LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO V
AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA
E STRUTTURE TECNICHE
Art. 26
Istituzione e funzioni
dell'Agenzia regionale per l'energia
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della
legge regionale n. 6 del 2004 provvede ad istituire l'Agenzia
regionale per l'energia.
2. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:
a) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini
della elaborazione e aggiornamento del PER;
b) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini
della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa
diretta della Regione;
c) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed
attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;
d) supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di
competenza regionale, comprese le funzioni di osservatorio di cui
all'articolo 29;
e) attivita' di studio e ricerca per la realizzazione di azioni
pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici
ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;
f) attivita' di informazione, orientamento e divulgazione per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico in materia
energetica ad essa affidata dalla Giunta regionale.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art. 43, comma 3, della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 43 - Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e
regolativo
(omissis)
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio
di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta
regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione
ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto la funzione
esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione
regionale.
(omissis)".