REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

             TITOLO III                                                         
        SERVIZI ED OPERATORI                                                    
          Art. 22                                                               
Obblighi di servizio pubblico                                                   
dei distributori di energia elettrica e gas naturale                            
1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di                 
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e           
di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 9,             
comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16,             
comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano            
annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli             
obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e           
agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno,                   
allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale            
l'elenco delle autorizzazioni richieste nonche', per gli interventi             
per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma             
2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni,               
pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione              
degli stessi.                                                                   
2. L'Amministrazione competente puo' attivare, anche su richiesta               
degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il                   
coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per            
l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli                    
interventi.                                                                     
3. Gli operatori danno informazione alla Regione entro il 31 maggio             
di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione              
delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi                  
specifici ad essi assegnati relativi all'anno precedente.                       
4. La Regione promuove intese con l'Autorita' per l'energia elettrica           
ed il gas al fine di definire le modalita' organizzative e                      
procedimentali volte a coordinare le attivita' di rispettiva                    
competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso           
lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate             
ad alle sanzioni applicate.                                                     
5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui             
al comma 1, al fine di coordinare le modalita' di raggiungimento                
degli obiettivi di incremento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera           
e).                                                                             
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo               
1999, n. 79 concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante             
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 9 - L'attivita' di distribuzione                                          
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle                  
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza                  
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate            
le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita'              
per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed           
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in                
vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai             
propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di           
cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643,             
continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di                
concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro                      
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il           
31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i               
responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario,               
dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi           
di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle                      
informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra               
l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi              
finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con                
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato           
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla            
data di entrata in vigore del presente decreto.                                 
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio            
2000, n. 164 concernente Attuazione della direttiva n.98/30/CE                  
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma           
dell'art.41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:                  
"Art. 16 - Obblighi delle imprese di distribuzione                              
(omissis)                                                                       
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e             
lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi                
nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal                    
protocollo di Kyoto, ed i princi'pi di valutazione dell'ottenimento             
dei risultati sono individuati con decreto del Ministro                         
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il            
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare             
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.            
Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento,              
utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative             
di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le                 
imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di                 
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di                   
raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'           
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con                
quelli nazionali.                                                               
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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