LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 19
Disposizioni per la realizzazione
degli interventi energetici
di interesse regionale e locale
1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli
investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per
la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o
dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il
titolare non comunichi all'Amministrazione competente di aver dato
inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento
in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto
inoppugnabile.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e
documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata
in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non
imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con
l'Amministrazione competente un nuovo termine.
3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 e'
applicata dagli enti competenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale), una sanzione
amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento
dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a
partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio
dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento
autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle
disposizioni di cui al comma 2.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 3
1) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
concernente Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale e' il seguente:
"Art. 4 - Applicazione delle sanzioni amministrative
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete
agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della costituzione, esercitano
le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo
esplicito la legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle
Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunita'
Montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata
anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse
connesse.
Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.".