LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO III
SERVIZI ED OPERATORI
Art. 22
Obblighi di servizio pubblico
dei distributori di energia elettrica e gas naturale
1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e
di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano
annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli
obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e
agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno,
allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale
l'elenco delle autorizzazioni richieste nonche', per gli interventi
per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma
2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni,
pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione
degli stessi.
2. L'Amministrazione competente puo' attivare, anche su richiesta
degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il
coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per
l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli
interventi.
3. Gli operatori danno informazione alla Regione entro il 31 maggio
di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione
delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi
specifici ad essi assegnati relativi all'anno precedente.
4. La Regione promuove intese con l'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas al fine di definire le modalita' organizzative e
procedimentali volte a coordinare le attivita' di rispettiva
competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso
lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate
ad alle sanzioni applicate.
5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui
al comma 1, al fine di coordinare le modalita' di raggiungimento
degli obiettivi di incremento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
e).
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' il
seguente:
"Art. 9 - L'attivita' di distribuzione
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate
le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di
cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di
concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il
31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi
di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle
informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra
l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi
finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
(omissis)".
2) Il testo dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 concernente Attuazione della direttiva n.98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art.41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:
"Art. 16 - Obblighi delle imprese di distribuzione
(omissis)
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e
lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi
nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal
protocollo di Kyoto, ed i princi'pi di valutazione dell'ottenimento
dei risultati sono individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento,
utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative
di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le
imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di
raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con
quelli nazionali.
(omissis)".