LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 19
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del
delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e
dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
(Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio
2005 e' disposta una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a
valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 -
Parchi e riserve naturali.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) La legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei
parchi regionali e delle riserve naturali.
2) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
concernente Istituzione del Parco regionale del delta del Po e' il
seguente:
"Art. 13 - Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si
applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della
L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e
di revoca dei finanziamenti.
1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per
la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attivita' del
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".