REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 20                                                               
Parchi regionali e riserve naturali                                             
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per           
lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell'articolo              
35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11                      
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), per                 
l'esercizio 2005 e' disposta una autorizzazione di spesa di Euro                
1.400.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B.                  
1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.             
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 35, commi 2 e 4, della legge regionale 2 aprile           
1988, n. 11 concernente Disciplina dei parchi regionali e delle                 
riserve naturali e' il seguente:                                                
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo                      
omissis                                                                         
2. La Regione concede altresi' contributi agli enti di gestione dei             
parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibro            
ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati,                      
finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse                     
ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi                 
comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la                    
conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le            
stesse finalita'.                                                               
3. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere attuati                
direttamente dalla Regione, mediante la predisposizione di appositi             
progetti regionali, sentiti gli enti di gestione territorialmente               
interessati.                                                                    
4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi                   
regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati                     
contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati             
al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di              
norma alle Province ovvero ad altri enti locali territorialmente                
interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti           
di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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