REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

               TITOLO V                                                         
        AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA                                         
            E STRUTTURE TECNICHE                                                
          Art. 26                                                               
Istituzione e funzioni                                                          
dell'Agenzia regionale per l'energia                                            
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della               
legge regionale n. 6 del 2004 provvede ad istituire l'Agenzia                   
regionale per l'energia.                                                        
2. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:                                
a) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini                
della elaborazione e aggiornamento del PER;                                     
b) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini                
della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa             
diretta della Regione;                                                          
c) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed                    
attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;                 
d) supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di            
competenza regionale, comprese le funzioni di osservatorio di cui               
all'articolo 29;                                                                
e) attivita' di studio e ricerca per la realizzazione di azioni                 
pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici           
ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;                           
f) attivita' di informazione, orientamento e divulgazione per                   
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;                                 
g) ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico in materia             
energetica ad essa affidata dalla Giunta regionale.                             
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 43, comma 3, della legge regionale 24 marzo               
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e           
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e                
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:                     
"Art. 43 - Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e                   
regolativo                                                                      
(omissis)                                                                       
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio           
di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta               
regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione            
ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto la funzione                
esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione            
regionale.                                                                      
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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