LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO IV
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Art. 24
Monitoraggio
dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE
1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, adotta e rende
pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti
aspetti:
a) raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di
elettricita' prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del
consumo interno di elettricita';
b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, nonche'
degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
c) efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di
incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a
raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello
Stato e dell'Unione Europea;
d) quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti
di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili con indicazione
delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli
normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative,
garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non
discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarita' delle
fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi
impatti ambientali e territoriali;
e) strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi
amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione
di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione,
nonche' la presenza e l'intervento unitario di rappresentanti
statali, regionali e locali per l'attivazione del procedimento
autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita');
f) opportunita' di definire linee guida per indirizzare gli operatori
del settore e di adottare uno strumento di programmazione settoriale
in grado di agevolare l'esercizio delle attivita' di produzione
elettrica da fonti rinnovabili.
2. La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni
per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al
Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e alla Commissione Europea.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE e'
citata alla nota 1 all'articolo 8.
2) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 concernente Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' e' il seguente:
"Art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero
dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla Regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in
ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure
di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure
di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati
anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia
di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e
8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo
14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E'
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'Allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
nonche' di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali
linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti.".