LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 21
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
per l'esercizio 2005, di Euro 450.000,00.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 concerne Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie.