LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 11
Edilizia residenziale pubblica
e interventi edilizi a favore degli anziani
1. Le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali
e volte alla concessione di contributi a Comuni, I.A.C.P. e a
Cooperative a proprieta' indivisa per il recupero o la costruzione di
alloggi da destinare alla locazione permanente in favore di anziani
sono ridotte di Euro 387.342,67 a valere sul Capitolo 32287 afferente
alla U.P.B. 1.4.1.3.12780 - Recupero e costruzione alloggi per
anziani.