REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

           TITOLO II                                                            
         IMPIANTI E RETI                                                        
          Art. 21                                                               
Intese                                                                          
1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare                 
l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica                   
regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza,                      
l'affidabilita' e la continuita' degli approvvigionamenti in                    
quantita' commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire             
l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla           
base dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e            
leale collaborazione.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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