REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

               TITOLO IV                                                        
        ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE                                     
          Art. 24                                                               
Monitoraggio                                                                    
dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE                                      
1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, adotta e rende               
pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti                   
aspetti:                                                                        
a) raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di                       
elettricita' prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del           
consumo interno di elettricita';                                                
b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui             
all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, nonche'                
degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad              
effetto serra;                                                                  
c) efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di                        
incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a             
raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello             
Stato e dell'Unione Europea;                                                    
d) quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti            
di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili con indicazione              
delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli                
normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative,             
garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non                       
discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarita' delle           
fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi             
impatti ambientali e territoriali;                                              
e) strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi                   
amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione            
di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione            
coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione,               
nonche' la presenza e l'intervento unitario di rappresentanti                   
statali, regionali e locali per l'attivazione del procedimento                  
autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29                 
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa           
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche            
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita');                             
f) opportunita' di definire linee guida per indirizzare gli operatori           
del settore e di adottare uno strumento di programmazione settoriale            
in grado di agevolare l'esercizio delle attivita' di produzione                 
elettrica da fonti rinnovabili.                                                 
2. La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni           
per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al                 
Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e              
della tutela del territorio e alla Commissione Europea.                         
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE e'             
citata alla nota 1 all'articolo 8.                                              
2) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.           
387 concernente Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla             
produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche                 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' e' il seguente:               
"Art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure                  
autorizzative                                                                   
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti             
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture                      
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi                    
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'           
ed indifferibili ed urgenti.                                                    
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero                       
dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di                  
prevenzione incendi.                                                            
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di                 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di            
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e                        
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le                
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e            
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una                       
autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto                 
istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative              
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e           
del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei                  
servizi e' convocata dalla Regione entro trenta giorni dal                      
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento           
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo              
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla               
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,           
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive             
modificazioni.                                                                  
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un             
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni               
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e              
con le modalita' stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e                 
successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio                            
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire                  
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in            
ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi            
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione                     
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento           
di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a                   
centottanta giorni.                                                             
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui                 
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto            
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure             
di cui ai commi 3 e 4.                                                          
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure            
di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.                       
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui                      
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati                
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.              
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia            
di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla              
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela              
della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del                  
paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e            
8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo             
14.                                                                             
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza                   
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati                    
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di            
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel              
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai             
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5             
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo            
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio               
1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco                        
significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E'              
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento            
atmosferico poco significativo di cui all'Allegato I al decreto del             
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.                                     
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in             
assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,                 
nonche' di quanto disposto al comma 10.                                         
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita'           
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela            
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si           
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui             
al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad                     
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico                
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali             
linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e            
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di                   
impianti.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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