LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 22
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa
dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29
della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2005,
un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitolo
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di
difesa della costa.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del
Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di
variazione. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 103
e' il seguente:
"Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa
1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata
della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e
realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa
aventi le seguenti finalita':
a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina;
b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di
naturalita' e ricostruzione delle dune litorali;
d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali
e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle
disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo
1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche
attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.
3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle
opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico
sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia
sul territorio. La Regione puo' concorrere al finanziamento di tali
interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei
criteri e con le modalita' che saranno stabiliti dalla Giunta
regionale e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. Per l'esercizio 2004 e' autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap.
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di
difesa della costa.".