LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO III
SERVIZI ED OPERATORI
Art. 23
Qualificazione degli operatori
1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli
operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla
Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso
l'istituzione di un sistema di accreditamento.
2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti
tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in
relazione alle diverse fasi del processo di programmazione,
progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformita'
alla normativa tecnica vigente.
3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualita'
prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura
che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente
non compresi nella stessa certificazione di qualita'.
4. La verifica di riscontrata difformita' delle condizioni e dei
requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la
temporanea impossibilita' di partecipare all'attuazione di nuovi
progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della
presente legge.
5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento e' a carico
del singolo operatore.
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli
operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia,
nonche' i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle
procedure di accreditamento ed ai controlli previsti dal presente
articolo.