REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 4                                                                
Contributo                                                                      
al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi                           
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per                
l'esercizio 2005, un contributo di Euro 120.000,00 al Comitato di               
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione                
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna,                  
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul              
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad           
Enti ed Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la                    
Regione.                                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina