REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 11                                                               
Edilizia residenziale pubblica                                                  
e interventi edilizi a favore degli anziani                                     
1. Le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali           
e volte alla concessione di contributi a Comuni, I.A.C.P. e a                   
Cooperative a proprieta' indivisa per il recupero o la costruzione di           
alloggi da destinare alla locazione permanente in favore di anziani             
sono ridotte di Euro 387.342,67 a valere sul Capitolo 32287 afferente           
alla U.P.B. 1.4.1.3.12780 - Recupero e costruzione alloggi per                  
anziani.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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