LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 12
Interventi regionali per le politiche abitative
1. Per la realizzazione dei programmi concernenti le politiche
abitative della Regione volte a favorire interventi per l'accesso
alla locazione o alla proprieta', di abitazioni, ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo), la Giunta regionale e' autorizzata,
a decorrere dall'esercizio 2005, a concedere contributi in conto
interessi su mutui quindicennali per l'importo di Euro 200.000,00 a
valere sul Capitolo 32054 afferente alla U.P.B. 1.4.1.4.12900 -
Contributi su annualita' nel settore dell'urbanistica e delle
politiche per la casa.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.