LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO V
AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA
E STRUTTURE TECNICHE
Art. 27
Gestione associata delle funzioni
1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle
funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche
attraverso lo sviluppo delle Agenzie energetiche territoriali e degli
Sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia
intercomunali, di cui all'articolo 70 della legge regionale n. 3 del
1999 e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), ovvero tramite l'avvalimento
dell'Agenzia regionale per l'energia.
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'art. 70 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 70 - Sportello unico per le attivita' produttive
1. I comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo
le modalita' di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attivita'
produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle
funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle
materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti
amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo
svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione,
realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti
produttivi, nonche' all'esecuzione di opere interne ai fabbricati
adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o
della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati
ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997, fermo
restando che la concessione o autorizzazione edilizia e' rilasciata
dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale lo sportello unico attiva, altresi', la procedura di
valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge
regionale prevista dal DPR 12 aprile 1996.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestivita'
nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di
integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di
servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DLgs n. 112 del 1998, per la
realizzazione dello sportello unico i comuni possono stipulare
convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
6. La Giunta regionale puo' concedere contributi ai comuni, singoli o
associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le
modalita' e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attivita' di cui alla L.R. 24/7/1979, n. 19, la
Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al
personale addetto agli sportelli unici.".
2) Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia e' il seguente:
"Art. 5 - Sportello unico per l'edilizia
(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n.
493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n.1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'a'mbito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante, esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di
accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della Legge 7/8/1990,
n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da
una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della Legge 24 dicembre
1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29/10/1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali
ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13
della Legge 6/12/1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.".