REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 12                                                               
Interventi regionali per le politiche abitative                                 
1. Per la realizzazione dei programmi concernenti le politiche                  
abitative della Regione volte a favorire interventi per l'accesso               
alla locazione o alla proprieta', di abitazioni, ai sensi della legge           
regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento             
pubblico nel settore abitativo), la Giunta regionale e' autorizzata,            
a decorrere dall'esercizio 2005, a concedere contributi in conto                
interessi su mutui quindicennali per l'importo di Euro 200.000,00 a             
valere sul Capitolo 32054 afferente alla U.P.B. 1.4.1.4.12900 -                 
Contributi su annualita' nel settore dell'urbanistica e delle                   
politiche per la casa.                                                          
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne Disciplina                  
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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