REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

           TITOLO II                                                            
         IMPIANTI E RETI                                                        
          Art. 17                                                               
Impianti di produzione termoelettrica                                           
che utilizzano fonti convenzionali                                              
1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di                  
impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o                      
ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti                   
convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture                   
indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i            
parametri di valutazione di seguito indicati:                                   
a) conformita' alle previsioni degli strumenti di pianificazione                
generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale n.           
20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti                     
termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree                 
soggette a piani e programmi di risanamento della qualita' dell'aria            
e' consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o                 
l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area                         
territorialmente interessata in conformita' agli obiettivi dei                  
medesimi piani e programmi;                                                     
b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non                    
sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali              
esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree                 
industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;                    
c) compatibilita' ambientale e territoriale delle infrastrutture                
indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e            
valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento            
alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture                     
esistenti;                                                                      
d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema               
elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma  3, e rispetto dei             
tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2,               
comma 4, lettera b);                                                            
e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di                   
rendimento energetico e impatto ambientale;                                     
f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche              
attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;                            
g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della                   
programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso                 
efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione           
delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione                 
distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle               
emissioni di gas ad effetto serra.                                              
2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate           
in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del                  
progetto energetico.                                                            
3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza                  
tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.                   
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20             
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale                 
1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono                
esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani                
generali e settoriali.                                                          
2. Ai fini della presente legge:                                                
a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun            
ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria                
competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio;                       
b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei             
casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici                      
territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici              
interessi dettano la disciplina di tutela e uso del territorio                  
relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.                  
3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme delle              
previsioni dei piani sovraordinati vigenti e definiscono                        
prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovranno essere osservati              
dalla pianificazione sottordinata. Con riferimento alla                         
pianificazione settoriale del medesimo livello di pianificazione, il            
piano generale fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi           
e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno              
essere perseguiti dagli strumenti settoriali.                                   
4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel rispetto                
delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici           
e delle scelte del piano generale del medesimo livello di                       
pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi                        
prestazionali di settore ivi stabiliti.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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