LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO IV
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Art. 25
Attuazione della direttiva 2002/91/CE
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
individua, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 31 del
2002:
a) i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici;
b) la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli
edifici, sulla base del quadro generale di cui all'allegato della
direttiva 2002/91/CE;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli
edifici.
2. Nell'individuare i requisiti minimi di rendimento energetico per
gli edifici la Regione tiene conto dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali,
nonche' delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della
destinazione d'uso e delle caratteristiche ed eta' degli edifici.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono riveduti a scadenze regolari e
aggiornati tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il
profilo dei costi e benefici e sulla base dei progressi tecnici.
4. I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
sono posti a base della compilazione della scheda tecnica
descrittiva, del fascicolo del fabbricato e del certificato di
conformita' edilizia ed agibilita' di cui agli articoli 20 e 21 della
legge regionale n. 31 del 2002.
5. L'attestato di certificazione ha validita' temporale di cinque
anni dal momento del suo rilascio e comprende il rendimento
energetico dell'edificio ed i valori di riferimento fissati dalle
norme vigenti; l'attestato e' corredato da raccomandazioni per il
miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia
degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.
6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di
certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione
periodica a campione degli impianti di climatizzazione. Le spese
relative al servizio di certificazione sono a carico del soggetto che
ne fa richiesta.
7. In fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici,
l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a
disposizione del proprietario ovvero questi deve metterlo a
disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 34 - Atti di indirizzo e coordinamento tecnico
1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei comuni dei
requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello
minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta
atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 16
della legge regionale n. 20 del 2000.
2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e
coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e
volontari contenute nella delib. G.R. 28 febbraio 1995, n. 593, nella
delib. G.R. 22 febbraio 2000, n. 268 e nella delib. G.R. 16 gennaio
2001, n. 21, limitatamente all'individuazione dei requisiti e al loro
campo di applicazione.
3. I comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti,
entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti
obbligatori trovano diretta applicazione.".
2) La direttiva 2002/91/CE concerne Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 20 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio e' dotato di una
scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unita'
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati
catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione
dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite
in ordine ai requisiti obbligatori, nonche' gli estremi dei
provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attivita' relativi
allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le
dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti
obbligatori.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati
regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che
l'opera realizzata e' conforme al progetto approvato o presentato ed
alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono
allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se
previsti dalla legge.
3. La scheda tecnica e' documento necessario per il rilascio del
certificato di conformita' edilizia e agibilita' ed e' predisposta ed
aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice penale, da
un professionista abilitato.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme
semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva,
relativamente agli interventi non soggetti a certificazione comunale
della conformita' edilizia.
5. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il
funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovra' fornire al
progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.
6. La scheda tecnica e' parte integrante del fascicolo del
fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di
tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti
la sicurezza dell'intero fabbricato. La Giunta regionale:
a) specifica i contenuti del fascicolo del fabbricato;
b) stabilisce le modalita' di compilazione, custodia e aggiornamento
del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.".
4) Il testo dell'art. 21della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 21 - Certificato di conformita' edilizia e agibilita'
1. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' attesta che
l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato,
dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di
cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto
che ha presentato la denuncia di inizio attivita' ovvero i loro
successori o aventi causa.
4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la
dichiarazione di :conformita' del professionista abilitato, contenuta
nella scheda tecnicadescrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del
certificato di conformita' edilizia e agibilita'. Per i medesimi
interventi, copia della scheda tecnica descrittiva e' trasmessa al
Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei
lavori.
5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato
di conformita' edilizia e agibilita' e la mancata trasmissione al
Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.
6. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' ha il valore e
sostituisce il certificato di agibilita' di cui agli artt. 24 e 25
del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni
all'esercizio delle attivita' previste dalla legislazione vigente.".