LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 5
Valorizzazione delle opportunita'
connesse all'insediamento a Parma dell'EFSA
(Autorita' europea per la sicurezza alimentare)
1. La Regione concede alla Provincia di Parma un finanziamento
annuale non superiore ad Euro 100.000,00 per lo sviluppo di attivita'
volte alla valorizzazione delle opportunita' derivanti
dall'insediamento, a Parma, dell'European Food Safety Authority
(EFSA). A tal fine la Giunta regionale stipula un'apposita
convenzione nella quale sono regolate le modalita' di realizzazione e
monitoraggio delle attivita', i rapporti finanziari e l'ammontare del
finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al comma
1, per l'esercizio 2005, e' disposta un'autorizzazione di spesa di
Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 02662 afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi
di interesse per la Regione.