LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 21
Intese
1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare
l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica
regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza,
l'affidabilita' e la continuita' degli approvvigionamenti in
quantita' commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire
l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla
base dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione.