REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 17                                                               
Sistema regionale di smaltimento rifiuti                                        
1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento           
rifiuti cosi' come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 12           
luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) e'                
disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo             
37336 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema                 
regionale di smaltimento rifiuti:                                               
Esercizio 2005: Euro 4.108.822,12.                                              
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1             
e' apportata la riduzione di Euro 708.822,12 disposta da precedenti             
leggi regionali a valere sul Capitolo 37334.                                    
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27            
concernente Disciplina dello smaltimento dei rifiuti e' il seguente:            
"Art. 31 - Contributi regionali                                                 
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente           
legge, nonche' al fine di incentivare l'adeguamento del sistema                 
regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle             
disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle                
altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai                
Comuni, alle Comunita' montane, alle societa' costituite fra Enti               
pubblici nonche' a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati,             
per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del               
cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente                
documentata.                                                                    
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non            
inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla             
raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonche'           
alla realizzazione delle stazioni ecologiche.                                   
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma           
3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a            
finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.".            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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