LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 17
Impianti di produzione termoelettrica
che utilizzano fonti convenzionali
1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di
impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o
ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti
convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i
parametri di valutazione di seguito indicati:
a) conformita' alle previsioni degli strumenti di pianificazione
generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale n.
20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti
termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree
soggette a piani e programmi di risanamento della qualita' dell'aria
e' consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o
l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area
territorialmente interessata in conformita' agli obiettivi dei
medesimi piani e programmi;
b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non
sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali
esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree
industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
c) compatibilita' ambientale e territoriale delle infrastrutture
indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e
valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento
alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture
esistenti;
d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema
elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma 3, e rispetto dei
tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera b);
e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di
rendimento energetico e impatto ambientale;
f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche
attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della
programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso
efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione
delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione
distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra.
2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate
in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del
progetto energetico.
3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza
tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale
1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono
esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani
generali e settoriali.
2. Ai fini della presente legge:
a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun
ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria
competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio;
b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei
casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici
territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici
interessi dettano la disciplina di tutela e uso del territorio
relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.
3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme delle
previsioni dei piani sovraordinati vigenti e definiscono
prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovranno essere osservati
dalla pianificazione sottordinata. Con riferimento alla
pianificazione settoriale del medesimo livello di pianificazione, il
piano generale fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi
e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno
essere perseguiti dagli strumenti settoriali.
4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel rispetto
delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici
e delle scelte del piano generale del medesimo livello di
pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi
prestazionali di settore ivi stabiliti.".