 167 - Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale               
omissis                                                                         
2. Tali risorse sono destinate a:                                               
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande                          
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con           
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete            
delle strade di interesse regionale ricompresi nel programma                    
triennale di intervento di cui all'art. 164-bis;                                
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata            
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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